Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13282 del 18/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13282 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO ROSARIO N. IL 11/03/1986
avverso la sentenza n. 2598/2012 GIP TRIBUNALE di PIACENZA, del
22/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/artiite le conclusioni del PG Dott. 6-,’<2.-14 &t-v
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— Agi /1.-1 c‘x2,-kro Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 18/12/2013 MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il
giudice, nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell'accordo
tra le parti e dall'altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 129 c.p.p. indicando
specificatamente gli atti di indagine dai quali doveva desumersi la responsabilità dell'imputato.
Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri L'accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che
la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione
della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.pp.. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina;
sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya.
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l'esonero dal
pagamento delle spese processuali si riferisce testualmente, a mente dell'articolo 445 comma
uno codice di procedura penale all'ipotesi in cui la pena irrogata non superi i due anni di pena
detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, mentre nel caso di specie l'entità della pena
irrogata anni due mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa supera il periodo indicato. De ve
aggiungersi che in caso di patteggiamento, le spese relative al mantenimento in carcere
dell'imputato devono essere poste a suo carico a prescindere dalla durata della sanzione
concordata, non rientrando in senso stretto nella categoria delle spese del procedimento ( cfr.
N. 7127 del 1993 Rv. 194749, N. 4864 del 1997 Rv. 207921, N. 32747 del 2001 Rv.
219345, N. 21934 del 2003 Rv. 225973, N. 37926 del 2004 Rv. 231013, N. 27700 del
2007 Rv. 237119)
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce
dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e della somma di C 1.500,00 alla della Cassa delle ammende.
1 richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità. Così deliberato in Roma il 18.12.2013 Giovanna VERGA Il Pie
Ugo DE Il Consigliere estensore