Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13375 del 20/09/2017

Penale Sent. Sez. 1 Num. 13375 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
B.B.
S.S.
G.G.
C.C.
L.L.
G.G.

avverso il decreto del 02/05/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
,

lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 20/09/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, Sezione per le Misure di Prevenzione, con decreto emesso in
data 4 giugno 2015, esaminava e valutava una proposta esclusivamente a contenuto
patrimoniale, formulata il 27.12.2013, in epoca successiva alla applicazione (nel mese di
ottobre 2012) ed all’aggravamento (nel febbraio del 2015) di una misura personale nei
confronti di C.C., classe 1952 .
In sede di decisione venivano sottoposti a confisca beni ritenuti «riferibili» a C.C.

solo formalmente) intestati a terzi.
1.1 II Tribunale rievoca nel modo che segue il profilo di pericolosità di C.C.,
rilevante ai fini di preliminare inquadramento del soggetto in una delle categorie
criminologiche previste dalla legge.
Costui, nato nel 1952, viene ritenuto portatore di pericolosità già a far data dal 1973 (a
ventuno anni di età) in coincidenza con la commissione dei primi reati (un furto avvenuto
nel 1970 ed altri reati contro il patrimonio risalenti al 1971), ed all’attualità (vista la
correlata applicazione di misura personale, in atto). Nel corso del tempo la sua attività
criminale si era ‘specializzata’ nella commissione di rapine di particolare gravità, ad
istituti di credito o furgoni portavalori, denotando, in tali occasioni, una particolare
capacità di realizzazione di ingenti profitti illeciti (nell’ordine di miliardi di lire, per come
indicato in motivazione).
Viene in particolare evidenziato – a pagina 16 del decreto di primo grado – che il C.C.
è stato più volte ritenuto responsabile di delitti di rapina, porto abusivo di armi,
ricettazione, lesioni, favoreggiamento, nonchè del delitto di omicidio preterintenzionale
commesso nel 1987. E’ stato più volte detenuto (in particolare tra il 1977 e il 1986 con
breve interruzione successiva, nonchè nel corso degli anni ’90 con varie interruzioni e
successivi arresti) e non ha praticamente mai svolto attività lavorativa lecita (salvo che
per una annualità, nel 2003, con reddito netto pari a circa 7.000 euro).
L’inquadramento della pericolosità personale può dunque dirsi avvenuto in riferimento
alla categoria descritta dal legislatore all’art. 1 comma 1 lett. b dell’attuale d.lgs. n.159
del 2011 (in continuità normativa con il testo dell’art. 1 I. n.1423 del 1956), quale
soggetto dedito abitualmente ad attività delittuosa produttiva di reddito.

2

Pancrazio (soggetto portatore di pericolosità, anche in chiave storica) e (per il Tribunale

1.2 La misura patrimoniale viene pertanto ritenuta di possibile applicazione – in
riferimento a quanto già previsto dalla legge n.125 del 2008 – anche in rapporto a beni,
intestati a prossimi congiunti, acquistati in epoca risalente nel tempo.
Il Tribunale, in particolare, ricostruisce il complesso andamento procedurale che ha
riguardato, in precedenza, le proposte di prevenzione a carattere patrimoniale nei
confronti del C.C. :
a) una prima procedura di sequestro, nell’anno 2001 si concluse in modo infruttuoso per
la pubblica accusa, avendo ritenuto il Tribunale, nel

2003

(con decisione non

C.C. era essenzialmente derivante dalla avvenuta commissione dei delitti di rapina, il
che rendeva impossibile – in diritto – l’applicazione della confisca, in virtù di quanto
previsto dall’articolo 14 della legge n.55 del 1990 . Tale disposizione, più volte modificata
nel corso degli anni, limitava la posibilità di applicazione delle misure patrimoniali del
sequestro e della confisca (di cui alla legge n.575 del 1965, come modificata dalla legge
n.646 del 1982) ai soggetti ritenuti portatori della cd. pericolosità generica, nel senso che
i provvedimenti patrimoniali potevano essere emessi

solo quando

(in riferimento

all’ultima formulazione del testo prima dell’abrogazione avvenuta nel 2008)

„l’attività

delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629,
630, 644, 648bis, e 648 ter del codice penale ovvero quella di contrabbando.. .

Non

essendo, pertanto, inserita nella previsione di legge l’ipotesi – quale reato/presupposto della rapina, il Tribunale ebbe ad emettere un provvedimento di diniego della confisca ;
b) una seconda procedura di sequestro, nell’anno 2006, approdò, in sede di merito, alla
confisca parziale del patrimonio del Chiuruzzi, sulla base di diversa interpretazione del
dato normativo, ritenendo possibile l’emissione del provvedimento ablativo anche in
ipotesi di derivazione dei profitti da delitti di rapina. Questa Corte di Cassazione
riaffermò, con decisione del 13.2.2008, la consolidata interpretazione in senso negativo,
annullando detto provvedimento di confisca.
L’esistenza, dunque di ben due giudicati reiettivi – in ambito patrimoniale – è stata presa
in esame dal Tribunale, che (v. le argomentazioni da pag. 5 a pag. 23) ha ritenuto
possibile l’applicazione del novum normativo rappresentato dall’avvenuta abrogazione
(d.l. n.92 del 23.5.2008, conv. in I. n. 125/2008) dell’art. 14 della legge n.55 del 1990,
con riespansione della precedente disposizione regolatrice – art. 19 legge n. 152 del 1975
– che realizzava la parificazione del trattamento deteriore tra pericolosi ‘generici’ e
pericolosi qualificati’, e, conseguentemente, l’applicazione

omnibus delle disposizioni

introdotte (nel corpo della legge n.575 del 1965) con legge n.646 del 1982.
Il superamento dei precedenti giudicati si fonda pertanto sulla considerazione, da un lato,
del motivo che li aveva prodotti (ossia la derivazione dei profitti illeciti dal delitto di

3

ulteriormente impugnata), che la pericolosità ‘rilevante’ – a fini di prevenzione – del

rapina, che non consentiva – all’epoca – l’ablazione) dall’altro sulla

sopravvenienza del

nuovo assetto regolativo, a partire dal 23 maggio 2008.
In ciò, si compie riferimento ad arresti di questa Corte di legittimità che hanno
riaffermato la natura giuridica di misura di sicurezza della confisca di prevenzione, con
applicazione della legge vigente al momento della decisione, anche se deteriore rispetto
ai contenuti di legge previgente (SS.UU. 2015 ric. Spine//i nonchè SS. UU. 2010 ric.
Cagnazzo). Si ritiene, inoltre, possibile l’ablazione di beni acquistati, anche per interposta
persona, dal soggetto pericoloso anche prima dell’anno 1982 (tale è il momento storico di
introduzione della misura patrimoniale, con novellazione della legge n.575 del 1965 ad
opera della legge n.646 del 1982).
1.3 Dando per assodata l’insorgenza della pericolosità del C.C. già all’anno
1973, e il suo mantenimento per l’intero arco della sua esistenza, si esamina – sempre
nel decreto di primo grado – la ricorrenza o meno degli ulteriori presupposti di legge.
Il Tribunale, sul tema, acquisisce e valuta tutti gli atti relativi alle precedenti procedure
intentate nei confronti del C.C., prima richiamate.
Gli acquisti immobiliari ‘sospetti’ sono avvenuti, in particolare :
– nel 1975, anno in cui la madre del C.C., S.S., ebbe ad acquistare
quattro manufatti (definiti ‘scheletri’ di ville) insistenti su un terreno in Cavagnolo, via
Squillero 12, completandoli e realizzando una ulteriore villa ex novo, poi ceduta in
comodato allo stesso C.C. per le esigenze abitative sue e della famiglia;

nel

1979,

quando sempre la S.S. acquistava un immobile in Nichelino,

attualmente intestato anche al figlio L.L.;
– nel 2003, quando si verificavano gli acquisti della sas Immobiliare XX in Torino,
corso Palermo n.128.
Venivano ritenuti sospetti anche altri acquisti immobiliari realizzata dalla B.B.
(altri due immobili in Torino con acquisto del 2001, nonchè tre fabbricati rurali e un
terreno nel comune di Perinaldo, questi ultimi acquisti avvenuti nel 1999).
In parte valutativa, il Tribunale ricostruiva secondo le linee (di sintesi) che seguono, il
tema della riferibilità di detti beni al soggetto portatore di pericolosità.
1.4 Una consistente parte del decreto di primo grado (da pag. 26 a pag. 39) è dedicata
alla genesi del patrimonio familiare relativo alla coppia S.S./ D.D. (deceduto nel 2004), genitori di C.C.(coniugati dal 1949), al fine di
sostenere la riferibilità a C.C.Pancrazio degli acquisti ‘familiari’ realizzati nei primi
anni ’70. Il Tribunale, all’esito, dispone la confisca della villa sita nel comune di
Cavagnolo intestata a S.S.(acquisto del terreno nel 1975, con rifinitura e
vendita a terzi degli altri immobili acquistati allo stato grezzo) e di un immobile sito in
Nichelino intestato alla stessa S.S. ed al figlio L.L. (acquisto del
1979).
4

r.

In sintesi, viene ritenuto che la capacità di risparmio della coppia S.S. /
D.D. non era tale da consentire, nei primi anni ’70, gli investimenti realizzati.
D.D. svolgeva attività lecita in provincia di Matera ed era socio, dal 1954, (con
il padre ed un fratello) di una ditta di autolinee provinciali.
Pur nella obiettiva difficoltà di ricostruire la redditività effettiva di simile impresa, il
Tribunale afferma che nel 1963 vi fu un gravissimo incidente nel corso del servizio di
trasporto che comportò azioni risarcitorie e la chiusura di tale iniziale attività, che fu
riavviata solo alcuni anni dopo da D.D. e dal fratello. A seguito di dissapori

momento in cui erano già nati i tre figli della coppia. La società viene sciolta nel 1970 e il
Tribunale ricostruisce una vicenda liquidatoria in favore del D.D. che vede la
probabile acquisizione di un valore di circa 30 milioni di lire. Tuttavia si afferma che nel
periodo in esame (’67-’73) non risultano altri dati reddituali certi, posto che il D.D. ha svolto, in quel periodo, attività da dipendente come autista e le certificazioni
INPS non consentono di ricostruire l’entità dei redditi percepiti, sicchè, ad avviso del
Tribunale «le entrate non furono tali da consentire la benchè minima forma di risparmio».
Solo nel 1973 il D.D. avvia una attività autonoma nel settore del trasporto,
chiusa l’anno successivo, con nuova instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente
presso una cooperativa.
Tali affermazioni determinano la considerazione della riferibilità al giovane C.C., in rapporto alle condotte illecite già manifestatesi all’epoca, dell’acquisto
immobiliare del 1974, successivamente dato in locazione.
Anche l’acquisto successivo, del gennaio 1975 (i terreni edificabili in Cavagnolo con i
rustici da completare) viene ritenuto non in linea con i redditi del nucleo familiare, sicchè
l’intera operazione immobiliare successiva (con realizzazione anche della villa oggetto di
confisca) si ritiene finanziata dal C.C.. Viene disattesa la opzione difensiva
per cui si sarebbe trattato di una operazione speculativa finanziata da mutui, con
successiva rivendita dei quattro immobili ultimati tale da coprire ampiamente i costi di
realizzazione (e con avvenuta produzione di fatture per le opere di ultimazione).
Il Tribunale, sul punto, osserva che i mutui vennero erogati solo due anni dopo rispetto al
momento dell’acquisto e pertanto le risorse per il completamento dei rustici vennero, in
larga misura, anticipate. Inoltre si osserva che le vendite degli immobili ultimati
avvennero solo nel 1979 ed i mutui non coprivano, ad avviso del Tribunale, i costi di
costruzione per l’intero, così come apprezzati .
Si evidenzia, inoltre, che proprio nel 1974 C.C. venne arrestato per
detenzione e porto di armi e coinvolto in un episodio delittuoso di rilievo, la rapina alla
Stars spa, fatto per cui venne assolto in primo grado.

5

gestionali con il fratello F.F., D.D. si traferì a Nichelino nel 1967,

Conduceva una vita visibilmente al di sopra delle proprie possibilità e venne tratto in
arresto nel febbraio del 1975, con successiva evasione nel novembre del 1975.
Irreperibile fino al febbraio 1977 resterà in carcere per quasi dieci anni, fino al 1986.
La villa residua, che seppur intestata alla S.S. venne successivamente destinata ad
abitazione del C.C. e si ritiene pertanto un bene realizzato non già con
legittime attività di intermediazione immobiliare ma con risorse illecite.
S.S. abita sin dal 1967 – viene ritenuto riferibile al C.C..

plusvalenza legata alla vendita del primo immobile acquistato nel 1974 e di una delle
villette ultimate. Si precisa altresì che per il risarcimento del danno correlato all’incidente
avvenuto nel 1981 (con decesso di M.M.) venne incassata nel 1981 la sola
provvisionale, per un cifra pari a circa 14 milioni di lire.
1.5 Quanto ai beni intestati alla Immobiliare XX, il Tribunale osserva che :
– una volta scarcerato (nel 1986) C.C. commette nel 1987 una rapina in
Lugano particolarmente fruttuosa (per sua stessa ammissione realizza 300 milioni di lire
e 9 kg. di oro); sempre nel 1987 risulta essere stato mandante di un omicidio, giudicato
successivamente ;

viene nuovamente arrestato e resta detenuto sino al 1997, riprendendo

immediatamente dopo l’attività illecita (rapina del 17.6.1998 ad un furgone portavalori in
Genova, con bottino complessivo di circa 6 miliardi; rapina del 3.9.1999, traffico di
stupefacenti dalla Colombia ed altro) ;
– di nuovo arrestato nell’ottobre del 1999 resterà detenuto sino al gennaio 2002.
Seguono periodi limitati di libertà e nuovi arresti (v. pag. 41 del decreto di primo grado).
Il Tribunale evidenzia come in tale contesto abbia preso vita l’iniziativa commerciale della
Immobiliare XX, società nata nel 2003 tra C.C.  e la S.S. e successivamente
ceduta, solo formalmente, ai due figli del C.C..
Nel 2003 viene dunque acquistata l’intera palazzina sita in Torino al corso Palermo, con
risorse derivanti, secondo le argomentazioni del Tribunale (v. pag. da 41 a 46 del decreto
di primo grado, ove viene analizzata l’entità dell’investimento e confutata la versione
difensiva) dall’attività illecita svolta dal C.C..
1.6 Quanto ai beni intestati a B.B. (acquisti del 1999 e del 2001), il
Tribunale tratta le questioni patrimoniali nel modo che segue (v. pag. da 46 a 70 del
decreto di primo grado).
Viene ritenuto non confiscabile esclusivamente l’acquisto realizzato dalla B.B. nel
1999 (immobile di Perinaldo, ritenuto di valore compatibile con le capacità di risparmio
della donna) mentre si sottopongono a confisca i due appartamenti siti in Torino al corso

6

Non risulta valutabile come reddito lecito, per quanto detto sopra, la eventuale

Palermo, ritenuta la loro riferibilità al C.C. (acquisto del 2001, antecedente alla
separazione tra i due, avvenuta nel 2003).
Viene esaminata e confutata – con riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione
del reddito, del valore degli acquisti, della spesa media per il tenore di vita sostenuto – la
consulenza difensiva (del dott. Moretti), tesa alla rappresentazione della autonoma
capacità di risparmio da parte della donna, che ha svolto attività commerciale come
gioielliera (prima dipendente di una società negli anni 1981-1987, successivamente in
proprio).

acquisto immobiliare avvenuto nel 1987 (immobile in Milano) rispetto alle capacità di
risparmio di quegli anni, il che rappresenta un indicatore dell’utilizzo di risorse altrui. A
tale primo acquisto seguì un secondo (immobile sempre in Milano, anno 1988) con
successive rivendite ed acquisti, sino a pervenire alla condizione oggetto di valutazione
(immobile in Perinaldo nel 1999 – immobili in Torino, nel fabbricato della Immobiliare
XX, nel 2001).
I primi acquisti e la scelta di diventare imprenditrice (abbandonando il lavoro dipendente)
si collocano, temporalmente, con l’inizio della relazione affettiva (che viene datata con
certezza sul finire del 1986) tra la B.B. e il C.C.. Indicatori della soggezione
economica sono, inoltre, la acquisizione in comune tra i due delle quote della società
LU.GAR.TO avvenuta nel 1987 (90% in capo alla donna) e l’esistenza di un conto in
Svizzera riferibile al Chiuruzzi ma intestato alla B.B.(fatto ammesso dalla Brussolo
nel corso di una delle procedure antecedenti). Si rievoca, inoltre, la rapina commessa a
Lugano dal C.C. proprio nel giugno del 1987, particolarmente redditizia.
Secondo il Tribunale, dagli atti emerge la costante interferenza, a partire dal 1987 e sino
al 2002, del C.C. nelle stesse attività di impresa realizzate dalla B.B..
La vicenda dell’utilizzo della B.B.  nell’affare LU.GAR.TO . (società che era proprietaria
di sei mansarde in Torino, poi rivendute) testimonia l’assoluta fiducia che il C.C.
riponeva nella compagna, sì da coinvolgerla in speculazioni economiche che
pacificamente erano riferibili allo stesso C.C. (vengono esaminate nel dettaglio le
complesse vicende della LU.GAR.T0.) ed estranee alle competenze e professionalità della
B.B., trattandosi di operazioni in campo immobiliare.
Anche le successive iniziative commerciali della B.B., dopo la nascita dei figli della
coppia, sono state – ad avviso del Tribunale – in larga misura finanziate o agevolate dal
C.C. (v. pag. 64 e vicenda dei rapporti intercorsi tra C.C. e la società fornitrice
MASTERS di Arezzo), sì da porsi come attività ‘collaterale’, nell’ambito della quale
venivano investite risorse provenienti dalla attività illecita del C.C. (si compie
riferimento ad intercettazioni telefoniche dell’anno 1999 relative a trattative svolte dal
Chiuruzzi per l’acquisto di preziosi) o si ricomponevano interessi patrimoniali del

7

Si ritiene, pertanto, sussistente la sproporzione di valori già in riferimento al primo

Chiuruzzi relativi a prestiti concessi nella metà degli anni ’80 (vicenda Fieni, ricostruita a
pag. 66 e ss. del decreto di primo grado, riferibile esclusivamente al Chiuruzzi ed i cui
introiti servirono, almeno in parte, per l’acquisto degli immobili in Torino nel 2001).
Nel 2001 si evidenzia che la B.B. non aveva alcuna capacità di investimento
autonoma (per il valore dell’acquisto), a conferma della riferibilità al C.C.
dell’investimento realizzato in Torino.
Lo scarso valore dell’immobile di Perinaldo è, di contro, a base della decisione reiettiva

2. La Corte di Appello di Torino, con decreto emesso in data 2 maggio 2016, ha
confermato la prima decisione, eccezion fatta che per una autovettura, oggetto di
restituzione.
Nel valutare le doglianze difensive è stato affermato, in sintesi, che :
a) l’appello proposto nell’interesse della Immobiliare XX dai soci è inammissibile,
posto che doveva essere proposto dal legale rappresentante della società, potendo al più
i soci rivendicare il bene rappresentato dalle singole quote ;
b) la pericolosità sociale di C.C. è stata definitivamente accertata nel
separato procedimento che ha dato luogo alla applicazione della misura personale;
c) sono infondate le questioni in diritto poste in riferimento alla natura giuridica della
confisca di prevenzione (in rapporto alla portata ‘retroattiva’ delle disposizioni introdotte
nel 2008) nonchè in riferimento all’esistenza del doppio giudicato favorevole agli attuali
appellanti, trattadosi di temi oggetto di adeguata valutazione in primo grado (si rievoca il
contenuto di Sez.Un. n.4880/2015 ric. Spinelli);
d) risulta pertanto possibile, in presenza dei relativi presupposti, sottoporre a confisca
beni acquistati dal soggetto ‘pericoloso’ anche prima dell’anno 1982 (momento di
introduzione dello strumento giuridico), data la natura giuridica di misura di sicurezza
riaffermata dalle Sezioni Unite, nè tale aspetto determina l’insorgenza di contrasti con il
contenuto dell’art. 1 Prot. Add. Cedu in tema di tutela della proprietà, con rispetto del
parametro della proporzione ;
e) non sussiste alcuna preclusione derivante dai precedenti giudicati, atteso che quelle
decisioni riaffermavano, in fatto, la derivazione dei beni dall’attività contra legem svolta
dal C.C. e ponevano esclusivamente il limite normativo di cui all’art. 14 della legge
n.55 del 1990, legge successivamente abrogata (si cita, sul tema del superamento del
giudicato, Sez. Un. n.36 del 2000);
f) nel merito, si condivide la valutazione di scarsa affidabilità, per eccesso di presunzioni,
della consulenza tecnica di parte, il che conduce alla conferma del giudizio di
sproporzione tra redditi leciti dei terzi e valore degli investimenti, in relazione alle
acquisizioni realizzate negli anni ’70. Si precisa che «non vi è traccia documentale della

8

della confisca, che non risulta impugnata.

redditività delle attività di impresa esercitate dal nonno e dal padre del proposto, nè degli
introiti derivanti alla S.S. dalla famiglia di origine» ;
g) con particolare riferimento alla posizione della B.B., si richiamano i contenuti del
decreto di primo grado, che non appaiono superati dalle allegazioni difensive,
sostanzialmente tese a riproporre la linea ricostruttiva già smentita. Non vi è prova
alcuna della complessiva entità dei pretesi compensi ‘fuori busta’ che sarebbero stati
percepiti dalla B.B. nel periodo indicato, essendo lacunosa – sul punto – la produzione
difensiva. Non essendo giustificati gli acquisti iniziali dei due immobili siti in Milano, le

della statuizione di confisca.

3. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione
3.1 Quanto ai motivi proposti nel ricorso a firma avv. Misiani, gli stessi possono essere
così sintetizzati :
a) al primo motivo vi è deduzione di violazione di legge in riferimento alla declaratoria di
inammissibilità dell’appello proposto dalla Immobiliare XX s.a.s. . Si ritiene erronea
la decisione, in virtù del fatto che il socio accomandatario, all’atto del sequestro, era
G.G.. Costui aveva rilasciato procura speciale l’avv. Molinengo, redattore
dell’atto di impugnazione. Si ritiene possibile la costituzione ‘in proprio’ della Immobiliare
XX in quanto persona giuridica dotata di propria autonomia. In ogni caso si
rappresenta che alla società andrebbero estesi eventuali effetti favorevoli della
impugnazione proposta dalle persone fisiche dei soci;
b)

al secondo motivo vi è deduzione di violazione di legge in riferimento alla

individuazione della normativa applicabile. La difesa dei ricorrenti ritiene, in sostanza, che
essendo stati trattati e decisi (con diniego della proposta di confisca) due procedimenti di
prevenzione prima del 23 maggio 2008 (d.l. abrogativo dell’art. 14 I.n.55 del 1990), la
proposta avanzata nel 2013, in occasione del presente procedimento, andava qualificata
come istanza di ‘revoca’ dei precedenti giudicati, da trattarsi ai sensi del previgente art. 7
della legge n.1423 del 1956 e non già con l’applicazione delle norme sopravvenute, ai
sensi dell’art. 117 co.1 d.lgs. n.159 del 2011. Si fa riferimento, sul tema, ad alcune
decisioni di questa Corte di legittimità che hanno ritenuto non ‘immediatamente
applicabile’, pur a fronte di procedimenti definiti, l’art. 28 – del d.lgs. n.159 del 2011 – in
tema di revocazione della confisca. Tale opzione interpretativa, ove accolta, renderebbe
di per sè inapplicabile il novum normativo intervenuto nel 2008 (e ribadito nel 2011)

9

successive vendite non danno luogo ad alcuna risorsa lecita, il che porta alla conferma

dovendosi compiere riferimento alla disciplina vigente all’atto della definizione dei
procedimenti già celebrati, dunque alle legge n.575 del 1965 e n.1423 del 1956;
c)al terzo motivo vi è deduzione di violazione di legge in riferimento al generale principio
del ne bis in idem.

Le due decisioni reiettive della proposta di confisca, intervenute nel

2003 e nel 2007, non potrebbero – ad avviso della difesa – essere rimosse, dato il
principio della intangibilità del giudicato. Non vi sarebbe alcuna possibilità di ridiscutere la
applicabilità della misura patrimoniale in presenza di un mutamento legislativo o
interpretativo;

beni oggetto di confisca in capo al proposto. La deduzione viene espressamente indicata
come motivo subordinato, rispetto alla ritenuta inapplicabilità del novum normativo, di
cui ai motivi precedenti. Si evidenzia che la disponibilità dei beni da parte del soggetto
pericoloso deve essere accertata – anche in via indiziaria ma con il rispetto dei canoni di
cui all’art. 192 cod.proc.pen. – e non presunta. Anche il dato della sproporzione, ove
sussistente, assume pertanto valenza di mero indizio e non può dirsi esaustivo, posto che
al terzo non vanno applicate le disposizioni normative dettate per il soggetto proposto.
Ciò precisato, si evidenzia che la Corte di Appello finisce con il non trattare il tema della
effettiva disponibilità dei beni – intestati ai familiari – in capo a C.C. e si
rifugia in affermazioni del tutto apodittiche. Non è stata concretamente apprezzata e
ricostruita la capacità di produzione del reddito da parte di S.S. e,
soprattutto, di D.D., soggetto pacificamente dedito ad attività lavorativa
lecita. Non vi inoltre alcuna reale analisi della effettiva provenienza dei beni da un
investimento realizzato da C.C.;
e) al quinto motivo vi è deduzione di violazione di legge(art. 18 e 23 d.lgs. n.159 del
2011) in riferimento alla assenza di motivazione in punto di correlazione temporale tra
pericolosità e acquisto. La Corte di Appello ha negato l’accesso al tema, affermando in via
generale che la pericolosità del C.C. era stata già accertata in diverso procedimento.
Tale affermazione è lesiva dei diritti dei terzi, destinatari della ablazione, posto che sul
punto era stato formulato specifico motivo di appello, la cui ammissibilità si rivendica.
Viene pertanto riaffermato che, pur richiamandosi in motivazione l’arresto rappresentato
da Sez. Un. ric. Spinelli, non vi è stata analisi dei profili di pericolosità del Chiurizzi
Pancrazio relativamente agli anni ’70, periodo in cui si collocano gli acquisti (in relazione
alla S.S.e al CL.L.) o le premesse per gli investimenti successivi.
Chiuruzzi, poco più che maggiorenne, sino al 1975 era stato condannato soltanto per un
furto, per la tentata rapina di un’auto e per fatti collegati alla ricettazione di una vettura.
Sarebbe dunque stata operata una erronea perimetrazione cronologica della pericolosità
(nel caso in esame di tipo generico) in violazione proprio dei contenuti espressi da
quell’arresto (Sez. Un. Spinelli) più volte richiamato in motivazione;
10

d) al quarto motivo vi è deduzione di mancanza di motivazione circa la disponibilità dei

f) al sesto motivo vi è deduzione di violazione di legge (art. 16 e 24 d.lgs. n.159 del
2011) in riferimento alla assenza di motivazione in ordine alla illecita provenienza delle
risorse utilizzate per l’acquisto dei beni.
Negli anni settanta e nei primi anni ’80 le condotte illecite commesse da C.C.
non possono dirsi produttive di reddito illecito. Circa tale aspetto, dedotto nei
motivi di appello, non vi è reale argomentazione, così come la ricostruzione dei profili
reddituali della famiglia di origine, proposta dalla difesa, è stata del tutto elusa, con
semplice rinvio ai contenuti della decisione di primo grado. Vengono rievocati gli snodi

vari acquisti realizzati nel corso del tempo.
Con successiva memoria, l’avv. Misiani ha rappresentato la sopravvenienza (23.2.2017)
della nota decisione emessa dalla Grande Camera della Corte Edu, nel caso De Tommaso
contro Italia, in tema di contrasto tra i contenuti dell’attuale art. 1 d.lgs. n.159/2011
(norma applicata nel caso qui in esame) e l’art. 2 prot. 4 della Convenzione Europea del
1950. Il deficit di tassatività e determinatezza delle previsioni di legge in tema di
pericolosità generica ricade anche nel presente procedimento, pur trattandosi di misura
patrimoniale. Si chiede, pertanto, la emissione di ordinanza di rimessione alla Corte
Costituzionale in riferimento a quanto previsto dall’art. 117 co.1 Cost. .
3.2 n ricorso separato, proposto nell’interesse di B.B. dall’avv. Burdese
deduce :
a) al primo motivo violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 24 d.lgs. n.159
del 2011. La terza intestataria B.B., si afferma, aveva offerto elementi concreti circa
la propria capacità di investimento, tali da confermare la coincidenza tra intestazione
formale e provenienza delle risorse. La ritenuta inattendibilità di tale ricostruzione è figlia
di una erronea impostazione del tema in diritto da parte dei giudici del merito, che finisce
con il determinare una presunzione assoluta di derivazione illecita dei beni e con il
gravare il terzo di una probatio diabolica, in difformità dagli orientamenti di questa Corte
di legittimità. Il punto, evidenziato nei motivi di appello, non è stato realmente esaminato
dalla Corte di secondo grado, che si è limitato a richiamare i contenuti del decreto
emesso dal Tribunale, con acritica ricezione di tali argomentazioni.
Viene evidenziato come l’analisi patrimoniale realizzata dal consulente di parte sia stata
erroneamente tacciata di inaffidabilità, essendosi mossa nel solco delle ordinarie tecniche
ricostruttive patrimoniali, con ineliminabile ricorso a dati statistici medi – elaborati dall’
ISTAT – al fine di ricostruire i costi di sostentamento e, pertanto, il margine di redditività
da destinare ad investimento. Si rivendica, inoltre, la esistenza di un margine di reddito
conseguito con pagamenti ‘in nero’, non solotanto usuale in quegli anni ma avvalorato da
produzione documentale (la lettera del dott. Sorgato). La consulenza aveva introdotto
elementi in fatto capaci di rappresentare l’esistenza dell’accantonamento finanziario del

11

essenziali della prospettazione difensiva, in riferimento alle modalità di finanziamento dei

tutto autonomo autonomo della B.B., utilizzato dalla medesima per i primi acquisti
immobiliari in Milano. Si trattava di allegazioni ragionevoli, idonee a spezzare la
presunzione di riferibilità dei beni al C.C.. L’autonomia della B.B., anche in
riferimento alla successiva operazione del 2001 (immobili oggetto di confisca, siti in
Torino) sarebbe stata ulteriormente dimostrata dalle vicende successive alla separazione
tra i due, avvenuta nel 2003. Tale aspetto risulta, sostanzialmente travisato, così come il
Tribunale, nella sovrapposizione tra aspetti personali ed economici, non ha tenuto conto
del fatto che la B.B. non è mai stata coinvolta in vicende giudiziarie penali ed ha

poteva dedursi un coinvolgimento parziale del C.C. hiruzzi nell’operazione di acquisto degli
immobili in Torino, che avrebbe dovuto dar luogo a confisca di valore, limitata alla
verosimile quota, e non per l’intero;
b) al secondo motivo si deduce vizio di sostanziale mancanza di motivazione del decreto
impugnato. L’eccesso di affidamento nelle argomentazioni esposte in primo grado ha
condotto ad una totale assenza di risposta sul contenuto dei motivi di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risultano fondati – quanto alle posizioni dei terzi S.S. e C.C.
Leonardo – il quarto ed il quinto motivo di ricorso proposto dal difensore avv. Misiani.
I restanti ricorsi risultano infondati o inammissibili, per i motivi che seguono.
2. Nell’ambito di una vicenda, come quella oggetto della presente decisione, di innegabile
complessità – anche sotto il profilo della individuazione e selezione dei principi di diritto
applicabili – occorre esaminare i motivi proposti raggruppandone i contenuti per
«tipologìa» di questioni sollevate.
2.1 Ed invero, con i motivi del ricorso introdotto, per le posizioni di taluni terzi, dal
comune difensore avv. Misiani (v. in particolare il secondo ed il terzo motivo) viene posta
una questione preliminare in diritto, dalla cui soluzione è necessario partire.
Si sostiene, con spunti di obiettivo rilievo, che la procedura di carattere unicamente
patrimoniale, avviata nel 2013 dopo l’avvenuta applicazione a C.C. di
misura personale (in riferimento a quanto previsto dall’art. 24 co.3 d.lgs. n.159/2011,
con citazione dei soggetti terzi, quali intestatari formali dei beni) non avrebbe potuto
svolgersi con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n.159 del 2011 (facoltizzanti
la confisca in riferimento all’intera area della pericolosità generica), in virtù dell’avvenuta
celebrazione – sul medesimo tema – di due giudizi precedenti, entrambi definitisi (prima
delle modifiche legislative intervenute nel 2008) con il diniego della proposta di confisca.

