Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13330 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13330 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Foglia Simone, nato a Civitanova Marche il
15.5.1971;
avverso la sentenza emessa il 14 dicembre 2012 dalla corte d’appello di
Ancona;
udita nella pubblica udienza del 28 gennaio 2014 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Maurizio _
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Svolgimento de/processo
Con sentenza del 5.11.2011 il giudice del tribunale di Macerata, sezione
distaccata di Civitanova Marche, dichiarò Foglia Simone colpevole di due reati
di cui all’art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo condannò alla pena di anni uno
e mesi due di reclusione.
L’imputato propose appello contestando la sussistenza dello elemento soggettivo del reato e chiedendo la sospensione condizionale della pena.
La corte d’appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado affermando, quanto al primo motivo, che l’appellante si
era limitato a mere enunciazioni e, quanto al secondo motivo, che era ostativa
alla concessione della sospensione condizionale della pena una precedente
condanna ad anni uno e mesi 4 di reclusione.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione degli artt. 42 e 43 cp; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che nella specie non sussiste lo elemento soggettivo del dolo, in quanto egli non aveva di fatto mai esercitato alcu47

Data Udienza: 28/01/2014

na funzione nella società, essendo un mero prestanome.
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 167 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che egli
aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena una sola volta per
un reato di calunnia commesso il 14.9.1995, per cui era stato condannato con
sentenza dell’11.6.1999, divenuta irrevocabile il 3.11.1999. A norma dell’art.
167 cod. pen. tale reato si è estinto e quindi, a norma dell’art. 172, la pena
all’epoca irrogata con il beneficio della condizionale era parimenti estinta. La
sentenza impugnata si è basata solo su questa asserita ostatività senza effettuare
una valutazione prognostica.
Motivi della decisione
Il primo motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione
impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede
di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato, avendo la corte d’appello fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le
quali ha rigettato il motivo di appello relativo alla dedotta insussistenza
dell’elemento soggettivo del reato, osservando che tale motivo si limitava a mere enunciazioni, a richiami ad atti mai acquisiti e mai prodotti, senza nulla argomentare e dimostrare. Analoga assoluta genericità, del resto, presenta il corrispondente motivo di ricorso per cassazione.
Il secondo motivo è infondato. E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L’estinzione del reato a norma dell’art. 167 cod. pen. non comporta
l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena» (Sez.
III, 29.10.2008, n. 43835, Gambera, m. 241685; conf. Sez. III, 4.12.2002, n.
8411 del 2003, Chiudioni, m. 223465).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28
gennaio 2014.

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