Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13286 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13286 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 14/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERUZZO PATRIZIA N. IL 18/09/1962 parte offesa nel procedimento
FINIZIO LUCA N. IL 29/12/1975 parte offesa nel procedimento
MILAN GIOVANNI N. IL 21/03/1946 parte offesa nel procedimento
BORTOLETTO ALBERTO N. IL 28/02/1970 parte offesa nel
procedimento
AIO DAMIANO N. IL 26/12/1964 parte offesa nel procedimento
GIACOVAZ GIANFRANCO N. IL 30/08/1962 parte offesa nel
procedimento
BORASO VALENTINA N. IL 13/04/1977 parte offesa nel
procedimento
BASARGAN BERTAN N. IL 01/01/1975 parte offesa nel
procedimento
CODOGNO DEBORA N. IL 15/04/1986 parte offesa nel procedimento
BARACCO SELAMAUIT N. IL 19/04/1983 parte offesa nel
procedimento
URIOC NICOLETA N. IL 25/07/1981 parte offesa nel procedimento

c/

MASINI LORENZO N. IL 25/02/1966
avverso il decreto n. 214771/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
13/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sepitite le conclusioni del PG Dott. 6_

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Uditi difensor Avv.;

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP del Tribunale di Milano disponeva l’archiviazione del procedimento penale
iniziato contro Masini Lorenzo per il reato di cui all’art. 646 c.p. aggravato ex art. 61
n. 11 c.p..
Avverso la decisione presentavano ricorso le persone offese Patrizia Peruzzo, Luca
Finizio, Giovanni Milan, Alberto Bartoletto, Damiano Aio, Gianfranco Giacovaz,

Urioc deducendo violazione degli artt. 410 e 127 c.p.p. contestando la decisione del
GIP che aveva deciso de plano senza fissare udienza in camera di consiglio e senza
valutare l’opposizione proposta.
Il ricorso è fondato. Dagli atti risulta che l’opposizione alla richiesta di archiviazione
presentata dalle parti offese non è stata valutata dal Gip, considerato che il
provvedimento di archiviazione prescinde da ogni considerazione sul punto.
Sussistendo la denunciata violazione di legge, il provvedimento impugnato va
annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Milano per
nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ impugnato provvedimento e dispone che gli atti siano trasmessi al
Tribunale di Milano.
Così deliberato in Roma il 14.1.2014

Valentina Boraso, Bertan Basargan, Debora Codogno, Selamauit Baracco e Nicoleta

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