Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1334 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1334 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA MARIA CARMELA N. IL 10/0,2/1982
ALGERI LEONARDO N. IL 21/05/1979
avverso la sentenza n. 3248/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 15/11/2013

Ferrara Maria Carmela e Algeri Leonardo propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la corte di appello di Palermo confermava quella resa dal tribunale della
medesima città che aveva condannato entrambi alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt.
110 cod. pen, 44 lett. c); 71 e 72; 64 e 64; 93 e 95 DPR 380/01 per la realizzazione sulla
terrazza di copertura del secondo piano di un manufatto esteso per 70 mq con innalzamento
dei tre muri perimetrali per mt. 2,50 e chiusura del quarto, il tutto con parziale copertura e
realizzazione di una scala di cemento armato per il collegamento con il piano sottostante.
Deducono i ricorrenti in questa sede la violazione di legge ed il vizio di motivazione
contestando che, come affermato in sentenza, i lavori fossero ancora in corso alla data
dell’accertamento (6.11.2009) e sostenendo che i reati erano prescritti risultando in atti
l’ultimazione di essi nell’anno 2006.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di
merito laddove i giudici logicamente hanno tratto il convincimento della non ultimazione dei
lavori nell’anno 2006 dal compendio fotografico ritenuto decisivo rispetto agli altri elementi
indicati dalla difesa.
E tale valutazione appare insindacabile in questa sede.
Va infatti ricordato in proposito quanto più volte affermato da questa Corte sui limiti
dell’indagine di legittimità in relazione al vizio di motivazione.
Si è puntualizzato infatti che:
– l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volonta’
del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di
cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza
alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle
risultanze processuali. (SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000 per ciascuno
dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000
ciascuno.
Così deciso, il giorno 15.11.2013

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