Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13272 del 14/03/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13272 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANSELMI GIOVANNI N. IL 25/09/1952
avverso la sentenza n. 919/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
06/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C . yratO,
che ha concluso per fl
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/4-0210
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 14/03/2014
Con sentenza del 28 agosto 2013, la Corte di appello di Venezia, giudicando in
sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte della sentenza
con la quale ANSELMI Giovanni era stato prosciolto dal reato di cui all’art. 388,
quarto comma, cod. pen. per difetto di querela, ha dichiarato l’imputato stesso
responsabile del reato ascrittogli condannandolo alla pena di euro 1.160 di multa, di
cui euro 1.140 in sostituzione della pena di giorni trenta di reclusione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato il quale deduce la sua buona fede,
essendo trascorso del tempo dal pignoramento, e la mancata concessione della
sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il primo motivo è generico ed
in fatto e il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che il
beneficio della sospensione condizionale non è stato richiesto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2014
Il Consig
Il Presidente
OSSERVA