Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13435 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 13435 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 13/12/2013

SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di:
1. Lizzio Carmelo, nato a Catania il 18-12-69,
2. Nizza Daniele, nato a Catania il 23-8-77,
3. Gresti Salvatore, nato a Catania il 10-12-82,
4. Cuvello Matteo, nato a Catania il 12-3-83,
5. Arena Alessio Samuele, nato a Catania il 16-10-87,
6. Arena Alberto, nato a Catania il 21-68,
avverso la sentenza in data 15-6-12 della Corte di Appello di Catania, sezione I
penale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi.
Udita la relazione del Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito l’avv. diVnteeia
per fl-REkft A .5; che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi, txklek
tv ?2-71- t. ;
tio-ce s
rt 505 T. ›at oiLet

FATTO E DIRITTO
1 . . Con sentenza in data 4-3-11 il GUP presso il Tribunale di Catania, all’esito di

giudizio abbreviato, ha condannato:
1. Arena Alberto alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli
artt. 74 e 73 DPR 309/90, a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica, unificati dalla
continuazione;
2. Arena Alessio Samuele alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per i
reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90, a lui ascritti ai capi A) e B) della
rubrica, unificati dalla continuazione;
3. Cuvello Matteo alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione per i reati di cui
agli artt. 74 e 73 DPR 309/90, a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica, unificati
dalla continuazione;
4. Gresti Salvatore alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione per i reati di cui
agli artt. 74 e 73 DPR 309/90, a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica, unificati
dalla continuazione;
5. Lizzio Carmelo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di
multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, a lui contestato al capo D) della
rubrica;
Arena Alberto, Arena Alessio Samuele, Cuvello Matteo sono stati altresì dichiarati
interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetti e sospesi dalla potestà

a

1

z

genitoriale durante la pena (con divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per anni
tre), mentre Lizzio Carmelo è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici per anni
cinque.
Con la medesima sentenza Nizza Daniele è stato assolto dai reati di cui agli artt. 74 e 73
DPR 309/90, a lui ascritti sub D) ed E), per non avere commesso il fatto.
************

Con la sentenza indicata in epigrafe in data 15-6-12 la Corte di Appello di Catania,
sezione I penale, in riforma della predetta decisione, ha dichiarato Nizza Daniele
colpevole dei reati ascrittigli ai capi D) ed E), escluse le aggravanti di cui ai commi 1 e 3
dell’art. 74 DPR 309/90 ed all’art. 7 Legge 203/1991, e lo ha condannato, ritenuta la
continuazione, alla pena di anni otto di reclusione, con interdizione in perpetuo dai
pubblici uffici, interdizione legale e sospensione dalla potestà genitoriale durante la pena
e con la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, a pena detentiva
espiata.
Con la medesima sentenza è stata confermata la condanna di primo grado per Arena
Alberto, Arena Alessio Samuele, Cuvello Matteo, Gresti Salvatore e Lizzio Carmelo.
2 . . Avverso quest’ultima sentenza del 15-6-12 hanno proposto ricorso per cassazione,
tramite i rispettivi difensori, Arena Alberto, Arena Alessio Samuele, Cuvello Matteo,
Gresti Salvatore, Lizzio Carmelo e Nizza Daniele, chiedendone l’annullamento.
2.1 . . 2.2 . . Arena Alberto e Arena Alessio Samuele hanno presentato personalmente due
distinti ricorsi per cassazioni, con i quali, con argomenti analoghi, denunciano violazione
di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della loro responsabilità per i
reati loro ascritti. A loro avviso, la decisione censurata sarebbe basata esclusivamente su
congetture e la sua motivazione sarebbe sostanzialmente generica ed apodittica; le
intercettazioni sarebbero state valutate contra reum e contra legem; non sarebbe stata
dimostrata né l’esistenza di una associazione criminosa né la loro partecipazione a tale
sodalizio né la sussistenza dell’indispensabile affectio societatis.
2.3 . . Cuvello Matteo deduce illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze
processuali, sottolineando che il collaboratore Di Fini non avrebbe riferito di essere a
conoscenza della sua appartenenza al sodalizio criminoso e che gli altri collaboranti non
avrebbero mai fatto il suo nome come membro del gruppo. Quanto al ritrovamento di
marijuana nella sua abitazione nell’anno 2007, il ricorrente sostiene che le intercettazioni
ambientali, correttamente interpretate, avrebbero in realtà dimostrato la sua estraneità al
fatto. In questo quadro anche il sequestrato biglietto aereo per l’Olanda non avrebbe
particolare significanza. In ogni caso queste emergenze al più dimostrerebbero il
coinvolgimento di esso Cuvello per il solo anno 2007, con conseguente necessità di
riconoscere il principio del ne bis in idem per il delitto di cui all’art. 73 DPR 309/90 e di
ridurre la pena inflitta, considerata la limitata partecipazione all’associazione criminosa.
Il secondo motivo di ricorso del Cuvello si incentra sul diniego, asseritamene immotivato,
delle attenuanti generiche.
2.4 . . Gresti Salvatore denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità per i reati a lui contestati. A suo avviso, le
intercettazioni effettuate avrebbero dimostrato esclusivamente la conoscenza da parte sua
della attività posta in essere dai suoi parenti e segnatamente da Arena Maurizio. In realtà
egli sarebbe stato legato al “gruppo Arena” non per affectio societatis, ma unicamente per
parentela e per affetto nei confronti di Arena Maurizio, sofferente in quanto tetraplegico.

