Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1332 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1332 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PECORELLA GIUSEPPE N. IL 05/11/1974
avverso la sentenza n. 4095/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 15/11/2013

Con sentenza in data 4/4/2013 la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato,
riducendo a 400,00 euro di multa la pena inflitta, la sentenza del 5/7/2011 del Tribunale di
Palermo con cui il Sig. Giuseppe PECORELLA è stato condannato in relazione al reato
previsto dall’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modifiche, accertato il
15/5/2005
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta errata applicazione di legge
ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di considerare la
dimostrata assenza dell’elemento soggettivo, avendo il ricorrente rispettato le indicazioni delle

Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha preso in esame gli elementi posti
a sostegno dell’impugnazione, evidenziando come il sig. Pecorella avesse omesso, nel caso in
esame e a differenza di altre circostanze simili, di informare l’autorità competente circa la sua
intenzione di recarsi a Castelvetrano ed evidenziando che “non è emerso in alcun modo, a
differenza di quanto sostenuto dall’appellante, che l’imputato sia stato dissuaso dagli stessi
agenti del commissariato ad apporre la seconda firma”. Il ricorso contesta tale circostanza, ma
la censura è sostenuta da un generico richiamo alle dichiarazioni del teste Casiglia, da cui
emergerebbe “l’estraneità ai fatti” del ricorrente, ma non fornisce sul punto alcuna indicazione
di contenuto che consenta a questa Corte di ipotizzare un radicale travisamento della prova da
parte dei giudici di appello.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/11/2013.

autorità di pubblica sicurezza presso le quali si era recato tempestivamente per apporre la
prima firma in coincidenza dell’incontrogi calcio che si teneva in pari data.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA