Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13287 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13287 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA
nei confronti di:
BOMBACI SAMUELE N. IL 06/03/1972
CONSOLI LUIGIA LUISA N. IL 31/07/1978
avverso l’ordinanza n. 7308/2013 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
24/06/2003
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. y; r„

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il tribunale di Catania avverso l’ordinanza
del giudice delle indagini preliminari che il 24 giugno 2013 non convalidava l’arresto in
flagranza di Bombaci Samuele e Consoli Luigia Luisa effettuato dalla Polizia
Lamenta il ricorrente violazione di legge non essendosi limitato il giudice a verificare la
legittimità dell’operato della P.G. alla luce della situazione concreta accertata dagli operanti,
ma ha proceduto a un apprezzamento dell’atto compiuto dagli stessi. Contesta la valutazione

ante legittimavano l’operato della polizia giudiziaria.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare
la sussistenza degli elementi che legittimavano l’adozione della misura con una verifica “ex
ante” (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da
quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto o del fermo). Ciò
detto deve altresì rilevarsi che il potere di arresto, può essere esercitato sulla base di indizi che
devono rivestire quella stessa connotazione di gravità richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per
l’applicazione di misure di coercizione personale. Il Gip deve, pertanto, attenersi al criterio
della gravità degli indizi nella decisione, sia pure sommaria, della rilevanza e consistenza
oggettiva degli elementi a sua disposizione, i quali non debbano consistere in fatti che, dotati
di decisività, univocità e logica concordante, forniscano lo stesso grado di certezza probatoria
richiesto per la formulazione di un giudizio di responsabilità, essendo sufficiente che le
deduzioni desumibili dal loro coordinamento conducono ad una ragionevole conclusione di
probabilità circa l’esistenza del reato oggetto della contestazione e della sua attribuibilità
all’indagato. Nel caso in esame il giudice non ha fatto buon governo di tali disposizioni, non si è
infatti limitato a verificare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, alla luce della
situazione concreta accertata.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata. L’ arresto è stato effettuato legittimamente alla
luce del grave quadro indiziario nella disponibilità degli investigatori indicato nella stessa
ordinanza del Gip ( cfr. pag. 2)
A questo punto si pone il problema se l’annullamento debba essere effettuato con rinvio o
senza rinvio. La questione ha dato in passato luogo a contrasti nell’ambito di questa Corte.
L’orientamento più recente di questa Corte (Cass n 21172 del 2007, n. 36236 del 2007; n.
5983 del 2009, n 25207 del 2009, Cass Sez. 3 0 n. 26208 del 2010 non massimata; Cass Sez.
30 n. 26207 del 2010 Rv. 247706) si esprime nel senso che, in caso di accoglimento del ricorso
per Cassazione del P.M. avverso l’ordinanza di diniego della convalida di arresto,
l’annullamento debba essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la
rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla
1

operata nel provvedimento impugnato sostenendo che le circostanze indicate in una visione ex

definizione della correttezza dell’operato degli agenti di P.G., mentre l’eventuale rinvio del
provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza
alcuna ricaduta di effetti giuridici.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, perché l’arresto è stato effettuato
legittimamente.

Così deliberato in Roma il 14.1.2014

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