Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13352 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13352 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
MULEDDU GAVINO N. IL 24/09/1962
avverso la sentenza n. 31/2011 TRIBUNALE di CREMA, del
07/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4
che ha concluso per

°

Udito, per la parte civile, P Avv /
Uditi difensor Avv.

Lo

Data Udienza: 17/12/2013

FATTO E DIRITTO
La procura generale presso la corte di appello di Brescia ha presentato ricorso – per violazione di
legge in relazione all’erronea comparazione delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata
e in relazione all’erronea determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 cpv c.p. – avverso la
sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.dal tribunale di Crema il 7.2.2011 , con la quale a Muleddu
Gavino è stata applicata , previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata
recidiva, la pena di un anno e dieci giorni di reclusione , con conversione della pena detentiva nella
multa di E 1.520, in ordine ai reati ,uniti dal vincolo della continuazione di tentato esercizio
arbitrario delle proprie ragioni e di violazione di domicilio, commessi dall’ l a il 4 novembre 2009.
Il ricorso merita accoglimento.
Quanto alla prima doglianza relativa al giudizio di comparazione tra recidiva e attenuanti generiche
, va rilevato che
a) al Muleddu è stata contestata la recidiva reiterata ex art. 99 co .4 c.p.;
b) il quarto comma dell’art. 69 co. 4 c.p., a seguito dello specifico divieto introdotto con la
legge 251/05, esclude secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato (S.U. n.
35738 del 27.5.2010) che questa qualificata recidiva possa essere valutata sub valente
rispetto alle concesse circostante attenuanti generiche;
c) nel calcolo del trattamento sanzionatorio, a seguito del giudizio di equivalenza
dell’attenuante ex art. 62 bis c.p. – la pena base per il reato più grave ex art. 614
c.p.,commesso 1’1.11.2009, avrebbe dovuto essere fissata con il rispetto del limite di 6
mesi di reclusione , anziché nell’errata misura concordata tra le parti(mesi due di
reclusione). Quanto alla seconda doglianza va rilevato che
d) gli aumenti per la continuazione in relazione agli altri reati ex artt. 614 e 56- 393 c.p.,
commessi in data 1 e 4 novembre 2009,tenuto conto dell’applicata recidiva, avrebbero
dovuto essere —a norma dell’ultimo comma dell’art. 81 c.p.- determinati in misura non
inferiore ad un terzo rispetto alla pena base di 6 mesi, anziché nell’errata misura
concordata tra le parti.
La sentenza va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Crema per il
corso ulteriore.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Crema per
il corso ulteriore.
12.2013

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