Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13372 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13372 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Mitolo Francesco, nato a Bitonto, l’1/8/1957;

avverso l’ordinanza del 13/4/2012 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 13 aprile 2012 la Corte d’appello di Napoli dichiarava
inammissibile l’appello proposto da Mitolo Francesco avverso la pronunzia del G.u.p.
del Tribunale della stessa città che, a seguito di giudizio abbreviato, lo aveva
condannato alla pena di giustizia per i reati di associazione a delinquere e di falso

Data Udienza: 07/02/2014

nummario. In particolare la Corte distrettuale rivelava come nell’interesse
dell’imputato fosse stato tempestivamente presentato un atto di gravame privo delle
richieste e dei motivi dell’impugnazione, questi ultimi proposti, formalmente come
motivi aggiunti, soltanto dopo il compimento del termine di legge per appellare la
sentenza di primo grado e dunque inidonei a sanare l’inammissibilità dell’originario
atto d’impugnazione.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente il Mitolo deducendo che, dopo aver

c.p.p. riservandosi la proposizione dei motivi nei termini di legge, il proprio difensore
aveva spedito il giorno successivo – e dunque tempestivamente – anche i suddetti
motivi a mezzo raccomandata a norma del successivo art. 583 c.p.p., che però non
giungeva mai a destinazione in quanto veniva smarrita, come da dichiarazione
rilasciata dall’addetto dell’Ufficio Postale di Bitonto allegata al ricorso. Smarrimento di
cui il ricorrente dichiara di aver avuto contezza soltanto a seguito della notifica
dell’ordinanza impugnata. Ciò premesso, rilevando come la mancata tempestiva
presentazione dei motivi d’appello sia stata determinata da un caso fortuito o da forza
maggiore e comunque in seguito ad un accadimento non imputabile all’imputato o alla
negligenza del suo difensore, il Mitolo chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata
ovvero in subordine il riconoscimento dell’efficace proposizione dell’appello o, ancora,
la restituzione nel termine per la sua presentazione, formulando altresì istanza di
immediata sospensione della esecuzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, così come la richiesta di restituzione nel termine
congiuntamente proposta dal ricorrente.
Ed infatti l’ordinanza della Corte distrettuale non può in alcun modo ritenersi viziata,
atteso che a quel giudice effettivamente era pervenuta esclusivamente una
dichiarazione d’appello priva, a corredo, dei necessari motivi e, dunque,
un’impugnazione indubitabilmente inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p..
Quanto invece alla richiesta ex art. 175 c.p.p., è appena il caso di evidenziare, a tacer
d’altro, come, ai sensi del quarto comma di tale disposizione, questa avrebbe dovuto
essere proposta allo stesso giudice competente per il gravame di merito in quanto
concernente la restituzione nel termine per presentare i motivi relativi all’appello della
sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 29246 del 18 giugno 2013, Portokalski, Rv.
255464).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

presentato dichiarazione d’appello nelle forme di cui al secondo comma dell’art. 582

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7/2/2014

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