Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1344 del 04/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1344 Anno 2016
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANELLO ROCCO N. IL 03/02/1961
avverso l’ordinanza n. 274/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 31/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
leAtetentite le conclusioni del PG Dott. ve x.) Cceo
eke

\4e

– ex~

à11,

Udit A difensoreAvv.;

°I-kkeSUAD

%’tue,,Lz. te_
(240es2

otcyk,G,C-c5 A–L—c)

\JQ_

Data Udienza: 04/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 31 marzo 2015, con motivazione depositata il 18
giugno 2015, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del
10 marzo 2015, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare dello stesso
Tribunale ha applicato, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., ad Anello Rocco la
misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.
pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto a fine di spaccio 2,5 chili di
eroina (capo 15). Dopo avere dato atto del fatto che la vicenda in oggetto si

per delinquere dedita all’importazione di tutte le tipologie di stupefacenti sul
territorio nazionale, riconducibile alla cosca degli Abruzzese, il Collegio della
cautela ha evidenziato come la contestazione ascritta ad Anello si fondi sulle
solide risultanze delle intercettazioni – compiute dal 12 al 19 settembre 2013 – e
dei servizi di osservazione e controllo operati dalla P.G.
Il Collegio ha dunque ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di
analoghe condotte criminose, desunto dalle modalità del fatto e dalla personalità
dell’indagato, stimato fronteggiabile con la sola misura di maggior rigore.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Sergio Rotundo,
difensore di fiducia di Anello Rocco, e ne ha chiesto l’annullamento per un unico
articolato motivo, col quale ha eccepito la mancanza, la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale si è
limitato a ripetere pedissequamente il contenuto della richiesta del pubblico
ministero e dell’ordinanza di custodia cautelare, senza nessuna “autonoma”
motivazione, ed ha omesso di argomentare in merito: a) alle deduzioni specifiche
contenute nella memoria difensiva prodotta al Collegio (segnatamente, due
relazioni di servizio del G.O.A. di Catanzaro del 19 settembre 2013 e la
documentazione a giustificazione degli incontri fra Anello Rocco e Andracchi
Angelo, in quanto concernenti la vendita di una moto); b) alla spiegazione fornita
in merito al contenuto dell’sms inviato da Solinnando Giacomo ad Andracchi
Angelo il 18 settembre 2013 alle 18:24; c) al contatto telefonico del giorno
seguente fra Anello ed Andracchi, avente ad oggetto i documenti della moto; d)
alla circostanza che, lo stesso 19 settembre, Solimando avesse un appuntamento
con un soggetto diverso da Anello Rocco; e) al fatto che, dal verbale di
intercettazioni delle utenze in uso a Andracchi n. 494/2013, si evince che le
telefonate riportate a carico dell’Anello sono in effetti riferibili ad altro soggetto,
cioè a Caruso Francesco.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, mentre la difesa di Anello Rocco ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.
2

inserisce nell’ambito dell’attività criminosa svolta da una temibile associazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.

Le articolate deduzioni mosse a fondamento dell’unico motivo di

doglianza concernente l’apparato argornentativo dell’ordinanza in verifica si
sviluppano tutte sul piano del fatto, riproponendo una mirata rilettura delle
emergenze delle investigazioni, e non deducono nessuno dei vizi logici

D’altronde, il compendio argomentativo posto a sostegno del giudizio di
gravità indiziaria in ordine alla violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non
presta il fianco a censure.
Il ragionamento logico deduttivo seguito al riguardo dai decidenti del merito
cautelare si sviluppa secondo un rigoroso percorso interferenziale, prendendo a
base significativi elementi sintomatici, là dove viene dato conto (nelle pagine 4 e
seguenti dell’ordinanza): a) degli elementi investigativi sulla scorta dei quali sia
stato possibile addivenire alla identificazione di Anello Rocco, segnatamente le
risultanze del servizio di osservazione filmato in data 13 settembre 2013; b) del
tenore e, dunque, dell’ermeneusi degli scambi verbali intercettati, seppure
connotati dall’utilizzo di un linguaggio criptico, in quanto stimati riferiti allo
stupefacente; c) degli elementi di fatto sulla scorta dei quali si è ritenuto provata
la consegna dello stupefacente da parte di Solimando Giacomo ad uomini di
Anello, sullo svincolo autostradale di Pizzo Calabro; d) delle ragioni per le quali il
contenuto dei dialoghi e gli spostamenti degli indagati come monitorati dagli
inquirenti non siano conciliabili con la versione difensiva ed, in particolare, con
l’assunto secondo il quale le interlocuzioni captate avrebbero avuto ad oggetto
una moto. Il Collegio della impugnazione cautelare ha congruamente dato
ragione della ritenuta integrazione del requisito di gravità indiziaria in merito al
delitto oggetto di contestazione provvisoria, valutando i dati conoscitivi acquisiti
dalle investigazioni, globalmente ed unitamente secondo condivisibili massime
d’esperienza, con considerazioni immuni da illogicità manifeste ed “autonome”
rispetto a quanto già argomentato dal primo giudice, a puntuale risposta dei
motivi di ricorso.
3.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma

dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 1.000,00 euro.

3

tassativamente previsti dall’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle

spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 4 novembre 2015

Il Presidente

Il consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA