Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13451 del 18/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13451 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Pisani Giuseppe, nato a Castellaneta il 10/10/1954

nel procedimento nei confronti di
Bisognini Roberto, nato a Savona il 11/02/1940

avverso il decreto del 09/05/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Alfredo Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto sopra indicato il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano accoglieva la richiesta del P.M. di archiviazione del

Data Udienza: 18/03/2014

procedimento instaurato a carico di Roberto Bisognini per i reati di cui agli artt.
328 e 366 cod. pen., previa declaratoria de plano, senza fissazione di camera di
consiglio, di inammissibilità dell’atto di opposizione presentato dalla persona
offesa Giuseppe Pisani.

2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso la persona offesa, con atto
sottoscritto personalmente e dal suo difensore e procuratore speciale avv.
Alessandro Garlatti, il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di

primo Giudice avrebbe dovuto decidere sull’istanza di archiviazione formulata dal
P.M. con l’opposizione della persona offesa.
Il ricorrente, in particolare, ha evidenziato come l’atto di opposizione fosse
ammissibile in quanto avente tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal
codice di rito, essendo state indicate le ulteriori indagini che giustificavano la
prosecuzione delle indagini ed avendo, invece, il Giudice omesso di fissare la
camera di consiglio, così ledendo il diritto al contraddittorio.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

4. Secondo l’orientamento nettamente maggioritario nella giurisprudenza di
questa Corte, che il Collegio reputa di dover privilegiare, il giudizio di
inammissibilità dell’atto di opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, può attenere soltanto alla pertinenza e specificità degli atti di
indagine richiesti e non anche, in chiave prognostica, alla fondatezza degli stessi
(così, tra le molte, Sez. 2, n. 1304 del 07/12/2010, Castellani, Rv. 249371; Sez.
4, n. 41625 del 27/10/2010, p.o. in proc. ignoti, Rv. 248914; Sez. 4, n. 40509
del 06/10/2010, Ielasi, Rv. 248855; Sez. 4, n. 34676 del 22/06/2010, D’Aie°,
Rv. 248085; Sez. 6, n. 19808 del 13/02/2009, Lucente, Rv. 243852; Sez. 3, n.
9184 del 14/01/2009, Ascolese, Rv. 243010; Sez. 5, n. 34152 del 22/09/2006,
Di Tornassi, Rv. 235204; Sez. 5, n. 21716 del 11/04/2003, Esposito, Rv.
224550; Sez. 6, n. 101 del 03/12/2002, Beggio, Rv. 223009; Sez. 4, n. 10249
del 08/01/2002, Alegro, Rv. 221235; Sez. 6, n. 2905 del 27/06/2000, Faleschini,
Rv. 216654; Sez. 6, n. 2792 del 13/06/2000, Gigli, Rv. 220538; Sez. 5, n. 6792
del 14/12/1998, Massone, Rv. 212434).
Ed infatti, la disposizione dettata dall’art. 410, comma 2, cod. proc. pen., ha la
finalità di impedire che il giudice per le indagini preliminari, cui sia pervenuta
una richiesta del rappresentante della pubblica accusa di archiviazione di un
procedimento penale, sia obbligato a fissare una camera di consiglio per poter
decidere su tale istanza in contraddittorio con la persona offesa che abbia

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legge, lamentando la mancata fissazione della camera di consiglio nella quale il

formulato un atto di opposizione, anche laddove tale ultimo atto sia privo di quei
requisiti minimi formali e sostanziali che possano giustificare una verifica più
approfondita della questione nel contraddittorio delle parti interessate.
In tale ottica, la declaratoria de plano di inammissibilità dell’atto di opposizione
e di accoglimento della richiesta di archiviazione è consentita al giudice solo
quando difettino in quell’atto di parte i requisiti di tempestività e di forma
necessari affinchè sorga in capo al giudicante il dovere di pronunciarsi nel merito
della causa: laddove tali presupposti manchino, la sanzione della inammissibilità

evitando all’organo giudicante una attività sostanzialmente superflua, qual è
quella della fissazione e dello svolgimento di una udienza in camera di consiglio.
La inammissibilità colpisce anche l’atto di parte che dovesse contenere
l’indicazione di ulteriori investigazioni che dovessero apparire ictu °cui/ del tutto
sganciate dal thema decidendum, dunque non pertinenti rispetto al tema di
indagine, ovvero risultare a contenuto generico ed indeterminato, perciò
mancanti di specificità e di stretta rilevanza rispetto all’oggetto del
procedimento.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie, bisogna prendere atto come
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano abbia omesso di
effettuare una valutazione sulla specificità e rilevanza delle investigazioni
suppletive richieste dalla persona offesa con l’atto di opposizione (con il quale
era stato espressamente sollecitato l’ascolto di due persone informate dei fatti,
Dario Miedico e Roberto Cappelli, segnalate come presenti ai fatti oggetto di
indagine – v. pag. 8 atto oppos.), limitandosi genericamente a sostenere che il
Pisani non aveva prospettato alcun ulteriore concludente atto di indagine da
compiere, né indicato i profili da approfondire per superare le osservazioni
anticipate dal rappresentante della pubblica accusa.

6. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con trasmissione degli atti,
per nuova deliberazione, al Tribunale di Milani.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 18/03/2014

soddisfa una esigenza di razionalità del sistema e di economia processuale,

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