Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 133 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 133 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA
nei confronti di:
1) SCOCCIONE LUCA N. IL 10/01/1966 * C/
avverso la sentenza n. 190/2011 TRIBUNALE di TERNI, del
12/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MO>IICA BONI;
lette/seatite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 05/12/2012

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Ritenuto in fatto
1.Con sentenza resa il 12 maggio 2011 il Tribunale di Terni applicava a
richiesta delle parti a Luca Scoccione la pena di mesi quattro e giorni dieci di
arresto in relazione al reato di cui all’art. 9 I. 1423/56, contestatogli perché,
essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
del giorno seguente, si allontanava da tale dimora senza alcun preavviso o
autorizzazione da parte della competente autorità in orario non consentito. Con la
recidiva reiterata infraquinquennale, in Terni accertato alle ore 22.45 del
27/4/2008, unificato lo stesso per continuazione con quello già giudicato con la
sentenza dello stesso Tribunale n. 353/2008.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, il quale lamenta
erronea applicazione della legge penale, in quanto il Tribunale aveva considerato
contravvenzione il reato ascritto all’imputato, anziché delitto, aveva quindi
applicato una pena di specie diversa da quella per esso prevista, mentre,
nell’unificarlo per continuazione con altro già giudicato, avrebbe dovuto ritenere
pena base per la fattispecie più grave quella per il delitto, sulla quale poi calcolare
l’aumento per il reato satellite.
3. Con requisitoria scritta dell’Il giugno 2012 il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.La sentenza di patteggiamento, oggetto d’impugnazione, non è incorsa in
violazione di legge, in quanto ha applicato all’imputato la pena dell’arresto,
ritenendo fondatamente che il reato contestato riguardasse una fattispecie
qualificata contravvenzione dalla norma penale incriminatrice, posto che l’addebito
riguardava la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale, imposta senza il contestuale obbligo di dimora, ma con il
divieto di uscita dal domicilio dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.
Tanto risulta dal decreto applicativo della misura di sorveglianza speciale, acquisito
agli atti del procedimento, ove è prescritto “di non allontanarsi dalla dimora senza

1

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obbligo di dimora presso l’abitazione di residenza dalle ore 21.00 alle ore 07.00

preventivo avviso alla autorità locale di pubblica sicurezza, di non rincasare la sera
piu’ tardi delle ore 21 e di non uscire la mattina prima delle ore 7 senza comprovata
necessità”, per cui deve ritenersi equivoca soltanto la formulazione dell’accusa nel
capo d’imputazione, che ha tratto in inganno il Procuratore ricorrente. Del resto,
dimora può essere imposto con riferimento allo specifico territorio di un comune o
di una frazione del comune di dimora abituale e non rispetto ad un determinato
alloggio, in ordine al quale può soltanto essere imposta il divieto di allontanamento
quale prescrizione aggiuntiva.
Pertanto, la sentenza impugnata resiste alle censure mossele, risultando
immune dai vizi denunciati.
Il ricorso va dunque respinto.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

secondo quanto prescritto dall’art. 5 della legge n. 1423/56, l’obbligo o il divieto di

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