Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13371 del 06/02/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13371 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Aureli Paolo, nato a Roma il 28/10/1969
avverso l’ordinanza del 16/09/2013 della Sezione per il riesame del Tribunale di
Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmine
Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. Luciana Francioso, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva rigettato l’appello proposto da Paolo
Aureli avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il
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Data Udienza: 06/02/2014
• Tribunale di Napoli del 02/07/2012, con la quale era respinta l’istanza di
restituzione delle quote della World Capital Gest s.p.a., sottoposta a sequestro
preventivo nei confronti dell’Aurei’ in relazione al reato di cui all’art. 216 r.d. 16
marzo 1942, n. 267, ipotizzato nella distrazione di crediti dalla Eurowaste,
dichiarata fallita il 07/12/2004 ed amministrata da Francesco Moccia, alla World
Capital Gest, amministrata dall’Aurei’.
L’indagato ricorre sulla sussistenza dei presupposti del sequestro e deduce
mancanza di motivazione in ordine alla consulenza tecnica ed agli elementi
distratti, che rendeva il sequestro sproporzionato, e mera apparenza della stessa
motivazione nel riferimento alla possibilità per l’indagato di commettere ulteriori
reati, puramente ipotetica in assenza di ulteriori addebiti contestati all’Aurei’ e
comunque adeguatamente contrastata dal sequestro dei soli crediti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente sono generiche e non attinenti all’effettivo
contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, fondata
sull’elemento determinante, e non preso in considerazione nel ricorso, della
confluenza finale dei crediti distratti dalla Eurowaste nelle disponibilità della
Demmi s.p.a, ulteriore società riconducibile a Francesco Moccia, dopo il transito
dalla Financial Trust s.r.I., gestita dallo stesso Moccia, e dalla stessa World
Capital Gest; la cui funzione strumentale nelle condotte distrattive giustificava
pertanto il sequestro a fine di contrasto del pericolo della realizzazione di ulteriori
operazioni illecite nella circolazione di beni provenienti dalla fallita, sul quale
erano ininfluenti il valore dei crediti distratti e la mancanza di altri addebiti nei
confronti dell’Aureli.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.
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documentali indicati dalla difesa sulla svalutazione del valore nominale dei crediti
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 06/02/2014