Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13291 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13291 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Data Udienza: 12/02/2014

Sul ricorso proposto da
Aiello Giuseppe, nato il 26.12.1986
avverso l’ordinanza n.4213/2013 del Tribunale del riesame di Napoli, del
30.7.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi
Riello , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

pi

udito l’avvocato Maria Caprio,d’ufficio ,che insiste per l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 30.7.2013, il Tribunale del riesame di Napoli respingeva
l’appello proposto avverso 1 ‘ordinanza , emessa il 21.5.2013 ,con cui il Gip
presso il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di sostituzione della misura
cautelare in atto, per estorsione aggravata dalla modalità mafiosa.

1.2 Avverso tale provvedimento propone ricorso il difensore di Aiello Giuseppe ,
chiedendone l’annullamento e deducendo il vizio di illogicità della motivazione in
punto di sussistenza delle ritenute esigenze cautelari, perché il giudice
dell’appello non ha considerato in modo adeguato il lungo periodo di tempo
trascorso dai fatti, anche alla luce della sentenza n.57 del 2013 della Consulta, e
l’alternativa di un domicilio assai distante dal luogo di commissione dei reati,
come alternativa alla detenzione carceraria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso é manifestamente infondato perché il ricorrente, lungi dall’indicare il
vizio della motivazione, si limita a riproporre la propria valutazione delle esigenze
cautelari senza contrastare in modo adeguato le argomentazioni del Tribunale ,
sul punto. Il ricorso é, pertanto, inammissibile per genericità
2.1 La motivazione del Tribunale, peraltro, non merita censure perché risponde
in modo completo e coerente alle censure del ricorrente, affermando che
permangono le esigenze di tutela social preventiva non essendo emersi elementi
nuovi che facciano ritenere attenuate tali esigenze; che il tempo trascorso é un
elemento neutro rispetto a tali esigenze e che il domicilio indicato come luogo di
opportuna domiciliazione detentiva non è tale da assicurare una adeguata tutela
sociale, posto che l’indagato, proprio mentre risiedeva nelle vicinanze di quel
luogo , aveva commesso i reati.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
2

i

l

equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poiché dalla
presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve
disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Si provveda a dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del
codice dÀ procedura penale.
camera di consiglio del 12 febbraio 201
ensore

Il Pre dente
( A. Esito)

quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

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