Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13370 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13370 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ronza Andrea, nato a Napoli il 09/11/1983

avverso l’ordinanza del 16/09/2013 della Sezione per il riesame del Tribunale di
Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmine
Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il terzo ricorrente l’avv. Luciana Francioso in sostituzione dell’avv. Paolo
Stravino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva rigettato l’appello proposto da
Andrea Ronza avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il
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Data Udienza: 06/02/2014

Tribunale di Napoli del 02/07/2012, con la quale era respinta l’istanza di
restituzione della quota del 5% della Immobil Gest s.r.I., sottoposta a sequestro
preventivo nei confronti del Ronza in relazione al reato di cui all’art. 216 r.d. 16
marzo 1942, n. 267, ipotizzato nella distrazione di un terreno, sito in Maddaloni,
dalla Eurowaste, dichiarata fallita il 07/12/2004 ed amministrata da Francesco
Moccia, alla Immobil Gest, amministrata dal padre di questi Giovanni Moccia,
dalla quale derivava un illecito incremento del patrimonio dell’ultima società
nominata.

deduce violazione di legge nella ritenuta preclusione del giudicato cautelare
formatosi a seguito della precedente ordinanza del Tribunale del 02/02/2011
rispetto ai nuovi elementi di cui alla memoria tecnica successivamente
presentata dalla difesa del Moccia; e mancanza di motivazione su detti elementi,
segnatamente l’accertato valore irrisorio del fondo distratto, che per un verso
rendeva inesistente il ritenuto incremento del valore della Immobil Gest e per
altro consentiva di considerare soddisfatte le esigenze cautelari con il solo
sequestro del fondo stesso, e la dimensione dell’attivo realizzabile della società
fallita, in buone condizioni fi nanziarie fino al 2003.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Le risultanze della memoria tecnica presentata dalla difesa del coindagato
Moccia erano coerentemente ritenute dal Tribunale inidonee ad introdurre
elementi nuovi, tali da incidere sulla sussistenza di un incremento patrimoniale
derivante per la Immobil Gest dall’acquisizione dell’immobile distratto, affermata
con la precedente ordinanza di riesame, nel momento in cui le stesse si
limitavano, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, a ridurre il valore del
fondo ceduto; valore che, a fronte di un acquisto avvenuto comunque senza il
pagamento di alcun corrispettivo da parte della Immobil Gest, veniva altrettanto
consequenzialmente considerato come produttivo dell’incremento nell’intera sua
entità, pur se in ipotesi ridimensionata. Correttamente erano poi ritenute
ininfluenti, sull’arricchimento della società acquirente, le ulteriori osservazioni
della memoria con riguardo all’entità del passivo della fallita.
Dovendosi pertanto escludere la sussistenza dei lamentati vizi di violazione
di legge e di mancanza di motivazione sugli elementi indicati ai fini appena
descritti, altrettanto deve concludersi per la diversa prospettiva, pure segnalata
nel ricorso, della valutazione di detti elementi rispetto alla ravvisabilità delle
2

Il terzo interessato ricorre sulla sussistenza dei presupposti del sequestro, e

esigenze cautelari. Nel provvedimento imputato si segnalava infatti come gli
stretti rapporti fra la società fallita e la Immobil Gest, evidenziati dai legami di
parentela fra i rispettivi amministratori, dessero consistenza alla possibilità che la
gestione della seconda società fosse destinata al perseguimento dì scopi illeciti
nella circolazione di beni provenienti dalla prima, e come ancora una volta
irrilevanti fossero in questa ottica le sime dell’entità del passivo della fallita e del
valore del fondo distratto.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, seguendone la condanna del

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 06/02/2014

Il Consigliere estensore

Presidente

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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