Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13384 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13384 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NATALE ANNA MARIA N. IL 23/03/1962
avverso l’ordinanza n. 1383/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
09/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
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gesentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 18/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 19-7-2013 il Gip del Tribunale di Bari rigettava l’istanza di revoca o
sostituzione della misura degli arresti domiciliari proposta nell’interesse di Anna Maria NATALE,
indagata per i reati di omicidio e rapina in danno di Santa Ladisi, della quale era la badante.
2. Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza 9-9-2013, dichiarava inammissibile, per
litispendenza, l’appello dell’interessata (definito in dispositivo ‘istanza di riesame’).
3. Tanto sul rilievo che la Natale aveva proposto ricorso per cassazione, con analoghi motivi in

parte) e delle esigenze cautelari, avverso il provvedimento del tribunale del riesame in data 42-2013 applicativo degli arresti domiciliari, ricorso ancora pendente al momento della decisione
dell’organo del riesame.
4. Propongono ricorso gli avv. D. Conticchio ed L. Bozzi nell’interesse dell’indagata per
violazione di legge e vizio di motivazione anche sotto il profilo della mancanza di motivazione e
di decisione.
5. Essi sostengono che il TdR ha erroneamente ritenuto che il ricorso già pendente presso
questa corte e l’appello avverso il provvedimento del Gip cha ha dato luogo al presente ricorso
vertessero sullo stesso fatto e cioè sulla diversa interpretazione della frase intercettazione, che
non poteva quindi costituire un quid novi idoneo a legittimare la richiesta di revoca o
sostituzione della misura cautelare. Infatti la CT di parte che forniva l’interpretazione
favorevole all’indagata era stata allegata soltanto alla richiesta di revoca o sostituzione
proposta al Gip e non al TdR la cui ordinanza in sede di rinvio era stata oggetto di ricorso per
cassazione tuttora pendente. Inoltre, sempre i difensori ricorrenti, l’organo del riesame non
aveva affatto esaminato la questione della ricorrenza delle esigenze cautelari nonostante fosse
stata prospettata nella richiesta ex art. 299 cod. proc. pen..
6. L’avv. L. Bozzi il 7-2-2014 ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso segnalando
sopravvenuta carenza di interesse per essere stata revocata, con provvedimento che ha
allegato, la misura degli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per
cassazione, determina inammissibilità del gravame e, non configurando un’ipotesi di
soccombenza, non comporta condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Cass. 19209/2013).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Roma 18-2-2014

punto ricorrenza dei gravi indizi (interpretazione di una intercettazione sulla base di una CT di

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