Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13373 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13373 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Schisano Giuseppe, nato a Napoli, il 10/2/1977;

avverso il decreto del 27/9/2012 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 27 settembre 2012 la Corte d’appello di Napoli, a seguito di
annullamento con rinvio disposto da questa Corte del precedente decreto, confermava
il provvedimento con cui il Tribunale della stessa città aveva applicato a Schisano

Data Udienza: 07/02/2014

Giuseppe la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con
obbligo di soggiorno per la durata di anni due.
2. Avverso il decreto ricorre il prevenuto deducendo il difetto di motivazione dello
stesso. In particolare ricorda il ricorrente come, in occasione dell’annullamento del
precedente decreto, il giudice di legittimità aveva censurato la svalutazione operata
dai giudici del merito dell’intervenuta assoluzione dello Schisano nel procedimento di
estorsione che lo aveva interessato da cui pure aveva tratto gli elementi per

avrebbe rimediato alla lacuna motivazionale individuata dalla cassazione, avendo
nuovamente fondato il proprio giudizio in punto di pericolosità sociale del prevenuto
essenzialmente sulla vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto e che si è conclusa
definitivamente con verdetto assolutorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 Deve innanzi tutto ricordarsi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per
cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio
della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti
l’inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27 giugno 2013, Cardone e
altri, Rv. 256263).
1.2 Principio cui il ricorrente ha voluto apparentemente attenersi (nonostante l’erroneo
quanto irrilevante richiamo operato in tal senso all’art. 606 lett. e) anziché lett. c) del
codice di rito) denunziando un difetto di assoluto di motivazione (con riguardo
all’ipotesi della motivazione solo apparente), ma che in realtà non ha rispettato,
finendo sostanzialmente per svolgere generiche critiche alla tenuta logica dell’apparato
giustificativo del provvedimento impugnato.

2. Ed infatti, nell’annullare il precedente decreto, questa Corte lo aveva ritenuto
immotivato in quanto sostanzialmente lo stesso non aveva tenuto conto
dell’intervenuta definitività dell’assoluzione dello Schisano nel procedimento per
estorsione cui pure i giudici di merito avevano fatto riferimento per estrarne gli
elementi necessari per formulare il giudizio sulla pericolosità del prevenuto.
2.1 Nel riesaminare la questione oggetto di rinvio la Corte territoriale non solo ha
adempiuto al mandato conferitogli, ma con motivazione tutt’altro che illogica ha
evidenziato come dal patrimonio probatorio del procedimento di cui si è detto, seppure
non potesse ritrarsi l’evidenza del coinvolgimento dello Schisano nell’estorsione
contestata, emergesse l’accertamento di alcuni fatti la cui storicità non era stata

avvalorarne la pericolosità. In tal senso il decreto impugnato solo apparentemente

intaccata dal verdetto assolutorio, i quali potevano ritenersi significativi della effettiva
frequentazione da parte del prevenuto di ambienti camorristici.
2.2 In tal senso i giudici napoletani hanno fatto corretta applicazione del consolidato
principio affermato da questa Corte per cui nel giudizio di prevenzione vige la regola
della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da
procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di
assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il

sociale del proposto (Sez. 2, n. 25919 del 28 maggio 2008, Rosaniti e altri, Rv.
240629).
2.3 E’ dunque escluso che il provvedimento impugnato abbia omesso di motivare o
abbia reso una motivazione solo apparente in ordine agli elementi che giustificano la
valutazione sulla pericolosità dello Schisano, talchè le – come detto solo generiche in
tale ottica – censure mosse con il ricorso finiscono per tradursi nell’apodittica critica
alla tenuta logica della motivazione effettivamente resa, censure che, come già
ricordato, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione nel procedimento
di prevenzione.
2.4 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 7/2/2014

convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità

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