Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13453 del 13/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13453 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 13/01/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FENAROLI ALESSANDRO N. IL 02/04/1964
avverso la sentenza n. 2700/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P urafi-`; 1-9-taPr
che ha concluso per ,e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 28 gennaio 2014 la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Bergamo che il 22 maggio 2003 aveva condannato FENAROLI
Alessandro per ricettazione, gli concedeva le attenuanti generiche, riducendo pertanto la
pena inflitta.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

fornite dal giudice di merito sostenendo che la condotta accertata non può essere
considerata ricezione della merce;
b. vizio della motivazione violazione di legge laddove il giudice di secondo grado ha
ritenuto che le scarpe a marchio Prada sarebbero provento di furto e con riguardo a
quelle a marchio Gucci tale provenienza delittuosa sarebbe desumibile da mere
presunzione.;
c. Violazione di legge e vizio della motivazione anche con riguardo all’elemento
soggettivo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c),
all’inammissibilità. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur
genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le
doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli
elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di
responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole
della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle
conclusioni di colpevolezza. Così come i fatti sono stati qualificati in maniera giuridicamente
corretta.
Non è pertanto censurabile in sede di legittimità la sentenza che, come quella in esame,
indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che sono state
1

a. violazione di legge e vizio della motivazione. Contesta la valutazione delle prove

determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così
l’individuazione dell’iter logico- giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. La
corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici ha correttamente
dedotto, sotto il profilo della sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, la
responsabilità dell’imputato con riguardo alla ricettazione contestata.
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa
capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la

sede,le ragione che hanno portato all’affermazione di responsabilità rispondendo alle
deduzioni difensive avanzate in sede di gravame e reiterate in maniera del tutto generica in
questa sede.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende,
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Tod’s SpA che liquida
in euro 3500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione
delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Tod’s SpA che liquida in euro 3500,00 oltre
accessori di legge.
Così deliberato in Roma il 13.1.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Mario GENTILE
52ALO

Corte di merito analiticamente spiegato, con valutazioni di fatto non sindacabili in questa

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