Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13289 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13289 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE MARTINIS Ciro, nato a Lucera (FG) il 6.6.1958;
‘quale persona offesa nel procedimento nei confronti di:
NANNI Emanuele, nato il 29.3.1958;
ROMANO Marco, nato il 14.1.1981;
ZAPPALORTO Bruno, nato il 28.10.1954;
avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di Lucera del 22.5.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 22.5.2013, il G.I.P. del Tribunale di Lucera,
accogliendo la richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione del
procedimerfto nei confronti di Nanni Emanuele, Romano Mauro e
Zappalorto Bruno, indagati per il delitto di truffa.
Avverso tale provvedimento ricorre il difensore della persona offesa
De Martinis Ciro, deducendo:

Data Udienza: 06/02/2014

1) la violazione dell’art. 410 cod. proc. pen., per avere il G.I.P.
provveduto de plano e senza disporre l’udienza camerale, nonostante la
indicazione di investigazioni suppletive formulata dalla persona offesa in
seno alla opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.;
2) la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato e la
conseguente nullità dello stesso, per non avere il G.I.P. fornito

della richiesta della persona offesa di svolgimento di investigazioni
suppletive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
È noto il principio dettato da questa Corte suprema secondo cui, in
presenza di opposizione della persona offesa, il G.I.P. può disporre
l’archiviazione con provvedimento “de plano” (ricorrendo l’infondatezza
della notizia di reato) solo ove l’opposizione risulti inammissibile o per la
mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei
relativi elementi di prova o per il fatto che i nuovi atti di indagine richiesti
non hanno pertinenza e specificità ai fini dell’accertamento penale (Cass.,
Sez. 2, n. 158 del 27/11/2012 Rv. 254062; Sez. 6, n. 6579 del
13/11/2012 Rv. 254869; Sez. 1, n. 23687 del 10/06/2010 Rv. 247428);
l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei limiti fissati dal
comma 6 dell’articolo 409 cod. proc. pen., che fa espresso e tassativo
richiamo ai casi di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5, cod. proc.
pen., disposizione che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle
norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di
consiglio; il ricorso per cassazione, perciò, è consentito quando le parti
non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite
dalla legge con riguardo al loro intervento in camera di consiglio (Cass.,
Sez. Un., n. 24 del 9.6.1995, Rv 201381).
Nel caso di specie, il G.I.P., nel decreto impugnato, ha ritenuto
inammissibile l’opposizione per “la mancata indicazione di nuove indagini
da parte della persona offesa”. E invece, in seno all’atto di opposizione
alla richiesta di archiviazione (pp. 3-4), la persona offesa aveva indicato
investigazioni suppletive da svolgere, sollecitando l’escussione – quali

2

motivazione convincente ed esaustiva in ordine al mancato accoglimento

persone informate sui fatti – del De Martinis e degli operai che avevano
lavorato nel cantiere.
È evidente, pertanto, che il G.I.P. (salvo il caso in cui avesse ritento
non pertinenti le investigazioni richieste) avrebbe dovuto fissare l’udienza
camerale prima di decidere. La mancata fissazione dell’udienza camerale,
aperta alla partecipazione della persona offesa, ha determinato la nullità

pen., che pertanto va cassato, con rinvio al Tribunale di Foggia per un
nuovo esame.
L’altro motivo di ricorso rimane assorbito.

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla l’impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Foggia per
nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 6.2.2014.

del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc.

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