Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13359 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13359 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposta da
Begliomini Paolo, nato a Firenze 1’1.1.1965, avverso il decreto emesso
dal giudice di pace di Pistoia il 4.9.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale presso la Corte di
Cassazione, dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto pronunciato il 4.9.2012 il giudice di pace di Pistoia
disponeva l’archiviazione del procedimento penale contro ignoti per il
delitto di cui all’art. 582, c.p., accogliendo la relativa richiesta formulata
dal pubblico ministero in data 21.8.2012.

Data Udienza: 12/12/2013

2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso, a mezzo del suo difensore di fiducia, la persona
offesa, Begliomini Paolo eccependo il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett.
c), c.p.p., per omessa notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione
del pubblico ministero alla suddetta persona offesa, ai sensi dell’art.
3. Con requisitoria scritta depositata il 30.5.2013, il pubblico ministero,
nella persona del sostituto procuratore generale presso la Corte di
Cassazione, dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, chiedeva che, in
accoglimento del ricorso, venisse annullato senza rinvio l’impugnato
decreto di archiviazione, con trasmissione degli atti al procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Pistoia per l’ulteriore corso.
4. Il ricorso appare fondato e va accolto.
5. Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili dal Collegio, essendo
stato dedotto un error in procedendo, la notifica alla persona offesa
Begliomini Paolo, che nella denunzia-querela presentata in data
16.5.2011 presso l’ufficio prevenzione generale e del soccorso pubblico
della Questura di Pistola nei confronti di ignoti, aveva dichiarato di voler
essere informato circa l’eventuale archiviazione, non risulta effettuata.
Ne consegue, come dedotto dal ricorrente ed evidenziato dal pubblico
ministero nella requisitoria scritta, che il decreto di archiviazione,
adottato in violazione del principio del contraddittorio, è affetto da
nullità insanabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 408, co. 2,
127, co. 5, 178, lett. c), c.p.p., in quanto la mancata notifica (imposta
anche nel procedimento innanzi al giudice di pace dall’art. 17, co. 2,
d.lvo. 28.8.2000, n. 274), traducendosi nell’omesso avviso della
richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta,
ha privato detta parte della facoltà di proporre l’opposizione prevista dal
citato art. 17, co. 2, d.lvo. 28.8.2000, n. 274 (cfr., ex plurimis, Cass.,
sez. V, 13.12.2010, n. 1508, p.o. in proc. Giammona e altri, rv. 249085;
Cass., sez. V, 10.10.2012, n. 47525, p.o. in proc. Nencioli, rv. 254075).
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto, accolto,
con conseguente annullamento dell’impugnato decreto senza rinvio,

2

408, co. 2, c.p.p.

disponendosi la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il
tribunale di Pistoia per l’ulteriore corso
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti
al Procuratore della Repubblica di Pistoia per il corso ulteriore.

Così deciso in Roma il 12.12.2013

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