12

ammesso le specifiche occasioni in cui ha svolto il ruolo di prestanome del C.C.. Al più

In tale ottica si afferma, in sintesi : a) che la domanda di confisca intervenuta il
27.12.2013 non potrebbe qualificarsi come ‘nuova’ proposta, ma come domanda di
revoca dei giudicati precedenti; b) che tale assetto qualificatorio renderebbe impossibile
l’applicazione del novum normativo intervenuto nel 2008 e, per conseguenza, intangibili i
due precedenti giudicati reiettivi .
A sostegno della tesi qui in esame, la difesa cita gli arresti di questa Corte di legittimità (
ex multis Sez. I n. 2945/2014) che hanno ritenuto, sulla base dei contenuti della
disciplina transitoria di cui all’art. 117 co.1 d.lgs. n.159/2011 (ove si prevede la

formulata una proposta applicativa della misura di prevenzione) non esperibile il
particolare rimedio della revocazione

in bonam

della confisca di cui all’art. 28

d.lgs.n.159/2011 nell’ipotesi in cui il provvedimento da sottoporre a revocazione sia stato
emesso sotto la vigenza delle disposizioni antecedenti (legge n.1423 del 1956 e legge
n.575 del 1965).
Ora, pur se suggestiva, posto che la pretesa ultrattività delle disposizioni previgenti al
2008 porterebbe – effettivamente – alla assenza di confiscabilità dei beni (non potendosi
rimuovere il limite normativo esistente sino al maggio del 2008 e derivante dai contenuti
dell’art. 14 della legge n.55 del 1990, prima illustrati) la tesi proposta dalla difesa dei
ricorrenti è infondata in diritto.
2.2 Va premesso che in sede di prevenzione – pur avendo il provvedimento di merito che
definisce il grado di giudizio, pacificamente, natura di sentenza (v. Sez. Un. n. 600 del
29.10.2009, dep. 2010, ric. Ga/dieri, rv 245174), in quanto incidente su diritti soggettivi
con aspirazione di definitività- la tradizionale nozione di «giudicato» subisce degli
adattamenti correlati al particolare oggetto del giudizio, rappresentato dalla ricostruzione
della ‘condizione’ di pericolosità del proposto (con aderenza alle classificazioni tipizzate a
tal fine dal legislatore) e dall’analisi dei profili patrimoniali correlati a tale primario
accertamento. Trattandosi di una valutazione composita dell’agire di un soggetto – e non
della verifica compiuta della singola condotta – si ritiene, a partire da Sez. Un. n.18 del
1996, ric. Simone/li, che in sede di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato
opera sempre rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della
pericolosità ove sopravvengono nuovi elementi indiziari – non precedentemente noti – che
comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di
inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In particolare, si è ritenuto – in
passato – non di ostacolo all’apertura di un nuovo procedimento di prevenzione a
carattere patrimoniale l’esistenza di un giudicato favorevole ai potenziali destinatari della
confisca, pur in assenza di nuovi elementi di fatto, lì dove il motivo della prima decisione
sia di «natura formale». Così Sez. Un. n.36 del 13.12.2000, dep. 2001, ric. Madonia,
dopo aver premesso che la decisione emessa in sede di prevenzione risulta sempre

13

ultrattività delle disposizioni abrogate, lì dove alla data del 13 ottobre 2011 sia stata già

modificabile e rivedibile in rapporto alla sopravvenienza di ‘nuovi’ elementi, intendendo
per tali anche quelli esistenti ma non valutati nel precedente procedimento,
espressamente afferma che in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale
nessuna preclusione deriva dall’avvenuto annullamento per vizi formali del decreto di
confisca: è, quindi, legittima – in costanza di misura di prevenzione personale l’instaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca degli stessi beni.
Tutto ciò premesso, va anche detto che il tema essenziale dell’odierno giudizio non è,
peraltro, rappresentato dalla (pacifica) rivedibilità in peius di una decisione definitiva (in

oggetto di valutazione nel procedimento definito (da ultimo, sempre Sez. Un. n. 600 del
2010, ric. Galdieri), quanto quello dalla capacità di incidenza, sulle precedenti decisioni
reiettive definitive, di una modifica del quadro legislativo in chiave ampliativa della
possibilità giuridica di procedere a confisca (novum normativo sfavorevole).
Questo è infatti ciò che si è verificato con l’abrogazione dell’art. 14 della legge n.55 del
1990, apportata dal d.l. n.92 del 23.5.2008, con effetto di riespansione della disciplina
ancor più risalente, come affermato, in chiave interpretativa da Sez. Un. Cagnazzo del
2010 ( secondo cui il rinvio enunciato dall’art. 19, comma primo, della L. n. 152 del
1975 non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in
difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme
successivamente interpolate nell’atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione
di quelle originarie; ne consegue che, accanto alle misure di prevenzione personali, pure
quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di
soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o
perché vivono abitualmente – anche solo in parte – con i proventi di attività delittuose, a
prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento).
Dunque in epoca posteriore alla conclusione delle procedure patrimoniali intentate nei
confronti di Chiuruzzi Pancrazio è sopravvenuta (nel 2008, con scelta confermata nel
2011, in sede di emanazione del d.lgs. n.159) una disposizione legislativa tesa ad
ampliare l’area della confiscabilità derivante da «pericolosità generica», con avvenuta
abrogazione della norma regolatrice vigente all’epoca della trattazione delle procedure
originarie ( norma che aveva influito in modo decisivo sul diniego delle proposte), ed il
reale tema della decisione è dunque rappresentato dalla possibilità o meno di
applicazione – nell’odierno procedimento promosso nel 2013-, di detta disciplina
ampliativa .
La conclusione, positiva, da fornirsi a tale quesito, deriva essenzialmente da tre
considerazioni in fatto e in diritto che riguardano rispettivamente : a) la natura della
nuova domanda; b) la natura giuridica della confisca di prevenzione; c) il motivo posto a
base delle precedenti decisioni reiettive della confisca.

14

tema di pericolosità o di confiscabilità) per la sopravvenienza di elementi di fatto non

2.3 Quanto al punto sub a), va detto che la nuova domanda di confisca (quella del
27.12.2013) è da ritenersi introduttiva di un nuovo ed autonomo procedimento, regolato
dalle disposizioni vigenti alla data del suo deposito (d. Igs. n.159/2011), non essendo
condivisibile la sua qualificazione in termini di ‘prosecuzione’ dei giudizi definiti, proposta
dalla difesa. La sua assimilazione ad una richiesta di revoca delle statuizioni reiettive
definitive muove da un presupposto erroneo, atteso che l’istituto della revoca ex tunc
(secondo le indicazioni derivanti da Sez. Un.1998 Pisco e successive) copre l’area della
possibile rivalutazione, su domanda del sottoposto e per fatti sopravvenuti, dei contenuti

proponente può essere peggiorativo, ma in mera chiave di aggravamento della misura
già applicata (ai sensi del previgente art. 7 I.n.1423 del 1956, attuale art. 11 d.lgs.
n.159).
Da ciò deriva che nell’ipotesi di provvedimento reiettivo della proposta applicativa della
misura di prevenzione, una nuova «azione» dell’autorità proponente non è mai
qualificabile in termini di revoca (o di revocazione) della statuizione definitiva, ma segna
l’apertura di una «nuova» procedura, i cui assetti regolativi, in diritto, non possono che
derivare dalle disposizioni vigenti al momento della domanda.
Ovviamente, ciò lascia impregiudicata la possibilità di utilizzare, a fini della decisione,
aspetti istruttori o conoscitivi emersi nei procedimenti già definiti, se ed in quanto sugli
stessi sia garantito appieno il contraddittorio nell’ambito del «nuovo» procedimento.
Ciò esclude, in radice, la fondatezza della tesi difensiva che, ipotizzando come introdotta
la mera «prosecuzione» del procedimento già definito – e basandosi sul testo dell’art. 117
co.1 d.lgs. n.159 che ricade, tra l’altro, sul diverso istituto della revocazione in bonam-,
condurebbe alla impossibilità di dare applicazione al novum normativo prima descritto.
2.4 Il secondo aspetto – quello indicato sub b – è strettamente correlato alla natura
giuridica della confisca di prevenzione. E’ evidente infatti, che pur nell’ambito di un
«nuovo» procedimento, apertosi dopo il 13 ottobre del 2011, mai potrebbe pervenirsi
all’applicazione della confisca dei beni – per condotte antecedenti alla entrata in vigore
della disposizione di legge peggiorativa (dunque per condotte antecedenti al maggio del
2008) – se ed in quanto la confisca fosse da ritenersi sanzione penale in senso proprio, in
virtù del principio di irretroattività della norma penale. Tuttavia tale aspetto ha trovato
adeguata composizione nell’arresto Sez. Un. ric. Spinelli, del 2015, nel cui ambito – pur
con significative precisazioni che saranno riprese in seguito – si è riaffermata la natura
giuridica di misura di sicurezza atipica di tale classe di confisca ( le modifiche introdotte
nell’art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009,
non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell’ambito del
procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l’assimilazione dell’istituto alle
misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo,

