Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13443 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13443 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 13/12/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di La Cava Francesco avverso l’ordinanza in
data 18-6-13 del Tribunale di Roma.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata.
Udito l’avv. Fabio Lattanzi, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1 . . La Cava Francesco ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione

avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, adito ex
art. 310 c.p.p., in data 18-6-13, ha rigettato l’appello presentato nel suo interesse
avverso il provvedimento, con il quale in data 28-6-13 il GIP di Roma aveva respinto
l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con
altra meno gravosa.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione, ribadendo l’avvenuto affievolimento delle
esigenze cautelari, posto che sarebbe venuto meno sia il pericolo di inquinamento
probatorio (a seguito della intervenuta sospensione dal servizio disposta dalla
Amministrazione di appartenenza, che renderebbe impossibile per esso indagato
l’accesso alla banche-dati) sia quello di reiterazione del reato (non potendosi tarre
elementi contrari in proposito dall’asserito atteggiamento non collaborativo assunto
da esso La Cava).
2 .-. Il ricorso è infondato.
La Cava Francesco è indagato dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 n.2, 615 ter,
326, 319, 321 e 640 c.p., per avere effettuato, in qualità di assistente-capo della
Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Immigrazione presso il Ministero dell’Interno,
accessi abusivi al sistema S.D.L. e per avere comunicato a Carbone Paolo, titolare di
un’agenzia investigativa, notizie coperte da segreto di ufficio o comunque riservate in
esecuzione di un accordo corruttivo e dietro corresponsione di un ingiusto profitto,
nonché pft avere compiuto analoghe attività anche in favore di Fioretti Claudio,
titolare di altra agenzia investigativa.
In questo quadro correttamente il Tribunale di Roma ha posto l’accento sul carattere
reiterativo e sistematico della condotta illecita del prevenuto, che, in palese

IR

1

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ííl.. ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13-12-13.

violazione dei doveri di ufficio, agiva costantemente al servizio di soggetti privati,
procurandosi apprezzabili vantaggi economici. Ne emergeva la persistenza e la
attualità delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura coercitiva, ben
potendo l’indagato, anche se sospeso dal servizio, non solo ancora inquinare le prove
ma anche tornare a commettere reati della stessa specie anche Mie tramite altri
soggetti appartenenti alla Polizia di Stato (come emerso nel corso delle indagini).
D’altra parte gli accertamenti in corso anche su altre ipotesi di reato, che potevano
essere pregiudicati dalle iniziative del La Cava, imponevano il mantenimento della
più grave misura custodiale.
A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si é
sostanzialmente limitato a prospettare rilievi del tutto generici ed apodittici e a
contestare in modo del tutto assertivo la persistenza delle esigenze cautelari. In
definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta affatto
quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del
giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre
a ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale si
risolvono le censure proposte con il ricorso.
3 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

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