Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13240 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13240 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Bertini Enrico, nato a Reggio Emilia il 6/9/1965
Bertini Maurizio, nato a Reggio Emilia il 2/11/1955
avverso la sentenza 26/10/2012 della Corte d’appello di Bologna, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Monica Moschioni, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 26/10/2012, la Corte di appello di Bologna, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale dl Reggio Emilia, in data
21/12/2007, dichiarati prescritti alcuni reati ed assolti gli imputati per altri,
rideterminava in anni 4, mesi 10 di reclusione ed C.4.700,00 di multa la

1

Data Udienza: 07/03/2014

pena inflitta a Bertini Maurizio , ed in anni 3, mesi 11 di reclusione ed C.
3.900,00 di multa la pena inflitta a Bertini Enrico, per numeros episodi di
riciclaggio di autovetture, così riqualificati i fatti che il primo giudice aveva
derubricato in ricettazione.

3.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per

mezzo del comune difensore di fiducia deducendo il vizio della motivazione

3.1

Al riguardo si dolgono che la sentenza impugnata non abbia

risposto ai motivi d’appello 1), 2) e 3) ritenendo che tutti i passaggi relativi
alla posizione di Signorini Michela fossero stati inseriti nella sentenza di
primo grado non come elemento di prova ma ai soli fini della ricostruzione
del fatto;
3.2

Deducono illogicità della motivazione laddove la sentenza

impugnata a pag. 11) risolve il gravame di cui ai motivi d’appello 4), 25),
26), 28), 29), 30), 31), 32), 34), 35) e 36), eccependo che il fatto che un
certo Brera sia stato fermato a bordo di un’auto rubata non può essere
considerato “prova inconfutabile” della responsabilità dei fratelli Bertini e
che agli stessi non può essere attribuito l’inserimento di auto rubate in un
contai ner
3.3

Infine si dolgono che, avendo la sentenza impugnata ritenuto

che le intercettazioni non costituiscono elemento deciso a carico dei Bertini,
in realtà non esistono robusti elementi di prova a carico dei prevenuti.
3.4

Successivamente i ricorrenti hanno depositato una memoria cori

motivi nuovi contestanto la riqualificazione dei fatti sotto il profilo del
riciclaggio e dolendosi che ciò aveva impedito la prescrizione dei reati
contestati sub b).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Nell’esaminare le doglianze formulate dai ricorrenti, attinenti alla

tenuta argomentativa della sentenza, appare utile ricordare, in via
preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di
2

sotto 3 differenti profili.

merito.

3.

Invero, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1,

lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la
ricostruzione dei fatti ne’ l’apprezzamento del giudice di merito, ma è
circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due
requisiti che lo rendono insindacabile:
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno

determinato;
b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità
evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. Con l’ulteriore precisazione, quanto alla
l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere
evidente (“manifesta illogicità”), cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche
se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le
ragioni del convincimento (Cass., Sez. 1, 26 settembre 2003, Castellana ed
altri). In altri termini, l’illogicità della motivazione„ deve risultare percepibile
ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla
Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità
di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali
(Cass., Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato,
che il vizio della “manifesta illogicità” della motivazione deve risultare dal
testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento
va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a sè
stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla
conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a
censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile
con i principi della logica (Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2004, Grado ed altri).

4.

I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito

della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p.„ comma 1, lett. e), intervenuta

3

a)

a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il
sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della
pronuncia:
a) sia “effettiva” e non meramente apparente, cioè realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata;

punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica;
c)

non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da

insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità
logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d)

non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”

(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo
ricorso per Cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne
vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di
Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata
valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad
una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal
giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso
il richiamo agli “atti del processo”, possa esservi spazio per una
rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite,
trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito.

5.

In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in

sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti„ preferiti a quelli adottati
dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili c dotati di
una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere
trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto. Pertanto la
Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della
motivazione.

6.

Alla luce dei principi di diritto di cui sopra il ricorso di Bertini Enrico e

Maurizio deve essere respinto. Tutte le censure sollevate dai ricorrenti,

4

b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta ; nei suoi

infatti, non fanno emergere profili di manifesta illogicità della motivazione e
si risolvono in una critica sulla concludenza degli elementi probatori
utilizzati dai giudici del merito con la finalità di ottenere una nuova
valutazione delle prove stesse, cosa non consentita in questa sede. In
particolare nessuna illogicità della motivazione emerge dai passaggi in cui la
Corte territoriale ha trattato la posizione di Signorini Michela, avendo i
giudici del merito ritenuto, con una valutazione in fatto non censurabile in

amministratore dell’attività di autodemolizione, effettivamente gestita dai
Bertini. Per quanto riguarda le censure sollevate con il secondo e terzo
motivo, è evidente che esse attengono alla valutazione delle prove a carico
dei prevenuti che la Corte d’appello ha fondato su un percorso
argomentativo privo di contraddizioni o vizi logici ictu oculi apparenti.

7.

Sono infondate le censure sollevate con i motivi nuovi in punto di

riqualificazione dei fatti reato contestati sub b) come riciclaggio, che il
giudice di primo grado aveva derubricato in ricettazione. In punto di diritto
è pacifico che, anche in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero,
non viola il divieto della “reformatio in peius” la sentenza di appello che, su
impugnazione dell’imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave
che impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 36217 del 16/06/2011 1.1c1. (dep. 06/10/2011 ) Rv.
251160; Sez. 1, Sentenza n. 474 del 17/12/2012 Ud. (dep. 08/01/2013 )
Rv. 254207; Sez. 2, Sentenza n. 41142 del 19/09/2013 Ud. (dep.
07/10/2013 ) Rv. 257338). Nel caso di specie la Code d’appello ha
correttamente motivato, osservando che l’attività di sniontaggio dei veicoli
e di soppressione delle targhe originarie, nonché di contraffazione dei
numeri originali del telaio o del motore, non può essere assorbita nel reato
di ricettazione. Infatti, come ha osservato questa Corte, con la sentenza n.
25940/2013, <> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25940 del 12/02/2013 Ud.

e Maurizio deve essere rigettato.

8.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 7 marzo 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(dep. 13/06/2013 ) Rv. 256454). Di conseguenza il ricorso di Bertlni Enrico

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