15

di merito della prima decisione applicativa della misura, lì dove l’intervento dell’autorità

della previsione di cui all’art. 200 cod. pen.), il che consente l’applicazione della legge
vigente al momento della decisione, anche se – per taluni aspetti – peggiorativa del
trattamento giuridico della persona destinataria, rispetto al momento in cui costui
avrebbe, in ipotesi, tenuto la condotta «fonte» della ablazione patrimoniale. Non vi è
dubbio, pertanto, circa il fatto che nel «nuovo» procedimento siano

riesaminabili in

rapporto alla legge vigente, le acquisizioni patrimoniali avvenute non soltanto in epoca
antecedente rispetto all’anno 2008 (d.l. n.92 del 23.5.2008 che segna l’accrescimento
dell’area della confiscabilità) ma anche, se del caso, in epoca antecedente rispetto

nel settore della prevenzione dello strumento della confisca. Tale è infatti il portato della
ritenuta natura giuridica, che consente l’applicazione della disposizione lì dove i
presupposti di fatto siano verificati nella loro materialità e consistenza probatoria, ma
non pone limiti temporali di retroazione (se non quelli derivanti dalla logica probatoria, di
cui si dirà). Tale è del resto la risposta giurisprudenziale che venne offerta, sul tema, nei
primi anni di vigenza della legge n.646 del 1982, come ricordato dai giudici del merito (v.
Sez. I n. 3833 del 24.11.1986, ric. Bontade, rv 174988) e come evidenziato in un
significativo passaggio argomentativo da Corte Cost. – sent. n. 465 del 1993 – ove si
afferma che la possibilità di trattare il procedimento di prevenzione patrimoniale in epoca
successiva alla decisione in tema di misura personale (all’epoca con il limite della
coincidenza temporale tra le due misure, oggi dissolto era „storicamente occasionata
dalla possibilità ed opportunità di effettuare, già in sede di prima applicazione della legge
n. 646 del 1982, che ha introdotto gli strumenti di prevenzione patrimoniale in
argomento, la confisca dei beni dei soggetti indiziati di appartenenza a organizzazioni di
stampo mafioso ai quali prima dell’entrata in vigore di quella legge fosse già stata
applicata la misura di prevenzione personale).
2.5 Il terzo aspetto di fattibilità della rimozione dei precedenti giudicati favorevoli al
C.C. e ai terzi, prima indicato sub c, è relativo alla – già segnalata nei giudizi di merito
– ragione fondante la loro emissione. Si tratta, infatti, di decisioni che hanno evidenziato,
all’epoca, non già ragioni ostative in fatto (essendo stata affermata la pericolosità a fini di
prevenzione del C.C.) quanto l’esistenza di un limite normativo,
rappresentato dal fatto che l’allora vigente art. 14 della legge n.55 del 1990 non
includeva la rapina (reato abituale del proposto) tra i delitti-presupposto della confisca di
prevenzione. In ciò effettivamente la rimozione del limite, venuta in esistenza nel 2008,
consente di ritenere astrattamente possibile la trattazione di un nuovo procedimento,
anche in virtù della sola modifica normativa, non essendo mai intervenuta una
preclusione valutativa sul fatto. La novella legislativa, in altri termini, ove la si colleghi
alla natura giuridica di misura di sicurezza della confisca in esame, ha un effetto in tutto
paragonabile alla rimozione di una condizione legale di procedibilità (v. art. 345

16

all’anno 1982, momento che – con la legge n.646 – segna il momento della introduzione

cod.proc.pen., quanto al principio generale sotteso), il che consente la trattazione del
nuovo procedimento, così come avvenuto in sede di merito.
Può dunque, riassumendosi la trattazione del punto, affermarsi che :

in sede di

prevenzione patrimoniale, l’ esistenza di decisioni reiettive della proposta di confisca
emesse in riferimento ai contenuti dell’art. 14 della legge n.55 del 1990, allora vigente
(nella parte in cui detta disposizione limitava la con fiscabilità a talune ipotesi di
pericolosità generica) non osta alla trattazione, in epoca successiva alla emanazione del
d.l. n.92 del 2008, di un nuovo procedimento, nel cui ambito possono essere oggetto di

pericolosità relativamente a condotte di reato – come la rapina – in precedenza non
ricomprese nell’area della con fiscabilità per pericolosità generica.
3. La seconda questione introdotta dal difensore dei terzi avv. Misiani che occorre trattare
in via pregiudiziale è quella esposta nella memoria e relativa alle ricadute della pronunzia
emessa dalla Grande Camera della Corte EDU in data 23 febbraio 2017 nel caso

De

Tommaso contro Italia, posto che il superamento del primo quesito rende – in astratto rilevante il dubbio di legittimità costituzionale incentrato sui contenuti dell’art. 117 co.1
Cost. . La questione, come già affermato in precedenti arresti di questa Corte di
legittimità (v. Sez. I n. 349/2018; Sez. VI n. 2385 del 11.10.2017, dep. 2018, Pomi/io
ed altri) è manifestamente infondata per le ragioni che seguono.
Va anzitutto affermato, sul tema, che lì dove sia individuabile una «potenziale tensione»
tra una o più norme di legge ordinaria e i principi della Convenzione Europea (per come
gli stessi vivono nella interpretazione loro data dalla Corte di Strasburgo, primo – anche
se non unico – interprete di quel testo) il giudice interno, prima di investire la Corte
Costituzionale (ai sensi dell’art. 23 legge n.87 del 1953 ed in rapporto ai parametri di
rilevanza e non manifesta infondatezza) ha il preciso dovere – più volte sottolineato dal
giudice delle leggi – di ricorrere allo strumento della interpretazione -costituzionalmente e
convenzionalmente – conforme delle disposizioni in rilievo, nel senso che la questione va
sollevata solo nel caso in cui il testo della disposizione (o delle disposizioni) non sia
interpretabile in modo tale da evitare ogni potenziale conflitto di significato precettivo.
Si veda, in proposito, quanto di recente ribadito da Corte Cost. sent. n. 109 del 5 aprile
2017: [..] nell’attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell’art. 101, secondo
comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione
europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla
Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di ques’ultima . In tale
attività, egli incontra, tuttavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione
interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere –

verificata

l’impraticabilità di una interpretazione in senso convenzionalmente conforme, e non
potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione,

avendola ritenuta in

17

confisca, in presenza dei relativi presupposti, í beni riferibili al soggetto portatore di

contrasto con la Convenzione e, pertanto, con la Costituzione, alla luce di quanto
disposto dall’art. 117, primo comma, Cost. – deve sollevare questione di legittimità
costituzionale della norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale
(ex plurimis, sentenze n. 150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011, n. 93 del
2010, n. 311 e n. 239 del 2009) [..].
Dunque, per stare al caso in esame, soltanto nell’ipotesi in cui le disposizioni applicate in
sede di ricostruzione della pericolosità del C.C.- art. 1 co.1 lett. b) del d.lgs. n.159
del 2011 – per il loro obiettivo contenuto linguistico e significato precettivo, si rivelassero

dallo stesso giudice comune) si verrebbe a determinare la necessità di rimettere la
quaestio all’esame del giudice delle leggi.
3.1 D ricorrente, cita espressamente l’arresto della Grande Camera Corte Edu nel caso De
Tommaso contro Italia,

del 23.2.2017, dei cui contenuti è necessario – sia pur

brevemente – dare conto. E’ noto che con tale decisione la Corte Edu ha evidenziato, in
un caso in cui era stata riconosciuta (esclusivamente in primo grado , ma con immediata
sottoposizione, come previsto dalla legge, e annullamento in secondo grado)
l’appartenenza del soggetto ad una classe di pericolosità cd. generica, un deficit di
chiarezza e precisione (dunque di tassatività) nella previsione regolatrice interna ( al par.
117 di tale decisione si ritiene che che la legge esaminata – n.1423 del ’56 – non
contenga disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che
dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società), con la conseguenza di
disancorare – in simile visione – la scelta applicativa dall’apprezzamento di condotte
predeterminate, specifiche ed idonee a porsi a base di una argomentata prognosi di
pericolosità, con eccesso di discrezionalità del giudice e pregiudizio dei diritti protetti dalla
Convenzione Europea del 1950 e dai successivi protocolli (è stata ritenuta sussistente la
violazione dell’art. 2 Protocollo n.4 della Convenzione, del 16 novembre 1963,
disposizione posta a tutela della libertà di circolazione). Giova, in particolare, riportare un
passaggio argomentativo di tale sentenza, nel modo che segue : [ .. 116 . A tale
riguardo, la Corte rileva che la Corte costituzionale italiana ha annullato la legge nei

inconciliabili con i principi della Convenzione (per come intrepretati dalla Corte Edu e

confronti di una categoria di persone che ha ritenuto non fossero definite in maniera
sufficientemente dettagliato, ovvero coloro “che per le manifestazioni cui hanno dato
luogo diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere”(si veda la
sentenza n. 177 del 1980, paragrafo 55 supra). La disposizione pertinente non era più in
vigore all’epoca in cui sono state applicate al ricorrente le misure contestate. Per quanto
riguarda tutte le altre categorie di soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione,
la Corte costituzionale è pervenuta alla conclusione che la Legge n. 1423/1956 conteneva
una descrizione sufficientemente dettagliata dei tipi di comportamento che si riteneva
rappresentassero un pericolo per la società. Ha concluso che la semplice appartenenza a

18

iq

una delle categorie di persone di cui all’articolo 1 della Legge non era un motivo
sufficiente per l’applicazione di una misura di prevenzione; al contrario, era necessario
accertare l’esistenza di uno specifico comportamento che indicasse che l’interessato
costituiva un pericolo reale e non puramente teorico. Le misure di prevenzione non
potevano quindi essere adottate sulla base di un semplice sospetto, ma dovevano essere
basate su una valutazione oggettiva degli “elementi fattuali”, che rivelavano il
comportamento abituale della persona e il suo tenore di vita, o specifici segni esteriori
delle sue tendenze criminali (si veda la giurisprudenza della Corte costituzionale esposta

costituzionale sia intervenuta in diverse occasioni per chiarire i criteri da utilizzare per
valutare se le misure di prevenzione fossero necessarie, l’applicazione di tali misure resta
legata a un’analisi prospettica da parte dei tribunali nazionali, dato che né la Legge né la
Corte costituzionale hanno individuato chiaramente le “prove fattuali” o le specifiche
tipologie di comportamento di cui si deve tener conto al fine di valutare il pericolo che la
persona rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di prevenzione. La Corte
ritiene pertanto che la Legge in questione non contenesse disposizioni sufficientemente
dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire un
pericolo per la società .. ] .
Ora, la valutazione espressa dalla Corte Edu sulla ‘cattiva qualità’ della legge (viene
esaminata, in tale arresto, la I.n.1423 del ’56, ma ciò non ha rilievo di ridimensionamento
della valenza della decisione, essendovi sostanziale continuità normativa con il testo di
legge vigente) in punto di chiarezza e precisione delle categorie criminologiche astratte,
con riflessi negativi in punto di prevedibilità delle ‘conseguenze sfavorevoli’ del proprio
agire (e correlato eccesso di discrezionalità del giudice) è, indubbiamente, un segnale di
‘sofferenza’ di un sistema come quello della prevenzione italiana, sistema che tende a
porsi con sempre maggior forza in termini di ‘alternativa’ alla risposta sanzionatoria
penale, con – avvertita – necessità di cautela sul terreno delle garanzie fondamentali.
Tuttavia pare di poter affermare che tale giudizio, a ben vedere influenzato da un caso
concreto (avvenuto nel 2008) che indubbiamente reca in sè elementi di sfiducia verso la
reale portata ‘tassativizzante’ delle previsioni di legge (ma con avvenuta esclusione della
pericolosità in appello), da un lato non può atteggiarsi a giudizio dernolitorio dell’intera
piattaforma normativa interna (posto che la stessa Corte Edu ha in più occasioni
evidenziato la legittimità convenzionale e, in qualche caso, la sostanziale doverosità di
una frazione dell’ordinamento giuridico che contenga aspetti, anche individualizzanti, tesi
alla prevenzione delle condotte aggressive verso beni giuridici primari) dall’altro tende a
valorizzare quell’atteggiamento interpretativo – espresso in tempi più recenti da questa
Corte di legittimità – già teso a riconoscere portata ‘tassativa’ alla fase cd. constatativa
del giudizio di prevenzione, con necessario rispetto della portata di ‘connotazione’ delle

