Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13355 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13355 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:
Bevilacqua Francesco, nato a Falconara Marittima, il 7/7/1957;
Sansò Giancarlo, nato a Fidenza, 1’11/3/1944;

avverso l’ordinanza del 28/5/2013 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 28 maggio 2013 il Tribunale di Ancona dichiarava inammissibile
l’appello proposto da Bevilacqua Francesco e Sansò Giancarlo avverso la pronunzia

Data Udienza: 12/02/2014

della Giudice di Pace della stessa città con cui erano stati condannati per il reato di
ingiuria, rilevando come essendo stata irrogata agli imputati la sola pena pecuniaria e
non avendo gli stessi impugnato anche il capo relativo alle statuizioni civili della citata
pronunzia, agli stessi, ai sensi dell’art. 37 d. Igs. n. 274/2000, sarebbe stato consentito
esclusivamente ricorrere per cassazione avverso la medesima.
2. Avverso l’ordinanza ricorrono entrambi gli imputati proponendo motivi in tutto

rilevando come, con il gravame di merito, fossero stati dedotti profili attinenti la
sussistenza, la procedibilità e la rilevanza penale dei fatti contestati implicanti la
censura del presupposto delle adottate statuizioni civili, talchè la mancata espressa
impugnazione del capo ad esse relativo non avrebbe potuto ritenersi ostativo
all’ammissibilità dell’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
Va infatti ribadito l’oramai consolidato insegnamento di questa Corte per cui deve
ritenersi ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di
pace di condanna alla sola pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo
relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto
l’art. 37 d. Igs. n. 274/2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art.
574, comma quarto, c.p.p., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della
sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti
che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento
del danno, che ha il necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità
penale (ex multis Sez. 5, n. 6952/12 del 29 novembre 2011, Calò, Rv. 252944).
Pertanto, avendo gli imputati proposto appello anche e soprattutto sui capi della
sentenza del Giudice di Pace di Ancona attinenti l’affermazione della loro penale
responsabilità, contestandone i presupposti fattuali ovvero obiettando il mancato
riconoscimento del difetto di antigiuridicità delle condotte loro contestate, il gravame di
merito doveva ritenersi ammissibile.
L’ordinanza impugnata deve dunque annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al
Tribunale di Ancona per la celebrazione del giudizio d’appello.

P.Q.M.

sovrapponibili e con i quali eccepiscono l’illegittimità della pronunzia di inammissibilità

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Ancona per il relativo giudizio.

Così deciso il 12/2/2014

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