Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13302 del 21/02/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13302 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
Data Udienza: 21/02/2014
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di DE BELLIS Alessandro, n. a
Roma il 18/12/1971, attualmente detenuto agli arresti domiciliari per
questa causa, rappresentato ed assistito dall’avv. Enrico Liberati,
avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. n. 1194/2013 emessa
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri in
data 20/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
lette le conclusioni scritte assunte dal Sostituto procuratore generale
dott. Massimo Galli in data 12.11.2013 che ha chiesto di dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
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1. Con sentenza emessa in data 20.06.2013, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Velletri, su richiesta dell’imputato e
con il consenso del pubblico ministero, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto
alle contestata circostanza aggravante, applicava a DE BELLIS
Alessandro la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa
per i reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli
artt. 56, 628, comma 1 cod. pen. (capo A), 582, 61 n. 2 cod. pen.
(capo B).
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di DE BELLIS Alessandro, veniva
proposto ricorso per cassazione per dedotta erronea applicazione delle
norme processuali penali nonché violazione della legge penale in ordine
all’art. 129 cod. proc. pen..
Lamenta il ricorrente come il giudice si fosse limitato a ratificare
l’accordo intervenuto tra le parti, senza per nulla valutare se potesse
essere emessa una sentenza a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.: da
qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato con ogni
conseguenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
4.
Rileva preliminarmente il Collegio come il giudice del provvedimento
impugnato abbia precisato come non si dovesse “procedere ad un
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” e che il fatto apparisse
“correttamente ricondotto nella fattispecie contestata (cfr. verbale di
arresto datato 9 agosto 2012 ed informativa in atti; denuncia querela
sporta da Tasciotti Nicola; verbali di sommarie informazioni e verbali di
perquisizione e sequestro)”.
5. Sull’unico motivo di gravame proposto, ci si limita a prendere atto
come la giurisprudenza di legittimità, alla quale si presta totale
adesione, sia assolutamente concorde nel ritenere che non è
consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo per
l’applicazione della pena, proporre questioni, in sede di ricorso per
cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc.
pen., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
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avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio (cfr., ex
multis, Cass., Sez. 4, n. 41408 del 17/09/2013-dep. 07/10/2013,
Mazza, rv. 256401).
6. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 21.2.2014
Il Consigliere estensore
Dott. i
Andr a Pellegrino
Il Presidente
Dott. Ciro Pe
euro 1.500,00