Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1341 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1341 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONZO GAETANO N. IL 13/11/1959
avverso la sentenza n. 3380/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 15/11/2013

Monzo Gaetano propone ricorso per cassazione erso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella del tribunale di Monza, ha disposto la
sospensione condizionale della pena per il reato di cui all’articolo 2 commi 1 e 3 divo 74/2000.
Deduce in questa sede il ricorrente il vizio di motivazione in merito all’elemento soggettivo del
reato assumendo non avere alcuna responsabilità nella dichiarazione in quanto preparata dal
commercialista e trattarsi comunque di errore giustificabile in quanto nascente dalla mancata
indicazione nella fattura del 29 novembre 2004 di euro 4800 come nota di variazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure attinenti
al merito della valutazione correttamente vagliata dai giudici di appello attraverso il richiamo
delle motivazioni della sentenza di primo grado. L’impugnazione non tiene, quindi, conto dei
limiti del giudizio di legittimità.
Al riguardo si è puntualizzato infatti che:
– l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volonta’
del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di
cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza
alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle
risultanze processuali. (SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000
ciascuno.
Così deciso, il giorno 15.11.2013

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