Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13258 del 24/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13258 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUAZZI MOHAMED ZOUHAIER N. IL 25/06/1969
avverso la sentenza n. 1368/2015 TRIBUNALE di BRESCIA, del
15/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 24/02/2016

26925/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha applicato a BOUAZZI MOHAMED
ZOUHAIER, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art.
385 c.p..

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina) esprimendo congruo giudizio sulla
adeguatezza della pena concordata.
All’inammissibilità della impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24.2.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Pr
Vince

ente
otundo

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, l’ imputato deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della
prevalenza delle attenuanti di cui all’art. 62bis c.p. sulla recidiva.

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