Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13379 del 12/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 13379 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Minotti Stefano, nato a Cantù il 29/11/1968
2. Minotti Enrico, nato a Cantù il 19/03/1970
3. Ostini Marialuigia, nata a Meda il 18/04/1945
4. Brambilla Patrizia, nata ad Erba il 30/07/1973
5. Dariol Wanda, nata a Mariano Comense il 20/03/1971

avverso la sentenza del 27/02/2013 del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Como

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Gialanella, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata limitatamente alla confisca;

1

Data Udienza: 12/02/2014

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva applicata, su accordo delle parti, la pena
di anni uno e mesi sei di reclusione nei confronti di Enrico Minotti e Stefano
Minotti per i reati di cui agli artt. 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
commessi quali amministratori e poi liquidatori della Minotti Sedie s.r.I.,
dichiarata fallita in Como il 27/10/2010, tenendo le scritture contabili in modo da
impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della

attività con la vendita dell’azienda a prezzo inadeguato n favore della Arte Italia
s.r.I., appositamente costituita, poi dissimulata durante la procedura fallimentare
con contratti di affitto dell’azienda alla stessa Arte Italia ed alla Arte Italia Home
s.r.I., anch’essa appositamente costituita, e con l’emissione di due fatture di
vendita dei macchinari della fallita dalla Arte Italia alla Arte Italia Home,
distraendo altresì somme prelevate dai conti correnti della società per almeno C.
14.263,98 e così determinando o aggravando il dissesto; e nei confronti di
Patrizia Brambilla, Wanda Dariol e Marialuigia Ostini per il reato di cui all’art. 216
legge fall. commesso dalla Ostini quale socia ed amministratrice della Arte Italia,
dalla Brambilla quale socia della Arte Italia ed amministratrice e socia della Arte
Italia Home e dalla Dariol quale socia della Arte Italia Home concorrendo nella
condotta di distrazione dell’azienda sopra descritta.
Gli imputati ricorrono deducendo la Dariol violazione di legge e mancanza di
motivazione nella generica affermazione dell’insussistenza dei presupposti per il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., a fronte dell’insufficienza
della mera qualifica di socio della Arte Italia Home per la configurabilità del
concorso dell’imputata in un reato proprio degli amministratori della fallita, e
tutti i ricorrenti mancanza di motivazione sulla confisca dei beni consistenti nei
macchinari già appartenenti alla fallita e poi ceduti alla Arte Italia e concessi in
locazione alla Arte Italia Home, segnatamente sulla qualificazione degli stessi
come profitto del reato e, trattandosi di confisca facoltativa, sulla prevalenza
delle ragioni a sostegno della misura ablativa rispetto ai legittimi interessi dei
creditori della procedura fallimentare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati limitatamente alla disposizione di confisca dei beni in
sequestro.

2

società, ritardando la messa in liquidazione di quest’ultima, distraendone le

Sulla ricorrenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen., in presenza di un espresso richiamo della sentenza impugnata alla
comunicazione di notizie di reato, alla documentazione acquisita, alla relazione
del curatore ed alla successiva integrazione della stessa, sufficiente ad integrare
la motivazione prevista per la fattispecie processuale in esame in quanto
finalizzata unicamente a dare conto dell’avvenuta verifica dell’inesistenza delle
condizioni per un immediato proscioglimento (Sez. 5, n. 43367 del 24/09/2008,
De Simone, Rv. 242186), la ricorrente Dariol propone invero censure generiche,

merito, di elementi dimostrativi della posizione gestionale dell’imputata.
Per ciò che riguarda invece la confisca, la stessa, in quanto disposta su beni
ritenuti costituire profitto del reato ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod.
pen., era di natura facoltativa; e la relativa decisione doveva pertanto essere
sostenuta, anche in una sentenza di applicazione di pena, da adeguata
motivazione con riguardo alla possibilità che la libera circolazione dei beni desse
luogo al pericolo della reiterazione della condotta criminosa (Sez. 6, n. 43816 del
30/10/2008, Tidli, Rv. 241920; Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv.
248454; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256360). La motivazione
della sentenza impugnata sul punto si riduceva invece all’affermazione della
confiscabilità dei beni già sottoposti a sequestro preventivo in quanto profitto del
reato; che, anche a volerla ritenere esaustiva in ordine a tale qualifica,
nell’implicito riferimento all’imputazione ed all’identificazione dei beni in quelli
distratti in favore delle altre società costituite dagli imputati, era comunque
carente nell’indicazione dei profili di pericolosità sociale derivanti dalla
permanenza dei beni stessi della disponibilità degli imputati.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio
al Tribunale di Como per nuovo esame sulle segnalate carenze motivazionali.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio
per nuovo esame al Tribunale di Como.
Così deciso in Roma il 12/02/2014

con le quali non viene dedotta la mancanza, negli atti richiamati dai giudici di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA