Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13354 del 12/02/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13354 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno
nel procedimento nei confronti di
Lignante Anna Teresa, nata a Baronissi il 27/07/1971
avverso la sentenza dell’11/01/2013 del Giudice di pace di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata Anna Teresa Lignante veniva assolta per
insussistenza del fatto dall’imputazione del reato di cui all’art. 612 cod. pen. e
per non costituire il fatto reato dall’imputazione del reato di cui all’art. 582 cod.
1
L
Data Udienza: 12/02/2014
pen., fatti contestati come commessi in Baronissi il 21/08/2008 in danno di
Monica Basilio.
Il Procuratore generale territoriale ricorre sulla decisione assolutoria nei
confronti della Lignante per il reato di lesioni, e deduce violazione di legge e
mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta inattendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa e dell’esclusione del valore di riscontro del
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata si esauriva nella ritenuta
insufficienza delle dichiarazioni dei testi d’accusa a riscontrare quelle della
Baronissi, in considerazione dei rapporti di parentela dei primi con la seconda.
Veniva pertanto omesso l’esame dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni
della persona offesa, tale, se adeguatamente valutata e riconosciuta, da
integrare prova sufficiente della responsabilità dell’imputato (Sez. U, n. 41461
del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214), ed escludere la necessità di riscontri
esterni (Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232; Sez. 6, n.
33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010,
Stefanini, Rv. 248016); ed analoga carenza motivazionale aveva ad oggetto, fra
gli elementi idonei ad assumere portata di riscontro estrinseco al racconto della
Baronissi, il referto sulle lesioni subite da quest’ultima, della cui presenza nel
fascicolo processuale pur si dava atto nella stessa sentenza.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente al
reato di lesioni contestato alla Lignante, con rinvio al giudice di pace di Sarno per
nuovo esame sugli indicati difetti motivazionali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Lignante Anna Teresa
limitatamente al reato di cui all’art. 582 cod. pen. con rinvio per nuovo esame al
Giudice di pace di Salerno.
Così deciso in Roma il 12/02/2014
Il Consigliere estensor,
Il Presidente
certificato medico.