Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13457 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13457 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ARRIGO DANIELE N. IL 18/11/1978
avverso l’ordinanza n. 1942/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 21/01/2014
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Premesso che con ordinanza in data 28.11.2012 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha
rigettato le istanze di misure alternative alla detenzione in carcere avanzate da D’ARRIGO
DANIELE, in relazione ad un residuo pena di anni uno e mesi undici di reclusione;
Rilevato che il difensore ha presentato ricorso nei confronti del suddetto provvedimento,
sostenendo che le condizioni di salute del D’Arrigo (deficit intellettivo medio e crisi psichica
reattiva allo stato di detenzione) non sono compatibili con lo stato di detenzione in carcere e
Considerato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato la mancata concessione delle richieste
misure alternative sia perché lo stato patologico del D’Arrigo non è risultato incompatibile con
la detenzione in carcere, sia perché il predetto, in base ai precedenti penali, deve essere
considerato socialmente pericoloso;
Considerato che neppure dai motivi di ricorso si evince una malattia talmente grave da essere
del tutto incompatibile con la detenzione in carcere e che il ricorrente non ha contestato in
modo specifico gli elementi in base ai quali il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto il D’Arrigo
soggetto socialmente pericoloso;
Considerato che il ricorso, in quanto basato su questioni di fatto non proponibili in sede di
legittimità, deve essere dichiarato inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
che il predetto non è soggetto pericoloso;