Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13238 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13238 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
D’Amato Giuseppe, nato a Milano il 8/3/1983
avverso la sentenza 21/3/2013 della Corte d’appello di Milano, IV sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 21/3/2013, la Corte di appello di Milano,

confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 3/7/2009, che aveva
condannato D’Amato Giuseppe alla pena di mesi tre di reclusione per il reato
di danneggiamento aggravato.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure rnosse con l’atto d’appello,

ie confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale

1

Data Udienza: 07/03/2014

responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena
inflitta.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente

deducendo erronea applicazione degli artt. 350 e 64 cod. proc. peri, e
mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Al riguardo ripropone
l’accezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla pg. senza la

di prova logica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Per quanto riguarda l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni

rese dal prevenuto alla pg., il motivo è inammissibile in quanto ripropone la
stessa questione già sollevata con i motivi d’appello, che la Corte territoriale
ha respinto con motivazione congrua e coerente con i principi di diritto più
volte affermati dalla S.C. Per di più la questione non rileva in quanto la
Corte ha ritenuto che la prova della responsabilità del prevenuto è stata
raggiunta nel giudizio, a prescindere dalla utilizzazione delle dichiarazioni
rese dal prevenuto alla p.g. grazie alle dichiarazioni della persona offesa
Frandina Salvatore e dei suoi familiari, che hanno riferito che D’Amato
Giuseppe e Malsano Giuseppe avevano cercato di sfondare con calci e pugni
la porta d’ingresso del suo appartamento.

3.

Da tale circostanza incontrovertibile, correttamente i giudici ne

hanno dedotto la prova logica che lo stesso agente ha infranto i vetri della
porta d’ingresso alla scala B, interponendosi detta porta come ostacolo al
raggiungimento della porta d’ingresso dell’appartamento del Frandina,
conseguentemente è infondata l’eccezione di vizio della motivazione sul
punto.

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

2

presenza di un difensore e contesta la congruità della motivazione in punto

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento delle spese

processuali
Così deciso, il 7 marzo 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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