Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13310 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13310 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 11/03/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto daMatarrese Christian, nato il 30.3.1975 avverso la
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, del 13.3.2013. Sentita la relazione
della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del
sostituto procuratore generale Eduardo Scardaccione, sulla inammissibilità del
ricorso.
OSSERVA
Matarrese Chistian ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli è
stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. e,
chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice non avrebbe correttamente
motivato né valutato la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. e
inoltre avrebbe reso un giudizio non condivisibile.
Il ricorso èmanifestamente infondato.Questa Corte ha stabilito: “La sentenza
del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo
che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc.
pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente/

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la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass.
pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi che
importino decisioni ex art. 129 c.p.p.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 11.3.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
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emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.

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