19

ai paragrafi 45-55 supra) . 117. La Corte osserva che, nonostante il fatto che la Corte

scelte linguistiche operate dal legislatore nella costruzione del primo ‘gradino’ del giudizio
prevenzionale, rappresentato dalla iscrizione del proposto nella categoria criminologica
tipica sulla base di ‘fatti’. In altre parole, la valutazione negativa espressa dalla Corte Edu
nel caso De Tommaso può essere recepita e posta a fondamento di un incidente di
legittimità costituzionale in quanto si condivida il passaggio ‘centrale’ di tale arresto,
rappresentato (al di là delle circostanze del caso di specie portato a Straburgo)
dall’assenza di «denotazione fattuale» contenuta nelle previsioni di legge incidenti sul
tema, che – in virtù di tale eccessiva elasticità – consegnerebbero nelle mani del giudice

ambito il giudizio prognostico di pericolosità sociale (inteso come concreta probabilità
della commissione di condotte devianti e lesive di beni fondamentali) finisce con il non
derivare da una precedente analisi di ‘fatti’, unica operazione che, in teoria, lo
consentirebbe. Se ciò fosse rispondente al quadro legislativo, sia per come scritto che per
come applicato dalla giurisprudenza interna, la proposizione della questione di legittimità
costituzionale – anche in riferimento alla misura patrimoniale che risulti applicata, come
nel caso che ci occupa, per constatata pericolosità generica – sarebbe indubbiamente
doverosa. Ma il Collegio ritiene che l’analisi del testo di legge e dei più recenti arresti
interpretativi, al di là dei sempre possibili casi di ‘cattiva applicazione’ delle disposizioni in
rilievo (che è fenomeno diverso rispetto alla ‘cattiva qualità’ della legge) conducano ad
un apprezzamento diverso.
3.2 Va infatti rilevato che, seguendo il percorso tracciato da questa Corte in diversi
arresti, anche antecedenti rispetto alla citata pronunzia della Corte Edu (si veda, in
particolare, quanto affermato da Sez. I n. 31209 del 24.3.2015, ric. Scagliarini; Sez. H n.
26235 del 4.6.2015, ric. Friolo; Sez. I n. 43720 del 11.6.2015 ric. Pagone; Sez. I n.
16038 del 2.2.2016, ric. Targia, nonchè da Sez. V n. 6067/2017; Sez. I n. 36258/2017;
Sez. I n. 54119/2017; Sez. VI 53003/2017) il giudizio di prevenzione, con riferimento,
alla – fondamentale – attribuzione alla persona del proposto della condizione di
«pericolosità» , lungi dall’essere un giudizio di marca soggettivistica ed incontrollabile,
richiede una complessa operazione preliminare di ‘inquadramento’ del soggetto – in virtù
dell’apprezzamento di fatti- in una delle categorie criminologiche ‘tipizzanti’ di rango
legisltivo, e ciò sia sul fronte della cd. pericolosità generica che di quella qualificata .
In particolare, la scissione del giudizio prevenzionale in due fasi (secondo una linea
espressa in Sez. I n. 23641 del 11.2.2014, ric.

Mondini, cui

si rinvia per le

argomentazioni) è ormai patrimonio comune sul piano interpretativo degli istituti
coinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase «constatativa» (ossia di
apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche
tipizzate) può seguire la fase «prognostica» in senso stretto (ossia la valutazione delle

20

un congegno normativo essenzialmente discrezionale e basato su ‘sospetti’, nel cui

probabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati), logicamente influenzata dai
risultati della prima, secondo il generale paradigma logico di cui all’art. 203 cod.pen. .
Come è stato osservato in diverso arresto (Sez. I, ric. Scagliarini, cit.), nessuna misura di
prevenzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere, dunque, applicata lì dove
manchi una congrua ricostruzione di «fatti» idonei a determinare l’inquadramento
(attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle «categorie specifiche» di
pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all’art. 1 e all’art. 4 dell’attuale
D.Lgs. n.159 del 2001. Solo l’avvenuto inquadramento del proposto in una delle

attualità all’esito del giudizio di primo grado (Sez. VI n. 38471 del 13.10,2010, rv 248797
) di applicare la misura di prevenzione personale, se del caso ‘congiunta’ a misura
patrimoniale, mentre in ipotesi di pericolosità tipica sussistente ma non più

attuale

(sempre al momento della decisione di primo grado) può essere, in presenza degli
ulteriori presupposti di legge, applicata la misura patrimoniale della confisca ‘disgiunta’ .
In tali arresti si è evidenziato che affermare la «condizione» di pericolosità sociale di un
individuo (in un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che nel giudizio
di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria «prognosi di probabile e
concreta reiterabilità» di qualsivoglia condotta illecita – così come previsto in via
generale dall’articolo 203 del codice penale, norma che non distingue la natura della
violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato – ma
implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche
tipizzate dal legislatore, sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto,
dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale
a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i
proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o
della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni
mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all’art. 4 d.lgs. n.159 del 2011) cui non siano seguiti
segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione . Dunque parlare di
pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato
è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è
strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità,
dall’altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto
generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche «categorie» di
pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono infatti da rienersi ‘tipizzanti’ e determinano
la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadrarsi come
manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al «perimetro descrittivo» di
cui agli attuali articoli 1 e 4 del Decreto Legislativo n.159 del 2011. Trattandosi, infatti, di
applicare in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona

21

categorie tipiche di pericolosità consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di

costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di
proprietà (si veda quanto affermato da Corte Cost. n. 93 del 2010) le misure di
prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in una
accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva (in chiave preventiva) il che impone
di ritenere applicabile il generale principio di

tassatività e determinatezza

della

descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come ‘fonte
giustificatrice’ di dette limitazioni. Da ciò deriva la considerazione della ineliminabile
componente «ricostruttiva» del giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare

in una delle categorie tipizzate di cui sopra. Il soggetto coinvolto in un procedimento di
prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto «colpevole» o «non colpevole» in ordine
alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto «pericoloso» o «non pericoloso»
in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di
conoscenza) elevato ad «indice rivelatore» della possibilità di compiere future condotte
perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine economico e ciò in rapporto
all’esistenza delle citate disposizioni di legge che «qualificano» le diverse categorie di
pericolosità.
3.3 Dunque, nelle precisazioni e nelle chiavi di lettura della legge vigente fornite da
questa Corte di legittimità – già negli anni 2014-2016 – è ben presente la considerazione
del giudizio di prevenzione come giudizio «ricostruttivo» di condotte materiali, tali da
consentire il – preliminare ma non decisivo – inquadramento criminologico del soggetto in
una delle ‘descrizioni legislative’ integranti la

specifica categoria di destinatari, e ciò

esclude che ci si trovi in presenza di un effettivo ‘contrasto’ tra il testo di legge in esame
(art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011) e i principi convenzionali e costituzionali .
La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o negativi) di tale preliminare
inquadramento e pertanto si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili, che
riducono la discrezionalità del giudice agli ‘ordinari’ compiti di interpretazione del valore
degli elementi dì prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da ‘quelle’
risultanze probatorie è oggettivamente influenzato.

l’apprezzamento di «fatti» idonei (o meno) a garantire l’iscrizione del soggetto proposto

01

In altre parole, ferma restando la diversità finalistica e strutturale che intercorre tra il
giudizio penale in senso stretto e quello di prevenzione, dal caso esaminato in sede
sovranazionale e dai contenuti di tale decisione è necessario – ad avviso del Collegio trarre, come conseguenza, non già la denunzia di incostituzionalità quanto il
rafforzamento della – già espressa – considerazione per cui la descrizione della ‘categoria
criminologica’ di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011 ha il medesimo «valore» che
nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la ‘previa’
selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli
stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di ‘indizio di commissione’ di un

22

i(?

particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un ‘fascio di condotte’ (le ipotesi di
pericolosità generica). Ciò consente di qualificare come non condivisibile – anche alla luce
delle più recenti linee interpretative interne – il giudizio negativo espresso dalla Corte Edu
nel caso De Tommaso in punto di ‘qualità della legge’, nel senso che le disposizioni di
riferimento, qui limitate ai casi di ‘dedizione abituale a traffici delittuosi (lettera a art. 1
co.1) e/o al vivere abitualmente, anche in parte, con il provento di attività delittuose
(lettera b)’ contengono spunti tassativizzanti che consentono di ritenerle disposizioni
idonee ad orientare le condotte dei consociati in modo congruo (con rispetto del canone

Ciò, ovviamente, nella misura in cui tale approccio ‘tassativizzante’ alla lettura delle
norme venga rispettato in concreto, sulla base di precedenti interni già orientati in tale
direzione (tra cui il citato arresto Scagliarini e le successive decisioni di analogo segno sul
tema della pericolosità generica, tra cui, di recente Sez. I n. 36258/2017 e Sez. V n.
6067/2017 ). Va ricordato, infine, che l’orientamento interno – cui si presta adesione è teso in primis ad una interpretazione di significato più pregnante, rispetto al passato,
del termine «delittuose» utilizzato dal legislatore in entrambe le disposizioni in rilevo.
Parlare di ‘traffici delittuosi’ o di proventi di ‘attività delittuose’ in senso non generico,
significa – come si è detto nei citati arresti – che pur senza indicare le fattispecie
incriminatrici specifiche (tecnica utilizzata, di contro, nell’art. 4 stessa legge, ove si
richiede l’indizio di commissione del delitto x o y) il legislatore ha inteso prendere in
esame la condizione di un soggetto che – seppure con valutazione incidentale operata dal
giudice della prevenzione – è ritenuto autore di ‘delitti’ consistenti in attività di
intermediazione in vendita di beni vietati (traffici delittuosi) o genericamente produttivi di
reddito (provento di attività delittuose). In altre parole, il ‘delittuoso’ non è connotazione
di disvalore generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica, dunque il
giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto
proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che – vuoi
facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale che attraverso una
autonoma ricostruzione incidentale (che non sia contraddetta, però, da esiti assolutori in
sede penale) – siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante.
In tal senso, l’aderenza a tale linea interpretativa, ormai consolidata, consente di ritenere
manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, anche considerando che in campo patrimoniale- la ricostruzione del periodo di pericolosità, nei termini sin qui
esposti, non soltanto viene realizzata su base oggettiva ed in rapporto alla avvenuta
commissione di delitti ma rappresenta, essa stessa, il presupposto funzionale
dell’ablazione, come evidenziato dai contenuti di quello stesso arresto delle Sezioni Unite
ric. Spine//i in precedenza ricordato.

23

logico-giuridico della prevedibilità, richiamato nella decisione Corte Edu).