2

Il secondo motivo di ricorso del Gresti si incentra sul diniego, asseritamene immotivato,
delle attenuanti generiche.
2.5
Lizzio Carmelo lamenta vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità, ribadendo che non sarebbe stata dimostrata la sicura identificazione nella
sua persona del soggetto che in epoca antecedente e prossima al 22-3-06 avrebbe ceduto
ad uno dei nipoti dell’Arena una partita di sostanza stupefacente.
2.6 . . Nizza Daniele eccepisce:
• Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sua appartenenza al sodalizio
criminoso, in quanto: il propalante Sturniolo Filippo non lo avrebbe mai indicato
come membro dell’organizzazione; le dichiarazioni del collaborante Musumeci
Gaetano sarebbero del tutto generiche in riferimento alla posizione di esso Nizza
Daniele, così come generici, incerti ed ambigui sul punto sarebbero anche i
riferimenti di Fiorentino Vincenzo; le dichiarazioni di Palermo Salvatore si
riferirebbero a un periodo coperto da precedente giudicato e quelle di Di Fini
Santo in riferimento alla persona di esso Nizza sarebbero frutto di un errore, come
chiarito dallo stesso collaborante innanzi alla Corte di merito.
• Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza
della aggravante di cui all’art. 80, comma 2, DPR 309/90, non essendo in realtà
stato individuato neanche un episodio in cui sia stato trattato un quantitativo
ingente di sostanza stupefacente.

3 .-. Tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto basati su doglianze
non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure dei ricorrenti attengono invero
alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non
può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su
motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di
appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione
impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in
nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In particolare, la Corte di Appello di Catania ha dettagliatamente spiegato le ragioni per le
quali il “Melo Lizzio” di cui si parla nelle conversazioni intercettate ed il “Melo”
protagonista diretto di alcuni di questi colloqui si identificava nell’imputato Lizzio
Carmelo. Nella sentenza censurata sono state riportate e riassunte le conversazioni
intercettate, in base alle quali doveva ritenersi provato che Gresti Salvatore non si era
limitato a svolgere il ruolo di autista di Arena Maurizio, ma era stabilmente inserito nel
sodalizio criminale dedito al narcotraffico facente capo ai cugini Arena, si occupava di
svariate illecite attività, era al corrente e partecipava alle metodiche ed alle strategie dello
spaccio di droga svolto dal gruppo, conosceva perfettamente le modalità di reperimento
della sostanza stupefacente, gli introiti e le spese dell’illecito traffico posto in essere. La
Corte di merito ha sottolineato che in casa di Cuvello Matteo era stata sequestrata
marijuana del tipo “orange skunk” e un biglietto aereo attestante un viaggio in Olanda e
che le conversazioni intercettate (analiticamente riassunte in sentenza) dimostravano
inequivocabilmente il pieno coinvolgimento del medesimo Cuvello Matteo
nell’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e nella importazione e nello
smercio della droga: queste risultanze erano d’altra parte confermate dalle dichiarazioni
del collaborante Di Fini Santo, che aveva indicato il predetto Cuvello come persona
facente parte del “gruppo Arena” ed impiegata nel traffico di droga. La Corte Distrettuale
3

