Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13385 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13385 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VENZA VINCENZO N. IL 06/04/1975
avverso l’ordinanza n. 520/2013 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
11/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/02/2014

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. M. Fraticelli che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
RITENUTO IN FATTO

2. Avverso il nuovo provvedimento di rigetto ricorre per cassazione il difensore del
Venza e deduce carenza dell’apparato motivazionale in ordine all’articolo 274 cpp in quanto: a)
in ordine al pericolo di fuga, il tribunale del riesame reitera la motivazione già censurata dalla
suprema corte, non dando rilievo al fatto che il Venza si costituì spontaneamente meno di 24
ore dopo la commissione dell’omicidio, b) quanto al pericolo di reiterazione, la motivazione si
esaurisce nella valutazione della gravità del fatto, in violazione del consolidato orientamento
giurisprudenziale che vuole che il pericolo di recidiva sia desunto da elementi concreti, diversi
da quelli attinenti al fatto, ai precedenti dell’agente o alla condotta contemporanea e
successiva al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Costituisce consolidato principio di diritto quello in base al quale, in tema di esigenze
cautelari, il pericolo di reiterazione del reato ben può essere desunto dai criteri stabiliti dall’art.
133 cp, tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto (ASN 200734271-RV
237240; principio affermato sin da ASN 200449373-RV 231276).
Tale, d’altra parte, è anche la lettera della legge, la quale esplicitamente cita le specifiche
modalità e circostanze del fatto. D’altronde, se, come si pretende nel ricorso, la pericolosità
dovesse essere desunta da elementi diversi dalle modalità del fatto, dai precedenti
dell’imputato, dalla condotta contemporanea e successiva al reato, ben pochi elementi
rimarrebbero a disposizione del giudicante.
In realtà, il fatto e le sue modalità rilevano in quanto elementi certamente sintomatici della
personalità dell’agente.
1.1. Nel caso in esame, il ricorrente, come mette in evidenza il provvedimento
impugnato, agì a viso scoperto, nel pieno centro cittadino, nell’ora del passeggio rituale, con
conseguente rischio di colpire anche persone estranee; lo stesso esplose sei colpi a breve
distanza, alcuni dei colpi furono esplosi quando la vittima era già a terra; successivamente il
Venza frugò nel giubbotto della vittima alla ricerca di qualcosa, ancora dopo -e prima di
allontanarsi- puntò la pistola contro uno dei testimoni, all’evidente scopo di intimidirlo.
D’altra parte, il “mandato” conferito al giudice di rinvio in sede di annullamento era stato il
seguente: “[devono essere] indicati elementi specifici, inerenti al fatto commesso, ovvero al
comportamento da lui tenuto dopo la commissione del delitto, ovvero la sua personalità, tali da
far fondatamente ritenere che si trattasse di soggetto non in grado di esercitare un adeguato
autocontrollo, sì da non essere in grado di prestare osservanza agli stringenti obblighi connessi
ad una meno afflitti va misura cautelare”.
Dunque: il riferimento al fatto era stato esplicitamente richiesto anche dal giudice di
legittimità.
1.2. È poi .lì( vero che il ricorrente si costituì nel giro di 24 ore dal fatto, ma il
provvedimento impugnato mette in evidenza come Venza, in tale circostanza, mentì, sia circa
le modalità di un precedente attentato in suo danno, sia circa la mancata individuazione del
Martinelli come uno dei responsabili di tale attentato. Se così non fosse stato, d’altra parte,
non si spiegherebbero le modalità della vera e propria esecuzione posta essere in danno del
Martinelli stesso. Peraltro il Venza non ha chiarito neanche il movente della sua azione
criminosa.
1.3. Il tribunale del riesame, poi, pone anche in evidenza il contenuto di intercettazioni
ambientali, eseguite in carcere; nel corso di tali conversazioni il ricorrente non mostra alcun

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Taranto, decidendo
in sede di rinvio dopo annullamento da parte della prima sezione di questa corte (sentenza 23
maggio 2013, depositata il 26 settembre 2013), ha rigettato l’istanza di riesame presentata
nell’interesse di Venza Vincenzo, indagato (ora imputato, a quanto si apprende) di omicidio
volontario aggravato e altro in danno di Martinelli Alessio.
L’annullamento è intervenuto per la ritenuta carenza motivazionale in ordine alle esigenze
cautela ri.

segno di pentimento; anzi, sembra vantarsi di quel che ha fatto, inveendo contro la vittima (“li
muorti sui! Non voleva morire.., poi è morto il giorno dopo….sangue di chi gli è morto”).

3. Tanto chiarito, la motivazione in ordine al pericolo di fuga (motivazione che
effettivamente appare non esaustiva), appare irrilevante, essendo sufficiente la sussistenza
anche di una sola delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cpp.
4. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso appare manifestamente infondato e meritevole
della dichiarazione di inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente va condannato alle spese
del grado e al versamento di somma a favore della cassa ammende. Si stima equo
determinare detta sommaht C 1000.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni ex art. 94 comma 1 ter disp. att. cpp (comma 1
ter).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende, manda
alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 comma 1 ter disp. att. cpp.

Così deciso in Roma, cam

di consiglio, il giorno 28 febbraio 2014.-

2. Il giudice di rinvio dunque ha, coerentemente con gli elementi a sua disposizione,
descritto il Venza come un pericoloso criminale, portatore anche di precedenti specifici, il quale
ebbe a commettere un’azione spregevole e oggettivamente gravissima, un’azione sintomatica
di una personalità violenta e prevaricatrice e, come tale, potenzialmente pericolosa erga
omnes, come d’altra parte dimostrato dal fatto che l’azione si svolse, come premesso, in un
momento in cui le strade e le piazze erano affollate di persone.

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