Giova precisare, infatti, che tale con tale decisione si è definitivamente affermata
l’opzione interpretativa per cui risulta irrinunziabile, a fini di valida emissione del
provvedimento di confisca, la ricostruzione preliminare dei profili di pericolosità
soggettiva tali da consentire la constatazione argomentata della correlazione temporale
tra condotte contra legem del soggetto ed incremento patrimoniale confiscabile ( ..la
pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto me/udibile della confisca di prevenzione,
è anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento
alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati

alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come
ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile
un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se
siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli
ricadenti nel periodo temporale individuato). Tale affermazione di principio rappresenta
un ulteriore presidio contro derive soggettivistiche e semplificazioni probatorie, atteso
che il giudice del merito è tenuto, in caso di confisca, non soltanto a ricostruire le
specifiche condotte indicative dell’inquadramento del soggetto nella categoria tipica di
pericolosità ma anche a delimitare in chiave storica il periodo caratterizzato dalla
attitudine alla produzione di reddito illecito, escludendo dall’area di possibile intervento
ablatorio gli acquisti verificatisi in momenti antecedenti, proprio in quanto «non
ricadenti» in tale ambito temporale.
4. Le argomentazioni che precedono, se da un lato conducono alla delibazione di
manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale, dall’altro influiscono
sull’apprezzamento degli ulteriori motivi del primo ricorso, specie per quanto riguarda il
quarto e il quinto motivo.
4.1 In particolare, va affermato che la decisione di secondo grado, quanto alla
confiscabilità dei beni intestati a S.S. e L.L. (acquisti o
realizzazioni verificatesi negli anni ’70 del secolo scorso), importa dal decreto di primo
grado (integralmente richiamato nei suoi contenuti argomentativi) due vizi di
inquadramento – in diritto – che sono stati puntualmente denunziati nell’atto di ricorso e
che si traducono in motivazione apparente su punti rilevanti.
Si è detto che la natura della confisca di prevenzione può consentire il ‘recupero coatto’ di
beni immessi nella disponibilità del soggetto pericoloso anche in epoca risalente (nel caso
in esame si è risalito, per l’appunto, agli anni ’70), ma ciò può verificarsi a tre condizioni
essenziali : a) la previa ricostruzione dei profili concreti di pericolosità del soggetto che si
ipotizza autore dell’investimento, da rapportarsi alla tassativa descrizione dei presupposti
di legge; b) la verifica della correlazione temporale tra la condizione di pericolosità, prima
apprezzata, e l’acquisto dei beni; c) in caso di intestazione formale a soggetti terzi, la

24

nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento

prova – anche indiziaria ma concreta – dell’avvenuto utilizzo di risorse economiche
provenienti dal soggetto pericoloso.
Ora, il decreto di primo grado, pur ricco di informazioni e considerazioni, ha mutuato dal
provvedimento – separato – applicativo della misura personale nei confronti del C.C.
alcune asserzioni circa i tempi di insorgenza della pericolosità non adeguatamente
rapportate ai profili patrimoniali, sicchè risulta essere sostazialmente priva di motivazione
una così ampia «copertura temporale» del periodo di pericolosità tipica (datata dal 1973
a tutt’oggi).

impugnato (che, sarebbe quasi inutile dirlo, non può – specie sui profili temporali della
pericolosità soggettiva – limitarsi a richiamare il precedente decreto relativo alla misura
personale) si evince che nel corso dei primi anni ’70 il soggetto (all’epoca poco più che
ventenne) aveva già commesso alcune condotte di reato ma non ne viene apprezzata in
modo concreto la natura e la valenza e, soprattutto, l’attitudine a rientrare nella nozione
‘tipica’ di attività delittuosa abituale e produttiva di reddito, tale da integrare il dies a quo
della pericolosità rilevante a fini di confisca.
Il primo riferimento a fatti di reale interesse, in tale chiave, riguarda la citazione di una
rapina che sarebbe stata commessa nel 1974 (rapina alla Stars), procedimento in cui – si
aggiunge subito dopo – il C.C. è stato assolto.
Tale episodio, pertanto, non può concorrere – secondo le linee interpretative prima
rievocate – a fondare, sin da tale momento, il giudizio incidentale di pericolosità rilevante
a fini di confisca, trattandosi di un segmento di vita solo ipotizzato come delittuoso, ma
con ipotesi smentita in sede penale e non superata dalla valorizzazione di elementi
ulteriori e diversi (v. per tutte Sez. In. 31209/2015, ric. Scagliarini, per cui il giudice della
prevenzione, in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l’applicazione
di misura ai sensi dell’art. 1, comma primo, lett. b) d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non
può ritenere rilevanti, in base al principio della ‘valutazione autonoma’, fatti per i quali sia
intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, atteso che la norma sopra richiamata
richiede, quale presupposto applicativo della misura preventiva, la constatazione di
ricorrenti attività delittuose produttive di reddito) .
Il provvedimento di primo grado, richiamato dalla Corte di Appello sì da diventare l’unico
punto di riferimento ricostruttivo, desume – in altre parole – che C.C. sia
soggetto iscrivibile sin dal 1973 nella disposizione tipica di cui all’art. 1 co.1 lett. b d.lgs.
n.159/2011 senza indicare concretamente i delitti, reiterati e produttivi di reddito,
oggetto di accertamento pieno in sede penale e valorizza, di contro, il mero
coinvolgimento in un processo per un fatto rilevante ma conclusosi con assoluzione e
spunti relativi al tenore di vita manifestato, il che – evidentemente – non soddisfa in alcun

25

In effetti, dalle informazioni riversate nella motivazione del decreto patrimoniale

modo le esigenze di previo inquadramento della persona nella fattispecie tipica prevista
dalla legge.
Nè tale carenza può essere colmata dall’apprezzamento dei fatti avvenuti in epoca
successiva, posto che se da un lato appare indubbia la specializzazione del C.C. nella
realizzazione di rapine dalla notevole redditività, ciò accade – secondo le informazioni
riportate nel decreto di primo grado – dalla metà degli anni ’80 in avanti (viene indicata,
in particolare, la rapina in Lugano commessa nel 1987 ed altri episodi di rilievo, tutti
successivi a tale data) . Del resto, gli stessi provvedimenti di diniego della confisca

soggettiva del C.C. in quanto soggetto dedito a rapine (delitto all’epoca non
ricompreso nella lista dei reati presupposto) e da tale aspetto non può prescindersi, il che
porta a dover ricollegare – temporalmente – l’insorgenza della pericolosità ‘tipica’ del
C.C. al momento della commissione di più fatti di rapina produttivi di reddito.
Ciò induce a realizzare una prima precisazione in diritto, anche al fine di orientare i poteri
del giudice del rinvio, non potendosi che pervenire – sul punto – ad un annullamento.
Il giudizio ‘storico’ di pericolosità soggettiva, necessario ( in rapporto ai contenuti di Sez.
Un. ric. Spinelli) a realizzare – specie in ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1
d.lgs. n.159/2011 – la perimetrazione cronologica

al fine di sostenere la correlazione

temporale tra pericolosità ed acquisto dei beni, non può alimentarsi dalla constatazione di
condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma deve basarsi
sull’apprezzamento di condotte di reato corrispondenti al tipo criminologico indicato dalla
norma regolatrice che si intende applicare.

Deve trattarsi, in altre parole, ove si intenda

applicare la previsione di cui alla lettera b dell’art. 1 d.lgs. n.159/2011 di

attività

delittuose (acclarate con grado di certezza) capaci di produrre reddito e non già di
condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti
delinquenziali. Ciò perchè una diversa lettura del parametro della pericolosità

storica

porterebbe a nuovi impropri scivolamenti del giudizio di prevenzione su terreni di
incontrollata discrezionalità, vanificando la stessa ragion d’essere della lezione – in tema
di correlazione temporale – contenuta nella decisione Sez. Un. Spinelli, prima ricordata,
nonchè il contenuto degli arresti di questa Corte posteriori alla decisione della Grande
Camera della Corte di Strasburgo in tema di recupero di tassatività delle previsioni di
legge. La pericolosità prevenzionale non è mai generica, ma sempre tipica (anche quella
di cui all’art. 1, sia pure con indicazione di un ‘fascio’ di possibili condotte, individuato per
tipologìa e non per nomen iuris) e la collocazione temporale del periodo di pericolosità
deve appoggiarsi ad indicatori del tutto univoci.
In sede di formulazione del giudizio storico di pericolosità soggettiva ci si deve, in altre
parole, chiedere in che momento gli «indicatori» rappresentati dalla commissione di
condotte illecite abbiano raggiunto quella consistenza e abitualità tale da consentire – se

26

emessi negli anni 2003 e 2008 si erano basati sull’inquadramento della pericolosità

il giudizio di prevenzione si fosse tenuto contestualmente ai fatti – l’irrogazione della
misura di prevenzione personale, ossia la prognosi negativa sulle condotte future
alimentata dall’apprezzamento di quanto ‘sino ad allora’ avvenuto.
Risulta pertanto erronea in diritto – e non in fatto, con piena sindacabilità nella presente
sede di legittimità – l’adozione di un criterio di metodo che porti, di contro, ad individuare
il dies a quo della pericolosità ‘prevenzionale’ nel momento di avvenuta commissione da
parte del soggetto del suo primo reato, senza apprezzarne l’entità, la valenza, la capacità

una sequenza.
L’inquadramento operato in sede di merito, quanto al dies a quo della condizione di
pericolosità tipica del C.C. è, pertanto, non rispondente a tale esigenza e, sul punto,
va chiesta una rivalutazione del tema in sede di rinvio.
4.2 L’aspetto sin qui trattato è condizionante, posto che in assenza di concreto
inquadramento del soggetto nella categoria tipica di pericolosità – per gli anni di cui si
discute – non sono in alcun modo ‘aggredibili’ i beni familiari o personali, difettando il
parametro della correlazione temporale ,e ciò anche in presenza di sproporzione di valori
(fatto che non andrebbe proprio apprezzato in rapporto a beni la cui acquisizione non
rientri nel periodo di pericolosità), posto che quest’ultima non può ‘tener luogo’ della
previa verifica della pericolosità soggettiva, nel periodo preso in esame.
Ciò tuttavia, non esime il Collegio dal precisare l’esistenza di un secondo motivo di
annullamento del provvedimento, correlato alle modalità con cui è stata ricostruita, nelle
decisioni di merito, la sproporzione tra il valore degli investimenti e i redditi del nucleo
familiare di origine del C.C..
Anche in tal caso appaiono necessarie alcune precisazioni in punto di metodo.
Sempre dall’arresto Sez. Un. Spine/li del 2015 si trae la conferma dell’esistenza – in caso
di intestazione formale a terzi – di un onere probatorio gravante sull’accusa in punto di
riferibilità sostanziale del bene in questione al soggetto pericoloso.
Va premesso che la pronunzia delle Sezioni Unite testè citata tende ad esaltare, in chiave
di legittimazione fondante l’ ablazione, la proiezione economica della pericolosità (sono
confiscabili i beni acquistati tramite utilizzo di risorse ‘ragionevomente stimate’ dì
provenienza illecita) più che la mera disponibilità di fatto del bene in capo al soggetto
pericoloso, da intendersi solo come possibile indicatore dell’impiego di risorse da lui
provenienti (in tema di valorizzazione del profilo della provenienza delle risorse dal
soggetto pericoloso quale criterio di identificazione della nozione di disponibilità, già Sez.
VI n. 47983 del 2012, ove si afferma che la disponibilità sostanziale del bene può
derivare dalla immissione di capitali provenienti dal soggetto pericoloso,

laddove gli

investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene).
Per le Sezioni Unite Spinelli è solo l’illecita acquisizione del bene (ovviamente anche per

