Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13303 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13303 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PELUSO FRANCESCO nato il 02/04/1974, avverso il decreto del
26/04/2013 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Salerno;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. Gian
Luigi Pratola che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto (rectius: ordinanza) del 24/04/2013, il giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, all’esito dell’udienza
camerale, accolse la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero
relativamente agli atti della denuncia presentata da PELUSO Francesco in proprio e quale legale rappresentante della Fratrotek s.r.l. – nei
confronti del legale rappresentante del Banco di Napoli ag. Di Salerno
per i reati di cui agli artt. 644 – 629 cod. pen.

Data Udienza: 25/02/2014

2. Avverso la suddetta ordinanza, Peluso Francesco, nella sua
prefata qualità, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione deducendo la
AGLI ARTT.

preliminari

644 – 629

VIOLAZIONE DELL’ART.

COD. PEN.

erroneamente

606

LETT. E) IN RELAZIONE

per avere il giudice per le indagini
applicato

le

suddette

norme

Con memoria depositata il 10/02/2014, il ricorrente ha dedotto
ulteriori doglianze.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
In punto di diritto, va rammentato che il ricorso per cassazione
avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di
mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio ex art.
409, comma 6, e 127, comma 5, c.p.p., essendo inammissibile
l’eventuale ricorso per vizio di motivazione o per travisamento
dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già
acquisite: in terminis Cass. Sez. I 7 febbraio 2007 n. 8842.
Il principio generale fissato dall’art. 125, comma 3, c.p.p., per il
quale sussiste l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanza
pena di nullità, determina la sola ricorribilità per violazione di legge ai
sensi dell’art. 606, comma primo lett. c) c.p.p. (non, quindi, per la
violazione della lett. e) dell’art. 606 stesso codice, sola ed unica
doglianza, invece, dedotta espressamente dal ricorrente:

in terminis

Cass. 18071/2008 Rv. 239834), atteso che nella nozione di “violazione
di legge” rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza
di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta.
Nel caso di specie non si verte in ipotesi di mancanza di
motivazione o di motivazione apparente della ordinanza impugnata, in
quanto il giudice, peraltro con amplissima motivazione, ha illustrato le
ragioni di fatto e diritto per le quali gli ipotizzati reati di cui agli artt. 644
– 629 cod. pen. non erano configurabili.
Infine, i motivi dedotti con la memoria del 10/02/2014, vanno
ritenuti inammissibili in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa

2

nell’interpretazione autentica fornita dalla L. 2/2009.

Corte, alla quale va data continuità, i motivi nuovi a sostegno
dell’impugnazione, previsti dall’art. 585/4 c.p.p., devono avere ad
oggetto solo i capi o i punti del provvedimento impugnato che siano
stati enunciati nell’originario atto di gravame, perché, diversamente
opinando, verrebbero frustrati i termini per l’impugnazione prescritti a

E, nel caso di specie, è palese che i cd. motivi nuovi, in realtà,
sono motivi che nulla ha a che vedere con quelli originariamente
proposti.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ‘Mila somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

pena di inammissibilità: ex plurimis Cass. 14776/2004 riv 228525.

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