Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13463 del 18/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13463 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
GIOFRE’ MICHELE N. IL 19/08/1970

avverso la sentenza n. 865/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO
CALABRIA del 05/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
191(e/sentite le conclusioni del PG Dott. MARIO FRATICELLI,

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Data Udienza: 18/02/2016

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RITENUTO IN FATTO
Il G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe,
all’esito dell’udienza preliminare ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti dell’imputato MICHELE GIOFRE’, in atti generalizzato, in ordine ai reati
ascrittigli perché estinti per prescrizione.
Contro tale provvedimento il P.M. territoriale ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo violazione di legge (poiché era contestata una recidiva

non escludendola, né computandola).
All’odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da
dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L’imputato è stato chiamato a rispondere di quattro delitti aggravati dalla
recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
2. L’art. 157, comma 2, c.p. stabilisce testualmente che, per determinare il
tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per
il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le
circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale.
2.1. Circostanze aggravanti «ad effetto speciale» sono, ai sensi dell’art.
63, comma 3, ultima parte c.p. «quelle che importano un aumento (…) della
pena superiore ad un terzo».
2.2. La contestata recidiva può comportare, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.
un aumento di pena pari a due terzi: ciò ne evidenzia la natura di circostanza
aggravante ad effetto speciale, peraltro pacificamente riconosciutale dal
Supremo collegio (Sez. un., sentenza n. 20798 del 24 febbraio 2011, P.G. in
proc. Indelicato, CED Cass. n. 249664: « La recidiva è circostanza aggravante
ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo
>>).

reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. sulla quale il GUP è rimasto del tutto silente,

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Di essa deve, pertanto, tenersi conto, ex art. 157, comma 2, c.p., ai fini della
determinazione del tempo necessario a prescrivere.
2.2.1. Nel caso di specie, per i reati puniti con pena edittale massima pari ad
anni tre di reclusione, la contestata recidiva comporta l’applicabilità di una pena
massima pari ad anni cinque di reclusione: ai sensi dell’art. 157, comma 1, c.p.,
il tempo necessario a prescrivere è, per tali reati, pari ad anni sei, oltre aumenti
per il sopravvenire di eventi interruttivi.

contestata recidiva comporta l’applicabilità di una pena massima pari ad anni
dieci di reclusione: ai sensi dell’art. 157, comma 1, c.p., tale è il tempo
necessario a prescrivere, oltre aumenti per il sopravvenire di eventi interruttivi.
2.3. L’art. 161, comma 2, c.p. stabilisce che, con riguardo ai reati per i quali
attualmente si procede, in nessun caso l’interruzione della prescrizione
(disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall’art. 160 c.p.) può
comportare l’aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel
caso di cui all’art. 99, comma 4, c.p.
3. Questa disciplina è stata tradizionalmente interpretata nel senso che la
recidiva de qua incida due volte sulla determinazione del termine di prescrizione,
dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale
massima, poi quanto all’entità della proroga del predetto termine in presenza di
eventi interruttivi (per tutte, Sez. V, sentenza n. 35852 del 7 giugno 2010, CED
Cass. n. 240502, e conformi ivi citate).
3.1. E’, peraltro, noto al collegio l’isolato orientamento di questa Corte (Sez.
VI, n. 47269 del 9.9.2015, CED Cass. n. 265518), a parere del quale, in tema di
prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine
dell’individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell’art. 157, comma
secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell’art. 161, comma
secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti
ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne
bis in idem sostanziale (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto in
concreto applicabile il solo aumento di due terzi ex art. 99, comma quarto, cod.
pen., in considerazione della pluralità degli atti interruttivi).
3.2. Questo orientamento non può, peraltro, essere accolto.

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Per il reato punito con pena edittale massima pari ad anni sei di reclusione, la

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3.2.1. Esso, preso atto di quanto testualmente disposto dall’art. 161, comma
2, c.p., e pur convenendo, in motivazione, sulla natura di circostanza ad effetto
speciale della recidiva reiterata (che come tale «può certamente essere presa
in considerazione ai fini del calcolo del termine prescrizionale

base»), in

dichiarata applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale (asseritamente
costituente «principio immanente all’ordinamento e di portata generale»,
«enucleabile da una fitta trama di dati legislativi»), rimette all’interprete

in

difetto di espliciti riferimenti normativi – la determinazione della rilevanza da

attribuisce rilevanza soltanto ex art. 161, comma 2, c.p., «in considerazione
della pluralità di atti interruttivi».
3.2.2. L’orientamento non considera, peraltro, che in tutti i casi
esemplificativamente menzionati quali applicazioni dell’enunciato principio
generale (artt. 15, 61, 62, 68, 301, 581 comma 2 c.p.) è il legislatore che !ungi dal rimettere la relativa opzione all’assoluto arbitrio dell’interprete – indica i
criteri in applicazione dei quali desumere la specifica rilevanza da attribuire in
concreto all’elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza; il che,
in tema di prescrizione, non accade, a riprova dell’inapplicabilità del principio.
3.2.3. Deve aggiungersi che, secondo canone interpretativo ormai consolidato
della giurisprudenza costituzionale, tra più possibili interpretazioni di una norma,
si deve scegliere quella conforme a Costituzione (per tutte, Corte cost., ord. n.
459 del 1991, e plurime successive conformi): nel caso di specie, rimettere, in
tema di prescrizione, all’assoluto arbitrio dell’interprete la rilevanza della recidiva
reiterata quanto alla sola determinazione del solo termine-base (ex art. 157,
comma 2, c.p.), oppure alla sola determinazione dell’entità della proroga del
predetto termine-base in presenza di eventi interruttivi (ex art. 161, comma 2,
c.p.), esporrebbe la complessiva disciplina della prescrizione che ne risulterebbe
ad intuibili, e fondate, censure di costituzionalità per difetto di tassatività.
3.3. Deve, pertanto, ribadirsi che la contestata recidiva reiterata, specifica ed
infraquinquennale incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art.
157, comma 2, c.p., quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e
sull’entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art.
161, comma 2, c.p.

4. Nel caso di specie, è pacifico che l’unico atto interruttívo intervenuto sia la
richiesta di rinvio a giudizio, risalente al 9 aprile 2015.

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attribuire alla predetta forma di recidiva caso per caso; e, nel caso di specie, le

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4.1. A quella data non era certamente prescritto il reato di cui al capo A),
commesso il giorno 8.1.2008, il cui termine-base di prescrizione è pari ad anni
dieci, aumentabile fino ad un massimo di due terzi per il sopravvenire di eventi
interruttivi.
4.2. Quanto ai reati di cui ai capi B.C.D. (commessi rispettivamente il
28.1.2008, il 25.6.2008 ed il 21.3.2008, e quindi, in ipotesi, prescritti prima del
sopra menzionato evento interruttivo se il rispettivo termine-base di prescrizione

contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale rende necessario che il
GUP definisca preliminarmente la corretta qualificazione giuridica dei rispettivi
fatti-reato in contestazione (problema privo di rilievo nell’ottica della sentenza
impugnata, in quanto – non essendo stata considerata la contestata recidiva – i
reati de quibus erano comunque prescritti), poiché da essa – in unione con la non
considerata recidiva – dipende la determinazione dei rispettivi termini-base di
prescrizione.
4.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, udienza camerale 18 febbraio 2016.

fosse pari ad anni sei), l’accertata mancata considerazione della pur ritualmente

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