Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13304 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13304 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 25/02/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica di L’Aquila nei
confronti di Mariannacci Yuri, nato iI7.6.1979, nonché da quest’ultimo,
avverso la sentenza delTribunale di Vasto del 16.9.2011.Sentita la relazione
della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio;lette le conclusioni del
sostituto procuratore generaleVincenzo Geraci, il quale ha chiesto che ilil
ricorso del Pubblico Ministero sia accolto, mentre il ricorso dell’imputato sia
dichiarato inammissibile.
OSSERVA
Il Procuratore generale della Repubblica di L’Aquila ricorre avverso la sentenza
in epigrafe, con la quale è stata applicata a Mariannacci Yuri la pena
concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., e, chiedendone
l’annullamento, deduce l’illegalità della pena, essendo stata individuata la
pena base nell’ipotesi lieve di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen., che
tuttavia ha natura non di figura autonoma di reato ma di mera circostanza
aggravante, omettendo pertanto di svolgere il giudizio di comparazione tra

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detta circostanza con la recidiva aggravata e reiterata contestata all’imputato
(che avrebbe potuto concludersi, nella evenienza di maggior favore per
l’imputato, in un giudizio di equivalenza).
Anche nel ricorso a firma del Mariannacci si chiede l’annullamento della
sentenza, deducendosi vizio di motivazione.
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la
pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di

proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di
controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di
non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99,
Bonacchi ed altro, 215071). “Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che
applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non e’ ammissibile
proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in
ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione
alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne
ha accertato la correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la parte
che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le
proprie difese ed eccezioni, non e’ legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in
contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono
addivenute”. (Cass. pen. sez 3, 27.3.2001, Ciliberti, 219852).
Alla luce di tale orientamento, il ricorso dell’imputato, vertendo su vizi
motivazionali, è manifestamente infondato (peraltro nella sentenza risulta
verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129
c.p.p.)
Fondato è invece il ricorso del Pubblico ministero, attesa la natura
circostanziale della fattispecie di cui all’art. 648 cpv. c.p. ed avendo invece il
Tribunale stabilito la pena base con riguardo a tale fattispecie.
Ne discendono: l’inammissibilitàdel ricorso proposto dall’imputato, con
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000
in favore della Cassa delle ammende; e l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata.
Con esclusione – giova precisare – della possibilità di rideterminare la pena in
quanto il negozio processuale si è formato con riguardo ad una specifica
quantificazione della sanzione e non può presumersi un analogo consenso

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delle parti in ordine ad una sanzione di diversa entità (Cass. Sez. V,
25.10.2005,n. 46790); oltre che con esclusione, per carenza dei presupposti,
della procedura di rettificazione dell’errore materiale (Cass. Sez. III,
22.9.2011; sez. VI, 8.2.2013, n. 7194).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersigli atti al
Tribunale di Vasto per il corso ulteriore.Dichiara inammissibile il ricorso di

somma di euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato il 25.2.2014

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Mariannacci Yuriche condanna al pagamento delle spese processuali e della

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