Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13279 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13279 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ELIA SAVERIO N. IL 03/02/1978
avverso l’ordinanza n. 310/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
28/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
IgTe/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione Elia Saverio avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che il
28.3.2013 ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi che ha ripristinato la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 276 codice procedura penale .
Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in vizio della motivazione in
relazione alle specifiche censure formulate nell’atto d’appello e per inosservanza della legge

relativi alle disposizioni di cui agli articoli 275, 276 codice procedura penale e articolo 2 e 30
cost.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di applicazione di misura cautelare più grave per il caso di trasgressione
alle prescrizioni imposte, il giudizio (positivo o negativo) sull’entità, sui motivi o sulle
circostanze della violazione e, in definitiva, sulla gravità della condotta trasgressiva, è riservato
al giudice del merito (giudice che procede e, in caso di impugnazione, tribunale dell’appello), il
quale ha obbligo di fornire adeguata, corretta e logica motivazione con riferimento al
provvedimento di sanzione. Ne discende che i motivi dedotti in ricorso per cassazione tesi a
sostenere, in diversa ottica, la lievità del fatto, la plusvalutabilità di circostanze giustificanti la
trasgressione, la cessazione di situazioni ostative, e similmente, debbono essere dichiarati
inammissibili perché formulati al di fuori dell’ambito della previsione codicistica (art. 606
comma 3 cod. proc. pen.).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si provveda ai sensi
dell’art. 94 disp. Att C.p.p.
Così deliberato in Roma il 17.12.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
G’ ‘ano C UCCI

processuale penale in ordine alla mancata applicazione dei parametri legali ed interpretativi

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