Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13278 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13278 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARKU GENTIAN N. IL 01/01/1990
PRENGA NDUE N. IL 14/06/1990
avverso la sentenza n. 511/2013 GIP TRIBUNALE di RIETI, del
23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/te le conclusioni del PG Dott. t–,’c t./y,
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 17/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorrono per Cassazione Marku Gentian e Prenga Ndue con unico ricorso avverso la sentenza
de applicazione pena del GUP del Tribunale di Rimini del 25.3.2013 lamentando vizio di
motivazione.
Il motivo di ricorso appare generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell’accordo
tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo

Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità.
L’accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che
la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.pp.. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina;
sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya)..
Il ricorso è pertanto inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 17.12.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente

riferimento in particolare al verbale di arresto, perquisizione e sequestro.

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