27

di denotare serialità e dunque l’attitudine a porsi come momento realmente iniziale di

avvenuta interposizione, ma vista come

frutto di risorse provenienti dal soggetto

pericoloso) ad imprimere quel carattere di immanente pericolosità ‘della cosa che ne
giustifica, anche in chiave di equilibrio di valori costituzionali, la confisca (.. la pericolosità
costituisce la ragione giustifica trice dell’apprensione coattiva di beni acquistati in
costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni) .
Sul tema, della disponibilità è stato dunque riaffermato che spetta pur sempre alla
parte pubblica l’onere della prova circa la natura formale della intestazione, anche in base
a presunzioni, ma con il rispetto dei criteri generali in tema di prova indiziaria (..

un processo dimostrativo che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi
indiziari, purchè connotati da necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza;
così S. U Spinelli). Solo ove sia stata introdotta in modo congruo la tesi della fittizietà
della intestazione è necessario, per il soggetto inciso, attivarsi in chiave di allegazione
contraria:

l’onus probandi a carico del soggetto inciso non è certamente calibrato sui

canoni di uno statuto probatorio rigoroso e formale, modulato su quello vigente in
materia petitoria, sì da assurgere, in determinati casi, al rango di probatio diabolica. Per
il suo assolvimento, infatti, è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi,
che ragionevolmente e plausibilmente siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni
oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili (SU
Spinelli).
In ciò resta confermata la linea interpretativa secondo cui in tema di provvedimenti di
natura patrimoniale correlati all’applicazione di misure di prevenzione, incombe all’accusa
l’onere di dimostrare rigorosamente,ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati
a terzi, l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi del carattere
puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il
permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del
proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento
dominus

uti

del medesimo proposto, in contrasto con l’apparente titolarità del

terzo,dev’essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il
giudice l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non
di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati
dai requisiti della gravità,precisione e concordanza ed idonei, pertanto,a costituire prova
indiretta dell’assunto che si tende a dimostrare (ex multis, Sez. I n. 6279/1997) . Si è
di recente, affermato che la attuale caratterizzazione delle misure di prevenzione
patrimoniale come strumento di inibizione della pericolosità «trasferita» al bene in forza
della ragionevole constatazione di una sua ‘genesi illecita’ (il bene entra nel patrimonio
occulto del soggetto pericoloso e rappresenta una proiezione della sua pericolosità
sociale, se ed in quanto immobilizza delle risorse di provenienza illecita, correlate alle

28

l’assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di

attività contra legem del proposto) impone

di riempire di ulteriore significato la

espressione legislativa «disponibilità», nel senso che impone di dimostrare, in chiave di
confisca, che ‘quel bene’ rappresenta un impiego di risorse provenienti dal soggetto
pericoloso e non dall’intestatario formale. Dunque, a fronte del dato rappresentato dalla
formale intestazione del bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessario
comprendere – quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternative
sostenibili – se l’impiego delle risorse economiche, per l’acquisto, la realizzazione, le
migliorìe, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, della

su cui gravi un dovere di dimostrare la buona fede al momento dell’acquisto, non
essendo un soggetto che invochi la tutela di un diritto di credito, ma può limitarsi ad
allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tra
l’intestazione formale e l’impiego di risorse proprie o comunque ‘diverse’ da quelle
provenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell’acquisto). Il titolare formale,
che impieghi risorse «proprie» per l’acquisto del bene è dunque immune da
provvedimento di confisca (anche se, in ipotesi, fosse consapevole del fatto che il
venditore è soggetto pericoloso) perchè tale condizione (l’acquisto reale a titolo oneroso)
spezza il nesso di riferibilità del bene alla persona pericolosa, con le conseguenze prima
evidenziate ( v. Sez. 11 42238/2017 ).
E’ evidente, peraltro che in tale delicata indagine, al di là dell’operare o meno delle
presunzioni di cui all’art. 26 , rileva soprattutto l’analisi economica della capacità
reddituale dell’intestatario ipotizzato come formale posto che la sproporzione tra il valore
di un bene o di un’attività economico-finanziaria ed il reddito del terzo intestatario
costituisce un indice sintomatico della fittizietà di tale intestazione, (v. Sez. VI n.
46500/2017, nonchè Sez. VI n. 43446/2017 ove si è affermato che in tema di sequestro
e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri
conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all’art. 2ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 – ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011- ,
circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il
proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente,
che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica) .
Tuttavia, tale analisi non può – di fatto – trasferire sul terzo un vero e proprio onere
probatorio di dimostrazione compiuta della legittima provenienza delle risorse utilizzate
per gli acquisti, atteso che il terzo, per definizione, non è il soggetto portatore di
pericolosità ed il primo ‘passaggio’ della catena dimostrativa – in punto di dimostrazione
della scissione tra titolarità formale del bene ed impiego delle risorse – spetta, come si è
detto, alla pubblica accusa.

29

confisca) o meno (con dovere di restituzione). Il titolare formale, peraltro, non è soggetto

Tali aspetti non risultano trattati in modo congruo – in sede di merito – nella parte
relativa all’analisi della redditività del nucleo familiare di origine del C.C. .
E’ infatti emerso che il D.D. aveva esercitato – per parecchi anni – nel
territorio di origine una attività di impresa di autotrasporto – di certo lecita – e che la
liquidazione di tale attività, con vendita della quota al fratello, aveva comportato la
realizzazione di una somma di denaro di certo non irrilevante, ove rapportata alle
capacità di acquisto dell’epoca (come è doveroso fare).
Circa le ulteriori attività svolte dopo il 1967 non può, inoltre, imputarsi al soggetto terzo

documentazione del quantum di redditività (dato il notevole tempo trascorso) posto che è
da ritenersi sufficiente allegare l’esistenza del rapporto di lavoro (nel caso in esame
dimostrato) al fine di assolvere un minimo onere di allegazione, che impone di essere
contrastato – da parte dell’accusa – con argomenti ed elementi precisi e non con
inaccettabili presunzioni tese alla affermazione di inesistenza di qualsiasi capacità di
risparmio.
Il punto della riferibilità dei beni al C.C. risente, pertanto, di una erronea
applicazione dei principi di diritto sin qui richiamati.
Vanno, pertanto, ritenute viziate da

eccesso

di presunzione (con apparenza di

motivazione) le affermazioni che i giudici di merito hanno speso su tale punto, al fine di
pervenire alla confisca dei due immobili acquistati o realizzati nel corso degli anni ’70.
In sede di rinvio, pertanto, oltre a rivalutare l’aspetto del dies a quo della pericolosità
tipica del C.C.(essendo incontestata quella manifestatasi a partire dalla metà degli
anni ’80 del secolo scorso) andrà rivalutato, ove si pervenga ad una datazione
compatibile con gli investimenti, il tema della riferibilità secondo le linee qui tracciate.
In particolare, va affermato che in ipotesi di indagine patrimoniale tesa a verificare la
capacità di accantonamento finanziario di un nucleo familare in tempi molto remoti (nel
caso in esame la verifica si è estesa ad accadimenti avvenuti oltre 40 anni prima della
trattazione del procedimento) non può farsi carico al soggetto terzo di fornire allegazioni
che, in tema di capacità produttiva di reddito, vadano oltre la ragionevole indicazione
dell’attività svolta o di eventi specifici tesi a realizzare un incremeto di reddito, spettando
alla accusa la introduzione, ove possibile, di dati dimostrativi idonei a fondare la
valutazione di sproporzione, indicativa della provenienza delle risrse impiegate per gli
acquisti dal soggetto portatore di pericolosità.
5. Resta da dire, quanto al primo ricorso, che il motivo introdotto dalla Immobiliare
XX è inammissibile, mente i motivi proposti nell’interesse di G.G. e
M.M. sono infondati.
Quanto al ricorso proposto da G.G. in qualità di socio accomandatario della
Immobiliare XX, questa Corte ha già affermato che in sede di prevenzione lì dove

30

– nel caso in esame la S.S., essendo deceduto il marito – la carenza di adeguata

l’intera compagine societaria sia considerata riferibile al proposto l’esercizio dei diritti di
costituzione e difesa spetta ai soggetti – persone fisiche – titolari delle quote sociali e non
già all’ente in quanto tale ( Sez. I n. 42238/2017). Da ciò deriva, in ogni caso, la
inammissibilità del proposto ricorso.
I ricorsi proposti nella qualità di persone fisiche sono, per contro, ammissibili ma
infondati.
L’acquisto della palazzina in Torino (concluso per i beni in discussione nel 2003) cade in
pieno periodo di manifestazione della pericolosità di C.C. ed in sede di

confisca, dato che l’intera operazione fu gestita direttamente dal soggetto portatore di
pericolosità e non vi è concreta allegazione di redditività autonoma da parte dei
ricorrenti.
Dalla inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse della società deriva la condanna
di G.G. al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della cassa delle ammende che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00, mentre
dal rigetto dei ricorsi personali deriva la condanna al pagamento delle spese processuali.
6. Infondato è, infine, il ricorso proposto nell’interesse della B.B. (confisca di beni
immobili acquistati nel 2001 all’interno della palazzina in Torino).
Non possono, infatti, trasferisi alla posizione di B.B. le considerazioni prima svolte – in riferimento alla condizione patrimoniale della S.S. e del nucleo
familiare di origine del C.C..
Ciò perchè in primo grado, con argomentazioni del tutto esaustive, legittimamente
richiamate per relationem dalla Corte di Appello (essendo temi in fatto, riproposti
nell’atto di impugnazione, risulta possibile operare il rinvio alle argomentazioni
precedenti, ove condivise) è stata analizzata la sequenza degli acquisti – tutti ricadenti
nel periodo di manifestata pericolosità del C.C.- ed è stata ricostruita la stretta
interrelazione tra le attività criminali del C.C.e le scelte di vita realizzate dalla
compagna, anche sul piano economico e professionale.
La pretesa autonomia finanziaria della B.B., per le attività svolte negli anni
precedenti rispetto all’incontro con il C.C., ha formato oggetto di accertamento
specifico in sede di merito e le argomentazioni con cui è stata disattesa la consulenza di
parte, non presentando vizi di impostazione in diritto, appartengono in senso stretto al
percorso motivazionale, non sindacabile in sede di legittimità data la nota limitazione dei
motivi di ricorso, in sede di prevenzione, alla violazione di legge.
Dal rigetto del ricorso deriva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

31

merito sono stati ampiamente evidenziati e argomentati i residui presupposti della

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato limitatamente ai beni confiscati in danno di S.S.
e di L.L. e rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte di
Appello di Torino in diversa composizione; rigetta i ricorsi proposti

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla
cassa delle ammende.

Così deciso il 20.09.2017

qualità di socio accomandatario della Immobiliare XX s.a.s. e lo condanna al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA