Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13288 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13288 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA ANIELLO N. IL 18/04/1968
avverso l’ordinanza n. 5511/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA ;
~e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione Annunziata Aniello avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame del 17
luglio 2013 che, previa riqualificazione della condotta nel reato ex articolo 648 codice penale,
aveva confermato l’ordinanza del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 giugno
2013 che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per concorso in furto in
abitazione aggravato dall’uso della violenza sulle cose, modificando l’imputazione contenuta
nella richiesta del P.M.

dell’elemento soggettivo del reato; la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità
della misura applicata.
Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la
valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di
legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza,
adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Nel caso in esame il giudice di merito
ha dato conto, con motivazione coerente, specifica e priva di vizi logici degli elementi a carico
dell’indagato, sottolineando l’inverosimiglianza della tesi difensiva resa dall’Annunziata che ha
sostenuto di avere ritrovato in strada, tra i rifiuti, i beni rinvenuti nella sua disponibilità (un
motore marino 25 cv marca Evinrude, un serbatoio di ferro relativo al motore predetto, 2
decoder digitali marca Telesistem) beni risultati rubati, a seguito di furto in abitazione, come
da denuncia della parte offesa.
Con riguardo alle esigenze cautelari il Tribunale a sostegno della decisione in particolare
rilevava che le condotte poste in essere denotavano pericolosità attesa la non episodicità della
condotta alla luce di elementi concreti ricavabili dal certificato penale dal quale emergevano
precedenti specifici, sebbene risalenti, per furto e ricettazione.
Non vi è dubbio, infatti, che ai fini della valutazione della pericolosità sociale e della
formulazione della necessaria prognosi il giudice debba porre particolare attenzione ai dati
riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l’alta significanza degli stessi in termini di
pericolosità. Quindi quello che il ricorrente definisce passato ha, per volontà del legislatore e
per la interpretazione giurisprudenziale dell’art. 274 c.p.p., lett. e), un rilevante valore per la
formulazione del giudizio prognostico.
Orbene il Tribunale ha posto in evidenza la non episodicità della condotta proprio alla luce dei
precedenti specifici ed ha altresì sottolineato, con una motivazione in fatto, incensurabile in
questa sede come detto pericolo di reiterazione fosse tutelabile solo con una misura custodiale,
individuata negli arresti domiciliari.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.
i

Contesta il ricorrente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e in particolare

Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma il 14.1.2014

Giovanna VERGA

Il Presidente
ano CASUCCI

Il Consigliere estensore

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