Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13360 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13360 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sulla istanza proposta da
Wang Yi, nato a Zhejiang (Cina) il 24.10.1969;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e l’istanza;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale presso la Corte di
Cassazione, che ha concluso per l’accoglimento dell’istanza.
FATTO E DIRITTO

1. Con istanza ritualmente depositata il difensore di fiducia di Wang Yi,
condannato con sentenza del tribunale di Ancona alla pena ritenuta di
giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, c.p. (capo A); 110,
81, 630, 112, n. 1, c.p., 7, I. n. 203 del 1991 (capo AA); 110, 112, n. 1,
81, c.p., 12, co. 3, d. Igs. n. 286 del 1998, 7., I. n. 203 del 1991 (capo
BB), confermata dalla corte di appello di Ancona con sentenza del
10.5.2012, formulava richiesta di restituzione in termini, ai sensi

Data Udienza: 12/12/2013

sensi dell’art. 175, co. 2 e 4, c.p.p., al fine di proporre ricorso per
cassazione avverso la suddetta sentenza della corte territoriale.
2. Rileva, al riguardo, il difensore che la nomina a difensore d’ufficio
dell’imputato gli è stata comunicata a mezzo fax il 13.12.201, dopo lo
spirare del termine per la proposizione del ricorso per cassazione

condanna dello Wang Hi alla pena di ventidue anni di reclusione.
La sentenza della corte territoriale, evidenza il difensore, pronunciata il
10.5.2012 in contumacia dell’imputato, latitante, con termine per il
deposito della motivazione fissato in novanta giorni, veniva depositata,
in ritardo, il giorno 28.9.2012, con notifica del relativo estratto
contumaciale in data 5.10.2012 al difensore di ufficio all’epoca
nominato, il quale, in data 9.11.2012, in pendenza, dunque, del termine
per proporre ricorso per cassazione, presentava domanda di
cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Ancona, che veniva accolta con
delibera del 12.11.2011, comunicata in data 21.11.2012 e depositata
agli atti del procedimento in data 6.12.2012.
Pertanto, non potendosi considerare l’avvenuta notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza della corte territoriale al difensore di ufficio
diverso dall’avv. Guidotti, idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del
procedimento ovvero della sentenza pronunciata da parte dell’imputato
contunace, ricorrono, ad avviso del difensore istante, i presupposti per
ottenere la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione,
ai sensi dell’art. 175, co. 2, c.p.p.
3. Con requisitoria scritta depositata il 21 giugno del 2013 il sostituto
procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che
l’istanza venga accolta
4. La richiesta formulata dall’avv. Guidotti, nell’interesse di Wang Hi va
accolta.
5.

Ed invero, come affermato da un condivisibile orientamento

affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ai fini della restituzione
nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, ai sensi dell’art.

2

avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva confermato la

175, co. 2, c.p.p., l'”onus probandi” di conoscenza effettiva del
procedimento o del provvedimento spetta all’autorità procedente.
Detta prova nel caso di imputato latitante difeso da difensore d’ufficio,
non può essere affidata al dato presuntivo dell’irreperibilità dell’imputato
che, con lo stato di latitante, liberamente scelto, si sia posto nelle

atti.
Del resto l’irreperibilità dell’imputato all’interno del procedimento sorto a
suo carico, se in teoria può costituire prova della conoscenza del
procedimento e della volontà di non comparire, come nel caso
dell’imputato di evasione che non abbia nominato un difensore di fiducia
e sia rimasto irreperibile nel procedimento per il quale è evaso, non può
costituire di per sé prova della conoscenza del provvedimento da
impugnare (cfr. Cass., sez. V, 29/01/2010, n. 14889, rv. 246866; Cass.,
sez. I, 17/2/2010, n. 8138, rv. 246126; Cass., sez. VI, 21/12/2009, n.
7379, rv. 246027).
Pertanto non sussistendo in atti alcun elemento idoneo a dimostrare
detta conoscenza da parte dell’imputato, l’istanza di restituzione nel
termine va accolta.
P.Q.M.
In accoglimento dell’istanza, restituisce Wang Hi nel termine per
proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1656/12 della
corte di appello di Ancona emessa il 10.5.2012 e depositata il
28.9.2012.
Così deciso in Roma il 12.12.2013

condizioni di sottrarsi al procedimento penale ed alla conoscenza degli

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