Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13445 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13445 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
nei confronti di:
MATUOZZO CARMINE N. IL 27/07/1966
CATURANO ROSA N. IL 05/10/1960
DI MARZO UMBERTO N. IL 27/05/1954
avverso la sentenza n. 681/2011 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 01/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1 -taLittizu
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/02/2014

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44.

1. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato nell’interesse della Agenzia Nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità
organizzata propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con il quale
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , quale giudice dell’esecuzione adito con
le forme di cui all’art 665 cpp , ha rigettato l’istanza formulata dall’odierno
ricorrente volta , con riferimento alla confisca del cespite meglio indicato in

sensi dell’art 12 sexies legge 306/1992 con sentenza del 14 luglio 2006
ad ottenere la parziale riforma della detta sentenza quanto ai termini di corretta
individuazione del bene confiscato , definititi nel relativo petitum, e , in subordine,
ove ritenuta non possibile siffatta modifica,
a dichiarare, ai sensi della legge 575/65 , art 2 ter , comma 13 l’annullamento
dell’atto di compravendita con il quale, sempre con riferimento al sopra segnalato
bene immobile , Caturano Rosa e Di Marzo Umberto hanno acquistato siffatto
cespite da potere di Mattuazzo Carmine
o , in via ancora più gradata , procedersi alla confisca per equivalente dei beni di
cui il prevenuto abbia la disponibilità ai sensi dell’art 2 ter comma 10 stessa legge.
2.

Nel ricorso si lamentano diversi profili di violazione di legge e vizi di

motivazione , illogica e carente.
3. Con requisitoria scritta la Procura generale ha chiesto convertisi il ricorso in
opposizione ex art 667 cpp con trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Con memoria depositata il 1°/10/2013 la difesa di Caturano Rosa e Di Marzio
Umberto si è opposta all’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
5. L’istanza rigettata è stata formulata innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere quale giudice dell’esecuzione perché la confisca relativa al cespite in
discussione è stata disposta dal detto Tribunale in applicazione del disposto di cui
all’art 12 sexies Decreto Legge 306/92 nel procedimento penale ivi promosso ai
danni di Mattuozzo Carmine.
In esito a tale istanza , nel contraddittorio delle parti appositamente instaurato , la
richiesta in questione è stata rigettata.
Avverso il provvedimento in tal senso reso è previsto, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt 676 i comma e 667 comma IV cpp , un particolare mezzo

C\P-1

ricorso, disposta , ai danni di Mattuozzo Carmine , dal medesimo Tribunale ai

di reclamo, costituito dall’opposizione dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione; si
introduce in tal modo un procedimento che deve svolgersi con l’osservanza delle
norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema
definito dall’art. 666 c.p.p.
6. La soluzione , a parere del Collegio, non muta laddove come nella specie il
giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di modifica della confisca, abbia
adottato il provvedimento in sede di udienza camerale – invece di procedere de

Sul punto , per il vero, esiste un contrasto nella esperienza giurisprudenziale di
questa Corte . Alcune decisioni hanno, infatti, affermato il principio che, anche nel
caso in cui il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma
dell’art. 666 c.p.p., comma 3, anziché de plano come previsto, è immediatamente
proponibile il ricorso per cassazione, giacché la procedura adottata, pur non
rispettosa dell’art. 676 c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del
contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell’opposizione
dell’interessato avverso il provvedimento adottato de plano (v. Cass. Sez. 1, 23
dicembre 1996 n. 6387, rv. 206349; Cass., Sez. 1, 7 aprile 1995 n. 1146, rv.
201023).
La giurisprudenza più recente ritiene, invece, che, in materia di confisca, avverso il
provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai
sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art.
666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v. da ultimo 4083/13 ,
qui pedissequamente riportata cfr ancora 16954/13).
Il collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento, poiché il ricorrente è
stato comunque privato della fase del “riesame” del provvedimento da parte del
giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha
cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte
le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di
merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia
per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua
peculiarità ( in termini la citata sentenza 4083/13 della I sezione civile).
2. Sempre in linea con l’arresto da ultimo richiamato deve escludersi che
l’immediato ricorso in cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto
rimedio non previsto dalla legge; piuttosto lo stesso va convertito in opposizione,
a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5.. L’indirizzo di gran lunga prevalente di

Q9,

plano – all’uopo fissando la udienza di comparizione delle parti.

questa Corte si trova infatti in linea con la riqualificazione dell’atto di
impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici
e del favor impugnationis (v. Cass., Sez. 4, 9 marzo 2007, n. 18223, rv. 237362;
Cass., Sez. 3, 20 gennaio 2004 n. 14724, rv. 228605;Cass. Sez. 4, 27 maggio
2003, n. 34403, rv. 225717; Cass., Sez. 3, n. 5 dicembre 2002, 8124, rv.
223464; Cass. Sez. 4, 7 ottobre 1997, n. 2417, rv. 210093; Cass., Sez. 3, 7 aprile
1995 n. 1182, rv. 202599;). E tale seconda soluzione pare preferibile, non

lato”, solo dalla erronea indicazione della stessa la quale non può pregiudicare la
possibilità, concessa dall’ordinamento all’interessato, di avere una seconda
pronuncia di merito sulle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere pertanto convertito
in opposizione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere in funzione di giudice dell’esecuzione per il giudizio di opposizione in
base al combinato disposto di cui all’art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 666 c.p.p.. E
la conversione preclude a questa Corte ogni ulteriore valutazione, anche di mero
rito, rispetto alla conferenza delle diverse richieste , destinata ad incidere sul
gravame .
PQM
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art 568 comma 5 cpp dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso il 12 febbraio 2014
Il Consigliere relatore

il Presidente

potendosi fare discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in “senso

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