Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1337 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1337 Anno 2016
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di
MUSTAFA ERJON, nato il 24.5.1972
avverso la sentenza n. 1092/2015 pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze il 19.3.2015;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità o,
in subordine, per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Maria Cristina Masetti e Raffaella Pastore, difensori di fiducia del ricorrente,
che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Mustafa Erjon ricorre per mezzo dei suoi difensori di fiducia avverso la sentenza
in epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di Firenze ha confermato quella pronunciata ad
esito di giudizio abbreviato dal g.u.p. del Tribunale di Firenze che lo aveva condannato alla

Data Udienza: 19/11/2015

pena di anni sei e mesi otto di reclusione e Euro 30.000 di multa in ordine al delitto di
detenzione a fini di spaccio di Kg. 6,640 di cocaina, con l’aggravante dell’ingente quantitativo.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo con unico motivo
violazione di legge con riferimento agli artt. 125, comma 3, e 546 c.p.p. e vizi di motivazione
conseguenti al travisamento della prova consistente nell’involucro contenente cocaina distinto
come reperto G dalla Polizia Scientifica. Tale reperto, del peso netto di grammi 1002,95 con
grado di purezza 81%, per un totale di 812,39 grammi di principio attivo, non poteva infatti
essere riferito al ricorrente, poiché esso veniva individuato dalla Polizia Scientifica in modo

sulla sostanza è impressa la scritta CHA) da tutti i corpi di reato come descritti nei verbali di
perquisizione e sequestro in data 11.5.2013. Pertanto, a causa delle incertezze che derivano
da quella che il ricorrente definisce “rottura della catena di custodia” del corpo di reato, non
potrebbe affermarsi con certezza che la sostanza stupefacente sottoposta ad analisi chimicotossicologica corrisponda in toto a quella sequestrata al ricorrente. Poiché la cocaina di cui al
suddetto reperto G presenta un grado di purezza di gran lunga superiore a quella contenuta
negli altri reperti analizzati, essa sarebbe determinante per il superamento della soglia da
prendere in considerazione ai fini dell’integrazione dell’aggravante dell’ingente quantità.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile, poiché rappresenta la riproposizione di doglianze di
merito alle quali la Corte territoriale, anche con precisi riferimenti alla sentenza di primo grado,
ha fornito risposta del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici (pp. 10-15 circa la
corrispondenza del reperto G a quanto sequestrato; pp. 15-17 circa la sussistenza
dell’aggravante dell’ingente quantità).
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015.

diverso (l’involucro esterno presenta la scritta “Chiara” vergata con pennarello nero, mentre

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