ha altresì convincentemente spiegato le ragioni per le quali i fatti in esame erano diversi
da quelli oggetto del procedimento a carico del Cuvello a seguito del suo arresto in
flagranza, conclusosi con sentenza in data 22-11-07.
Quanto ad Arena Alberto, nella sentenza impugnata gli elementi probatori a suo carico
sono stati individuati nelle dichiarazioni del collaborante Storniolo Filippo, riscontrate da
un fatto specifico di spaccio che aveva determinato l’arresto in flagranza del predetto
ricorrente, e nel contenuto di due significative intercettazioni ambientali, chiaramente
indicativo del ruolo da lui svolto in seno all’associazione.
Anche per Arena Alessio Samuele la Corte di Appello di Catania ha provveduto ad
indicare e riportare analiticamente gli elementi che davano luogo ad un quadro probatorio
esaustivo, organico e preciso a carico del predetto in ordine ai reati a lui ascritti (le
rilevanti dichiarazioni del collaborante Di Fini Santo; l’inequivoco contenuto delle
intercettazioni ambientali dettagliatamente elencate e riassunte; gli esiti dei servizi di
osservazione operati dalla Polizia Giudiziaria).
Infine la posizione di Nizza Daniele, contrariamente a quanto affermato in ricorso, risulta
vagliata a fondo dalla Corte Distrettuale, che ha rilevato che le dichiarazioni dei
collaboratori, Storniolo Filippo, Musumeci Gaetano, Fiorentino Vincenzo, Palermo
Salvatore, Di Fini Santo, specificamente analizzate e verificate, avevano dimostrato
l’esistenza di un gruppo organizzato operante nel settore degli stupefacenti facente capo
alla famiglia Nizza e composto da Fabrizio, Salvatore, Andrea e Daniele Nizza e da
numerosi altri spacciatori stabili inseriti in detta associazione. D’altra parte i riferimenti
dei collaboranti, oltre ad essere frutto di diretta conoscenza, erano permeate di specifiche
indicazioni e dotate di logica interna, non presentavano aspetti di contraddizione, non
risultavano dettate da motivi di astio o di rancore ed erano tra loro pienamente
convergenti anche in riferimento al coinvolgimento del Nizza Daniele. A parte il fatto che
le propalazioni dei collaboratori avevano trovato conferma in alcuni contenuti delle
intercettazioni effettuate, analiticamente riportati in sentenza.
Anche la sussistenza della aggravante di cui all’art. 80 DPR 309/90 è stata adeguatamente
motivata dalla Corte di merito, che ha puntualizzato che era rimasta accertata l’ingente
quantità di marijuana proveniente dall’Albania che giornalmente veniva posta in
commercio dall’organizzazione, tale da soddisfare un numero elevato di consumatori per
un periodo prolungato. In definitiva, le risultanze processuali avevano dimostrato
l’ingente quantitativo di droga complessivamente trasferito a più acquirenti e
principalmente al “gruppo Arena”.

4 .-. In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto
quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla
stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di
cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale sostanzialmente si risolvono gran parte
delle censure. E d’altra parte ai fini della valutazione della congruità della motivazione del
provvedimento impugnato, questa Corte deve fare riferimento alle sentenze di primo e
secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed
inscindibile (sez. II, sent. 11220 del 5-12-1997, rv.209145). Come si è visto, le
argomentazioni della Corte di merito sono logiche e adeguate e, a fronte di esse, i
ricorrenti si sono limitati sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, la manifesta
intrinseca incoerenza ed illogicità della sentenza censurata e ad insistere genericamente su
tesi alternative. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera
4

5 .-. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e pro capite di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro mille,
non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 13-12-13.

prospettazione di una diversa (e, per i ricorrenti, più adeguata) valutazione delle risultanze
processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come
sostanzialmente si chiede, una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell’esistenza di un
logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
Altrettanto inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza sono le residue
censure attinenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto si tratta di
doglianze che si traducono in allegazioni di mero fatto, con le quali viene censurato il
potere discrezionale del giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti
della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi
favorevoli agli imputati semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro
decisiva rilevanza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA