Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13239 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13239 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Gallitelli Giovanni, nato a Taranto il 30/4/1962
avverso la sentenza 13/12/2012 della Corte d’appello di Potenza, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aurelio Galasso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Vincenzo Corni in sostituzione dell’Emilio Nicola
Buccico, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 13/12/2012, la Corte di appello di Potenza,

revocata la condanna al risarcimento dei danni rimessa al giudice civile,
confermava la sentenza del Tribunale di Matera, in data 25/1/2010, che
aveva condannato Gallitelli Giovanni alla pena di anni tre di reclusione per i
reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui all’art. 640 bis cod. pen.

1

Data Udienza: 07/03/2014

in danno della Regione Basilicata, relativamente alla irregolare erogazione di
contributi alla società “B.M.S. Calzature dì Santorsola Cosimo & C. s.c.c.”

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena
inflitta, salvo rimettere al giudice civile la liquidazione del danno subito dalla

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando

quattro motivi di gravame con i quali

deduce:
3.1

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 640

bis cod. pen. per manifesta illogicità ed insussistenza del reato.
Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia fatto malgoverno del
compendio probatorio acquisito, con particolare riferimento a: a) le
dichiarazioni rese dai coniugi Bussolay-Magliocca; b) la notizia di reato
tratta da una sentenza pronunciata nei confronti di Cacciavillani, relativa ad
una imputazione di estorsione a carico di Gailitelli; c) la datazione della
“stagione delle querele”; d) la deposizione del M.;lo Montalbano; e) la
presenza del Gallitelli nello stabilimento B.M.S. Il 30/1/2002 in fase di
perfezionamento delle operazioni di collaudo e la presentazione del carrello
elevatore; f) il rilascio da parte del Gallitelli al Santorsola di quietanze
liberatorie fittizie.
3.2

Mancata acquisizione di una prova decisiva con riferimento alla

invocata testimonianza della dr.ssa Cristina Gessi, commercialista, addentro
alle vicende della società per il suo ruolo professionale;
3.3

Omessa motivazione in ordine alla richiesta di non applicare la

recidiva;
3.4

Violazione di legge in relazione agli artt. 322 ter, 640 quater e

640 bis cod. pen. dolendosi della disposta confisca dei beni nella
disponibilità dell’imputato per un valore corrispondente ai profitti
indebitamente conseguiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

Regione Basilicata.

Per quanto riguarda il primo motivo, le censure sono inammissibili in quanto
il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di violazione di
legge e difetto di motivazione (fondandolo su una contestazione del valore
probatorio di singole circostanze) ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni
che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal
giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle

dedotto travisamento della prova, con riferimento alla circostanza indicata
sub b), relativa alla notizia del procedimento penale n. 2993/02 instaurato a
carico del Gallitelli per estorsione, l’errore della Corte d’appello, che ha
ignorato l’archiviazione del procedimento intervenuta in data 22/4/2008,
non determina vizio della motivazione. Infatti per integrare il

vizio di

travisamento della prova non è sufficiente la pretermissione o l’erronea lettura
di un dato processuale, se tale dato non svolge un molo decisivo nel percorso
argomentativo seguito dal giudice di merito. Secondo l’insegnamento di questa
Corte, le modifiche apportate dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46 non
hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di
legittimità. Ne consegue che gli “altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame” menzionati ora dall’art. 606, comma primo,
lett. e), cod. proc. pen., non possono che essere quelli concernenti fatti
decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero
contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da
quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla
correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova
valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata
dal giudice di merito” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007
Ud. (dep. 28/09/2007 ) Rv. 237652).

2.

Nel caso di specie la circostanza – erroneamente ritenuta – che ha

carico del Gallitelli sarebbe stato instaurato un procedimento penale per
estorsione ai danni del Bussolay e della Magliocca, al fine di impossessarsi
del finanziamento regionale, costituisce un elemento del tutto secondario
nell’economia della motivazione e non viene utilizzata come argomento
decisivo nella valutazione della colpevolezza dell’imputato. Di conseguenza
la compattezza logica della motivazione non ne viene intaccata.

3

prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. Per quanto riguarda il

Quanto al secondo motivo di ricorso, la censura è manifestamente infondata in
quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte: “in tema di rinnovazione, in
appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a
rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto
dell’uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della
rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la

struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la
sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla
responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il
dibattimento” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5782 del 18/12/2006 Ud. (dep.
12/02/2007 ) Rv. 236064; Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009 Ud. (dep.
19/10/2009 ) Rv. 245009).

Nel caso di specie, la Corte ha dato atto, con una motivazione congrua,
analitica ed approfondita, della esistenza di elementi di prova sufficienti per
effettuare la valutazione in ordine alla responsabilità dell’imputato, con la
conseguente mancanza della necessità di rinnovare il dibattimento per
esaminare i testi proposti dall’appellante. Nè il ricorrente è stato in grado di
indicare elementi specifici da cui si potesse desumere l’idoneità della
testimonianza della commercialista a ribaltare il compendio accusatorio a
carico del prevenuto.

Quanto al terzo motivo, la censura è infondata in quanto la Corte ha dato
atto che l’appellante ha chiesto la concessione delle attenuanti generiche
con criterio di prevalenza sulla recidiva, ma ha escluso che l’imputato fosse
meritevole delle generiche ed ha ritenuto congrua la pena inflitta con una
valutazione di merito che non è censurabile in sede di legittimità.

E’ fondato, invece, il quarto motivo poiché la Corte non poteva disporre la
confisca dei beni del Gallitelli sino a concorrenza del profitto canseguito,
senza specificarne l’ammontare.

Ciò comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
essendo abbondandemente decorso il termine di prescrizione, maturato
4

decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa

ancor prima della pronuncia di secondo grado.

9.

Ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. devono essere confermate le

statuizioni civili relative al risarcimento dei danni in favore della Regione
Basilicata poiché la sentenza impugnata, in punto di responsabilità, resiste
alle censure del ricorrente per quanto sopra rilevato.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso, il 7 marzo 2014

Il Consigliere estensore

Il Presiden

P.Q.M.

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