Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13284 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13284 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRINOLI MARCO N. IL 03/11/1964 parte offesa nel procedimento
c/
CAVARRETTA STEFANO ALESSIO N. IL 02/08/1969
avverso il decreto n. 1357/2012 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
28/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/site le conclusioni del PG Dott.
-t,2

Uditi difensor Avv.;

475

d—

Data Udienza: 18/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP del Tribunale di Terni disponeva l’archiviazione del procedimento penale iniziato contro
Cavarretta Stefano Alessio per il reato di cui all’art. 640 n. 7 e n. 11 c.p.. Osservava che
l’opposizione alla richiesta di archiviazione era inammissibile non risultando necessari per le
definizioni del procedimento le investigazioni suppletive e gli elementi di prova richiesti.
Avverso la decisione presentava ricorso le, persomoffese deducendo violazione degli artt. 410
e 127 c.p.p. contestando la decisione del GIP di ritenere de plano senza fissare udienza in

presentava come una mera formula di stile.
Il ricorso è fondato. In costanza di rituale opposizione alla richiesta di archiviazione formulata
dal P.M. è obbligo del giudice decidente verificare l’ammissibilità di tale opposizione, la
fondatezza o meno della notizia di reato, assicurando a tale indagine un supporto
motivazionale che consenta la verifica delle relative conclusioni e la correttezza logico giuridica
delle stesse.
Come correttamente sottolinea il ricorrente non sembra esservi traccia motivazionale,
nell’impugnato provvedimento della verifica degli elementi istruttori posti a sostegno
dell’opposizione, se non attraverso il ricorso a mere formule di stile. Tanto vale ad integrare il
denunciato vizio di legittimità che si riverbera, conseguenzialmente, in quello di violazione di
legge per omessa fissazione dell’udienza camerale, integrando tale omissione la nullità ex
art.127 comma 5 cpp., che, ex art. 409 comma 6 consente, in via esclusiva, la ricorribilità del
provvedimento in questa sede di legittimità.
Sussistendo la denunciata violazione di legge, il provvedimento impugnato va annullato senza
rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Terni per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnato provvedimentoe dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Terni
Così deliberato in Roma il 18.12.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

camera di consiglio l’inammissibilità dell’opposizione sulla scorta di una motivazione che si

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