Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13260 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13260 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERDE CARMINE N. IL 04/02/1973
avverso la sentenza n. 614/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E
che ha concluso per 0_
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 11/03/2014

Con sentenza del 24 giungo 2013, la Corte di appello di Milano ha confermato
la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città il 21 dicembre 2011 con la
quale VERDE Carmine era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed
euro 350 di multa quale imputato di tentata truffa continuata ai danni di una
compagnia assicuratrice per falsi sinistri stradali.
Propone ricorso per cassazione l’imputato il quale lamenta che le citazioni in
primo e secondo grado sarebbero state irregolari in quanto aveva effettuato elezione
di domicilio e nomina di difensore di fiducia. Si deduce poi vizio di motivazione in
punto di responsabilità e si lamenta la mancata concessione della sospensione
condizionale della pena.
Il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Quanto
al primo motivo in rito l’imputato ha infatti omesso di allegare gli atti dai quali si
dovrebbe dedurre la esistenza e l’epoca della elezione ( e non dichiarazione) di
domicilio e la nomina di difensore, visto che è stato assistito da un difensore di
ufficio (estensore dei motivi di appello) che nulla ha eccepito sul punto. D’altra parte,
dagli atti emerge che la citazione in appello non si è potuta notificare al domicilio
dichiarato in Sant’Antimo, Via Mazzini 66, in quanto l’interessato è risultato
sloggiato, con la conseguenza che la notificazione si è perfezionata mediante
consegna di copia al difensore, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.;
mentre la notifica della citazione in primo grado risulta essere stata effettuata
regolarmente mediante il servizio postale e la cartolina risulta essere stata
sottoscritta,a quanto sembra, dallo stesso imputato. I restanti motivi si limitano a
mere asserzioni che non prendono in considerazione la motivazione, del tutto
esauriente, fornita dai giudici a quibus.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 11 marzo 2014
estensore

Il P

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