Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13237 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13237 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto daCoppola Mario, nato il 15.2.1973 avverso la sentenza
dellaCorte di appello di Milano, del 17.5.2013. Sentita la relazione della causa
fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto
procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, sulla inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di fiducia di Coppola Mario ricorre avverso la sentenza in
epigrafechiedendo dichiararsi la nullità del giudizio e della sentenza perché
detto difensore di fiducia, che ebbe anche a redigere l’atto di appello, non
ricevette mai avviso del giudizio medesimo.
Dagli atti emerge che l’imputato nel giudizio di appello è stato difeso da un
avvocato di ufficio il quale non ha eccepito – come emerge dalla lettura del
verbale di udienza – l’omesso avviso al difensore di fiducia.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’omesso avviso al difensore di
fiducia dell’imputato della data fissata per l’udienza costituisce una nullità di
ordine generale a regime intermedio e deve pertanto essere dedotta dalla
parte (imputato o difensore) immediatamente e, quindi, all’udienza. Infatti,

Data Udienza: 06/03/2014

l’art. 179 c.p.p. qualifica come nullità assolute l’omessa citazione in giudizio
dell’imputato e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è prevista la
presenza. L’omissione dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore, se
l’imputato non è stato, in concreto, privato nella necessaria assistenza
tecnica, non costituisce pertanto una ipotesi di nullità assoluta.
Questa Corte ha precisato che “in ordine all’interpretazione dell’art. 179
c.p.p., e in particolare della locuzione “assenza del suo difensore” non sembra

difensore d’ufficio e che a quello di fiducia; nel senso che l’assenza rilevante ai
fini dell’art. 179 c.p.p. deve riguardare il professionista che assicura la difesa
tecnica, a nulla rilevando che si tratti del difensore di fiducia o di quello
d’ufficio: le due figure sono equiparate nel disegno del codice, sicchè il silenzio
della legge in ordine ad un’eventuale differenziazione di regime giuridico per i
fini previsti dall’art. 179 c.p.p. depone decisivamente per l’evocazione delle
figura unitaria del difensore, comprensiva sia di quello di fiducia che di quello
d’ufficio. Ne consegue che l’omesso avviso al difensore A di fiducia della data
fissata per l’udienza concreta una nullità di ordine generale prevista nell’art.
178 c.p.p., in quanto attinente all’assistenza dell’imputato. Essa non è
tuttavia assoluta, perchè non ricompresa nella dizione dell’art. 179 c.p.p., ma
a regime intermedio, e pertanto soggetta alla disposizione di cui all’art. 182
c.p.p., comma 2, secondo cui la nullità di un atto deve essere eccepita dalla
parte che vi assiste prima del suo compimento ovvero, quando ciò non è
possibile, subito dopo, laddove il termine “parte” si riferisce tanto all’imputato
che al suo difensore” (Cass. sez. II, 14.7.2009, n. 34167).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, li 6.3.2014
Il Consigliere estensore
t
,abrizio Di Marzio

lecito dubitare che la legge si riferisca in modo promiscuo e indistinto tanto al

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