Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13254 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13254 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OFFICIOSO ARBACE N. IL 25/07/1944
avverso la sentenza n. 930/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per .4

p._

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 11/03/2014

Con sentenza del 26 giugno 2012, la Corte di appello di Napoli in riforma della
sentenza emessa il 15 marzo 2010 dal Tribunale della medesima città nei confronti di
OFFICIOSO Arbace, ha escluso l’attenuante di cui la capoverso dell’art. 648 cod.
pen. ed ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di
multa in ordine al contestato delitto di ricettazione di un assegno
Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale lamenta che
l’avviso per l’udienza in corte di appello sia stato dato al precedente difensore che era
praticante e come tale non abilitato a difendere davanti alla Corte di appello:
eccezione che era stata tempestivamente dedotta in udienza dal nuovo difensore di
fiducia. Si insiste poi nella derubricazione del reato in quello di cui all’art. 647 cod.
pen. come già dedotto in appello e disatteso dai giuridici di quel grado.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto l’imputato, per quanto lo
stesso asserisce, e come risulta dal verbale di udienza, è stato assistito da nuovo
difensore di fiducia; sicchè l’avviso dato a precedente difensore non abilitato per il
giudizio davanti alla Corte di appello, si rivela evenienza priva di qualsiasi
conseguenza sul piano dell’esercizio del diritto di difesa. Le restanti censure sono
inammissibili per assoluta genericità dei motivi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2014
Il ConsigJlqre, estensore

OSSERVA

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