Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13316 del 12/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13316 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Bonacci Ahcene
. 3

e•.

avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ di Milano
del 23.10.2013
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. MASSIMO GALLO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 12/03/2014

Ritenuto in fatto
1.Ha proposto ricorso per cassazione Bonacci Ahcene, per mezzo del proprio difensore, avverso
l’ordinanza del tribunale della Libertà di Milano del 23.10.2013, che rigettò l’istanza di riesame
del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti dal gip del
Tribunale di Pavia il 2.10.2013, per i reati di rapina aggravata e connessi reati in materia di
armi, in danno del titolare di una gioielleria di Vigevano.
1.1. La rapina era stata eseguita il 24.11.2012 da tre uomini armati, che si erano impossessati
di una pistola cal. 38 e di vari orologi e oggetti in oro.
2. Qualche giorno dopo, Bonacci Ahcene era stato fermato da militari dell’Arma dei Carabinieri
mentre si trovava a bordo di un’autovettura diretto in Romania, in possesso di un falso
documento di identità. Il Gip di Tolmezzo non aveva però convalidato il fermo in relazione al
reato di rapina, anche se il Bonacci era rimasto in carcere per l’aggravamento della misura non
restrittiva a suo tempo disposta nei suoi confronti per altri reati.
3. Il Tribunale del riesame, in conformità alle valutazioni del gip, ha fondato il giudizio di
gravità indiziaria anzitutto sulle dichiarazioni di Venturini Valentina, legata da un rapporto
sentimentale con il fratello gemello dell’indagato, Bonacci Hocine. La donna aveva riferito
dell’iniziativa di Ahcene di portare nell’abitazione della dichiarante una borsa contenente la
refurtiva della rapina. Sottolineavano, inoltre, i giudici territoriali, le risultanze di prova
desumibili dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, nel corso di una delle quali,
intervenuta il 5.12.2012 tra tale Jalal e Bonacci Hocine, quest’ultimo aveva inveito contro il
fratello Ahcene accusandolo di avere coinvolto la Venturini nella rapina.
4. Quest’ultima conversazione, secondo i giudici territoriali, costituirebbe elemento di prova
nuovo rispetto a quelli a suo tempo valutati dal giudice della convalida del fermo, con la
conseguente inoperatività del giudicato cautelare. Il Tribunale del riesame avrebbe inoltre
omesso di spiegare perché le dichiarazioni della Venturini dovrebbero ritenersi credibili soltanto
alla luce della citata conversazione, considerando anche che il ricorrente in sede di
interrogatorio di garanzia aveva attribuito al fratello Hocine la responsabilità della rapina, in
coerenza con le ammissioni del congiunto. Altrettanto illogicamente i giudici territoriali
avrebbero affermato la rilevanza di alcuni presunti contatti telefonici tra il ricorrente ed altri
soggetti il giorno della rapina, non essendo affatto sicura la riferibilità allo stesso ricorrente
delle utenze utilizzate. 5. A carico dell’indagato rileverebbero, infine, anche i dati del traffico
telefonico riferibili alla sua utenza cellulare nel giorno della rapina, dal momento che
l’apparecchio era risultato disattivato in coincidenza con l’ora dell’esecuzione del delitto (ore
18,30), per essere poi riattivato in corrispondenza della cella di Abbiategrasso, luogo allineato
sulla direzione Vigevano – Milano, laddove il punto di partenza corrisponde al luogo della
rapina, quello di arrivo al luogo di residenza dell’imputato.
5.1. Ulteriore elemento di prova a carico dell’indagato sarebbe infine costituito dal fermo
eseguito nei suoi confronti mentre si trovava a bordo di un’autovettura diretto in Romania,
trattandosi, secondo il Tribunale, di un tentativo di fuga compatibile soltanto con il
coinvolgimento dell’Ahcene nella rapina.
6, Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto del tutto irrilevante l’iniziale
assunzione di responsabilità da parte del fratello dell’indagato, e soltanto Strumentali le
analoghe indicazioni formulate da Ahcene nel corso dell’interrogatorio di garanzia.
7. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale sottolinea il tentativo di fuga dell’indagato,
risultato peraltro in possesso di un documento di identità contraffatto, e le modalità dell’azione
criminosa, commessa da più persone con l’uso di armi micidiali.
8. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il vizio di violazione ed erronea applicazione
dell’art.273 cod.proc.pen. e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in
punto di gravità indiziaria. Il motivo si incentra sul presunto elemento di novità, rispetto alla
mancata convalida del fermo del ricorrente, che sarebbe costituito dalla conversazione
intercettata il 5.12.2012, trattandosi, secondo la difesa, di atto di indagine già compreso nel
compendio processuale sottoposto all’attenzione del gip di Tolmezzo.
8.1. Con il secondo motivo, la difesa sviluppa il tema della gravità indiziaria rilevando il vizio di
violazione ed erronea applicazione dell’art. 309 co 9 e la mancanza, contraddittorietà e
illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive. In sostanza, dalla concreta
giustificazione argomentativa del motivo si desume che il Tribunale avrebbe totalmente
omesso l’esame delle deduzioni difensive.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Quanto al primo motivo, è anzitutto infondata la deduzione difensiva del giudicato cautelare
assertivamente cristallizzatosi nel provvedimento di mancata convalida del fermo del ricorrente
adottato dal gip di Tolmezzo. Il tribunale si occupa della questione a pag. 3 dell’ordinanza
impugnata, rilevando che il fermo era stato disposto dal PM il 4.12.2012, quando la
conversazione del 5.12.2012 non era ovviamente ancora nemmeno avvenuta; e che anche la
richiesta di convalida del fermo, formulata alle ore 13,30 del 5.12.2012, era stata proposta
anteriormente alla telefonata, effettuata alle ore 14,18 dello stesso giorno.
1.1. La deposizione della Venturini è stata più che logicamente accreditata dal Tribunale sulla
base del riscontro indubbiamente costituito dal contenuto di quella conversazione, ovviamente
ben più probante del “riscontro” dell’iniziale auto incolpazione di Bonacci Hocine offerto dalle
interessate dichiarazione di Ahcene,
1.2. La disponibilità, da parte dell’imputato, dei cellulari sui era intercorso, il giorno della
rapina, il traffico telefonico ritenuto dai giudici territoriali come ulteriore dato indiziario
significativo, è questione decisamente marginale. In ogni caso, i giudici territoriali si sono
riferiti a quanto emerso in occasione del fermo, mentre la difesa ha citato il contenuto di
un’annotazione di servizio senza allegarla al ricorso.
2. Il secondo motivo è del tutto generico. Il ricorrente non spiega quali considerazioni difensive
non assorbite dalle valutazioni del tribunale sarebbero rimaste fuori dal campo di indagine dei
giudici territoriali, né fornisce alcun elemento che consenta di apprezzare la concreta
rilevanza delle deduzioni ignorate.
3. In punto di gravità indiziaria, infine, già gli spunti motivazionali citati in ricorso fornirebbero
idonea giustificazione delle valutazioni del tribunale. Ma i giudici territoriali sottolineano anche,
come si è visto, l’uso di armi micidiali da parte del gruppo dei rapinatori e il tentativo di
espatriare all’estero del ricorrente, tanto più significativo in quanto effettuato in violazione di
altra misura cautelare.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pag mento delle spese
processuali. La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art./94 disp. Att. C.p.p.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali; si provveda a
norma del’ . 94 disp. Att. C.p.p.
Così de o i Roma, nella camera di consiglio, il 12.3.2014.

8.2. Con il terzo motivo, infine, la difesa censura sotto gli stessi profili di legittimità la
valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che il tribunale si sarebbe
riduttivamente limitato, sul punto, a rilevare la gravità dei fatti contestati, le precedenti
condanne e lo stato di disoccupazione del ricorrente. I giudici territoriali non avrebbero in alcun
modo motivato sull’esclusiva adeguatezza della più grave misura custodiale.

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