Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13456 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13456 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PESCE VINCENZO N. IL 27/05/1959
avverso l’ordinanza n. 160/2012 TRIBUNALE di LOCRI, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

Premesso che con ordinanza in data 12.3.2013 il Tribunale di Locri rigettava il reclamo
proposto da PESCE VINCENZO avverso il provvedimento in data 4.1.2013 con il quale il
Presidente del Tribunale di Locri aveva prorogato di tre mesi, con decorrenza dal 12.1.2013, il
divieto di acquisto di quotidiani locali relativi al territorio della provincia di Reggio Calabria;

Rilevato che nel ricorso, presentato personalmente dal suddetto detenuto, sottoposto al regime
di sorveglianza di cui all’art. 41-bis 0.P., si sostiene che il provvedimento con il quale gli è
stato impedito l’acquisto di quotidiani locali sarebbe privo di una effettiva motivazione e che

provincia di provenienza, anche il suo diritto di difesa, in quanto gli è stato impedito di
accedere a notizie che potrebbe essere utile utilizzare nel processo in cui è imputato e gli è
stato altresì impedito di reagire giudizialmente alla pubblicazione di eventuali notizie lesive
della sua reputazione;

Considerato che il Tribunale ha respinto il reclamo con ampia motivazione che integra quella
del provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Locri in data 4.1.2013; che il divieto
di acquisto di quotidiani pubblicati nella provincia di Reggio Calabria appare congruamente
giustificato con la pericolosità del detenuto e con la necessità, funzionale al regime di
sorveglianza speciale, di limitare i contatti con l’esterno anche impedendo la conoscenza della
cronaca locale della provincia di provenienza, dove il ricorrente operava nell’ambito di
un’associazione di stampo mafioso; che il disposto divieto comporta una limitazione e non
un’esclusione della conoscenza dei fatti di cronaca, sia perché al detenuto è consentito
l’acquisto di tutti i quotidiani nazionali, sia perché il divieto in questione è posto per brevi
periodi di tempo, con necessità di specifica motivazione in caso di proroga del provvedimento;
che non appare in alcun modo compromesso con detta limitazione l’esercizio del diritto di
difesa nell’ambito del processo; che neppure appare compromessa la possibilità di reagire a
notizie diffamatorie pubblicate dalla stampa locale, poiché il termine iniziale per proporre
querela decorre dalla conoscenza della notizia diffamatoria;

sarebbe stato violato, oltre che il suo diritto ad essere informato sui fatti di cronaca relativi alla

Ritenuto che, per le suddette ragioni, appare manifestamente infondata la proposta eccezione
di legittimità costituzionale dell’art. 18-ter 0.P.;

Ritenuti altresì manifestamente infondati i motivi di ricorso;

Considerato che, essendo i motivi di ricorso manifestamente infondati, l’impugnazione deve
essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 606/3 c.p.p. e che alla relativa declaratoria
conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella

1
/(1′

proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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